Modifica allo statuto dell'Universita'.(GU n.214 del 12-9-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto della Libera universita' internazionale degli studi sociali "Guido Carli", di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1966, n. 436, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute tenutesi in data 24 maggio 1996, concernenti l'inserimento nello statuto della Libera universita' internazionale degli studi sociali "Guido Carli" dell'art. 56, con il conseguente slittamento di numerazione dei restanti articoli; Considerato che la richiesta di modificazione statutaria e' stata presentata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 31 maggio 1996 e che non sono pervenuti, nei termini previsti, rilievi alla stessa; Decreta: Lo statuto della Libera universita' internazionale degli studi sociali "Guido Carli" e' modificato con l'inserimento del seguente art. 56 ed il conseguente slittamento di numerazione dei restanti articoli: PARTECIPAZIONE A ORGANISMI PRIVATI Art. 56. L'Universita' puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per l'ideazione, promozione, realizzazione e/o sviluppo di attivita' di formazione e/o ricerca o, comunque, strumentali alle attivita' didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. L'Universita' potra' definire convenzioni dirette a regolare le modalita' di partecipazione alle attivita' della societa' e/o degli altri organismi. La partecipazione di cui al comma 1 e' deliberata dal consiglio di amministrazione. Essa, deve, in ogni caso, conformarsi ai seguenti principi: attestazione del livello universitario dell'attivita' svolta ad opera di un comitato scientifico composto in maggioranza da professori ordinari della Luiss "Guido Carli"; disponibilita' delle risorse finanziarie od organizzative richieste; destinazione a finalita' istituzionali dell'Universita' di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo; espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale; limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione. La concessione di licenza del marchio, gratuita od onerosa, a titolo di locazione o di conferimento in societa' o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico. L'autorizzazione e', in ogni caso, pubblicizzata con mezzi idonei. Roma, 3 settembre 1996 Il rettore: ARCELLI