N. 850 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 febbraio 1996

                               N. 850
 Ordinanza emessa il 29 febbraio  1996  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  per  la  Puglia,  sez.  distaccata  di  Lecce  sul ricorso
 proposto da Cacciatore Antonio contro l'A.U.S.L. LE/1
 Sanita'  pubblica  -  Medici  ospedalieri  a  tempo  pieno  svolgenti
 attivita'  libero-professionali all'esterno delle strutture sanitarie
 pubbliche - Trattamento economico - Riduzione del quindici per  cento
 dell'indennita'  di  tempo  pieno  -  Incidenza  sul  principio della
 proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del
 rapporto  sinallagmatico  tra  prestazione  e  retribuzione  per   la
 riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una
 corrispondente    riduzione    della    prestazione    lavorativa   -
 Ingiustificato deteriore trattamento, a parita' di lavoro, dei medici
 a tempo pieno svolgenti attivita' professionali esterne  rispetto  ai
 medici    svolgenti    esclusivamente   attivita'   nella   struttura
 ospedaliera.
 (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, terzo comma).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.37 del 11-9-1996 )
 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n.  442  del  1996
 proposto  da  Cacciatore  Antonio  rappresentato  e  difeso dall'avv.
 Angelo Vantaggiato ed elettivamente domiciliato in  Lecce  presso  il
 suo  studio  alla  via  Zanardelli  n.  7;  contro l'A.U.S.L. LE/1 in
 persona del legale rappresentante pro-tempore,  non  costituita,  per
 l'accertamento e la declaratoria, previo provvedimento cautelare, del
 suo  diritto  a  vedersi corrispondere una retribuzione non decurtata
 nei termini imposti dall'art. 4, comma terzo, della legge 23 dicembre
 1994 n.   724, di cui,  incidentalmente,  eccepisce  l'illegittimita'
 costituzionale.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 849/1996).
 96C1169