N. 852 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 febbraio 1996

                               N. 852
 Ordinanza emessa il 29 febbraio  1996  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  per  la  Puglia,  sez.  distaccata  di  Lecce  sul ricorso
 proposto da De Donno Augusto contro l'A.U.S.L. LE/2
 Sanita'  pubblica  -  Medici  ospedalieri  a  tempo  pieno  svolgenti
 attivita'  libero-professionali all'esterno delle strutture sanitarie
 pubbliche - Trattamento economico - Riduzione del quindici per  cento
 dell'indennita'  di  tempo  pieno  -  Incidenza  sul  principio della
 proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del
 rapporto  sinallagmatico  tra  prestazione  e  retribuzione  per   la
 riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una
 corrispondente    riduzione    della    prestazione    lavorativa   -
 Ingiustificato deteriore trattamento, a parita' di lavoro, dei medici
 a tempo pieno svolgenti attivita' professionali esterne  rispetto  ai
 medici    svolgenti    esclusivamente   attivita'   nella   struttura
 ospedaliera.
 (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, terzo comma).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.37 del 11-9-1996 )
 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 444 del 1996
 proposto da De Donno Augusto rappresentato e difeso dall'avv.  Angelo
 Vantaggiato  ed  elettivamente  domiciliato  in  Lecce  presso il suo
 studio alla via Zanardelli n. 7; contro l'A.U.S.L.  LE/2  in  persona
 del   legale   rappresentante   pro-tempore,   non   costituita,  per
 l'accertamento e la declaratoria, previo provvedimento cautelare, del
 suo diritto a vedersi corrispondere una  retribuzione  non  decurtata
 nei termini imposti dall'art. 4, comma terzo, della legge 23 dicembre
 1994  n.    724,  di cui, incidentalmente, eccepisce l'illegittimita'
 costituzionale.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 849/1996).
 96C1171