N. 853 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 febbraio 1996
N. 853 Ordinanza emessa il 29 febbraio 1996 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. distaccata di Lecce sul ricorso proposto da Cavalieri Franco contro l'A.U.S.L. LE/2 Sanita' pubblica - Medici ospedalieri a tempo pieno svolgenti attivita' libero-professionali all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche - Trattamento economico - Riduzione del quindici per cento dell'indennita' di tempo pieno - Incidenza sul principio della proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione per la riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una corrispondente riduzione della prestazione lavorativa - Ingiustificato deteriore trattamento, a parita' di lavoro, dei medici a tempo pieno svolgenti attivita' professionali esterne rispetto ai medici svolgenti esclusivamente attivita' nella struttura ospedaliera. (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, terzo comma). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.37 del 11-9-1996 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 445 del 1996 proposto da Cavalieri Franco rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vantaggiato ed elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio alla via Zanardelli n. 7; contro l'A.U.S.L. LE/2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita, per l'accertamento e la declaratoria, previo provvedimento cautelare, del suo diritto a vedersi corrispondere una retribuzione non decurtata nei termini imposti dall'art. 4, comma terzo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, di cui, incidentalmente, eccepisce l'illegittimita' costituzionale.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 849/1996). 96C1172