N. 854 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 febbraio 1996

                               N. 854
 Ordinanza  emessa  il  29  febbraio 1996 dal tribunale amministrativo
 regionale per  la  Puglia,  sez.  distaccata  di  Lecce  sul  ricorso
 proposto da Falco Marcello contro l'A.U.S.L. LE/2
 Sanita'  pubblica  -  Medici  ospedalieri  a  tempo  pieno  svolgenti
 attivita' libero-professionali all'esterno delle strutture  sanitarie
 pubbliche  - Trattamento economico - Riduzione del quindici per cento
 dell'indennita' di  tempo  pieno  -  Incidenza  sul  principio  della
 proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del
 rapporto   sinallagmatico  tra  prestazione  e  retribuzione  per  la
 riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una
 corrispondente   riduzione    della    prestazione    lavorativa    -
 Ingiustificato deteriore trattamento, a parita' di lavoro, dei medici
 a  tempo  pieno svolgenti attivita' professionali esterne rispetto ai
 medici   svolgenti   esclusivamente   attivita'    nella    struttura
 ospedaliera.
 (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, terzo comma).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.37 del 11-9-1996 )
 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 446 del 1996
 proposto da Falco Marcello rappresentato e  difeso  dall'avv.  Angelo
 Vantaggiato  ed  elettivamente  domiciliato  in  Lecce  presso il suo
 studio alla via Zanardelli n. 7; contro l'A.U.S.L.  LE/2  in  persona
 del   legale   rappresentante   pro-tempore,   non   costituita,  per
 l'accertamento e la declaratoria, previo provvedimento cautelare, del
 suo diritto a vedersi corrispondere una  retribuzione  non  decurtata
 nei termini imposti dall'art. 4, comma terzo, della legge 23 dicembre
 1994  n.    724,  di cui, incidentalmente, eccepisce l'illegittimita'
 costituzionale.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 849/1996).
 96C1173