N. 853 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 febbraio 1996

                               N. 853
 Ordinanza emessa il 29 febbraio  1996  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  per  la  Puglia,  sez.  distaccata  di  Lecce  sul ricorso
 proposto da Cavalieri Franco contro l'A.U.S.L. LE/2
 Sanita'  pubblica  -  Medici  ospedalieri  a  tempo  pieno  svolgenti
 attivita'  libero-professionali all'esterno delle strutture sanitarie
 pubbliche - Trattamento economico - Riduzione del quindici per  cento
 dell'indennita'  di  tempo  pieno  -  Incidenza  sul  principio della
 proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del
 rapporto  sinallagmatico  tra  prestazione  e  retribuzione  per   la
 riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una
 corrispondente    riduzione    della    prestazione    lavorativa   -
 Ingiustificato deteriore trattamento, a parita' di lavoro, dei medici
 a tempo pieno svolgenti attivita' professionali esterne  rispetto  ai
 medici    svolgenti    esclusivamente   attivita'   nella   struttura
 ospedaliera.
 (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, terzo comma).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.37 del 11-9-1996 )
 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n.  445  del  1996
 proposto  da Cavalieri Franco rappresentato e difeso dall'avv. Angelo
 Vantaggiato ed elettivamente  domiciliato  in  Lecce  presso  il  suo
 studio  alla  via  Zanardelli n. 7; contro l'A.U.S.L. LE/2 in persona
 del  legale   rappresentante   pro-tempore,   non   costituita,   per
 l'accertamento e la declaratoria, previo provvedimento cautelare, del
 suo  diritto  a  vedersi corrispondere una retribuzione non decurtata
 nei termini imposti dall'art. 4, comma terzo, della legge 23 dicembre
 1994 n.   724, di cui,  incidentalmente,  eccepisce  l'illegittimita'
 costituzionale.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 849/1996).
 96C1172