LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI ROMA

DECRETO RETTORALE 3 settembre 1996 

  Modifica allo statuto dell'Universita'.
(GU n.214 del 12-9-1996)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  della  Libera  universita' internazionale degli
studi sociali "Guido Carli",  di  Roma,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  5  maggio  1966,  n. 436, e successive
modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  deliberazioni  adottate  dal  senato  accademico  e  dal
consiglio di amministrazione, nelle  rispettive  sedute  tenutesi  in
data  24  maggio  1996, concernenti l'inserimento nello statuto della
Libera universita' internazionale degli studi sociali  "Guido  Carli"
dell'art.  56,  con  il  conseguente  slittamento  di numerazione dei
restanti articoli;
  Considerato che la richiesta di modificazione statutaria  e'  stata
presentata  al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica in data 31 maggio 1996 e che non  sono  pervenuti,  nei
termini previsti, rilievi alla stessa;
                              Decreta:
  Lo  statuto  della  Libera  universita'  internazionale degli studi
sociali "Guido Carli" e' modificato con  l'inserimento  del  seguente
art.  56  ed  il  conseguente slittamento di numerazione dei restanti
articoli:
                 PARTECIPAZIONE A ORGANISMI PRIVATI
                              Art. 56.
  L'Universita'  puo'  partecipare  a  societa'  o  ad  altre   forme
associative   di   diritto   privato   per  l'ideazione,  promozione,
realizzazione e/o sviluppo di attivita' di formazione e/o ricerca  o,
comunque,  strumentali  alle attivita' didattiche ovvero utili per il
conseguimento dei propri fini istituzionali.
  L'Universita' potra' definire convenzioni  dirette  a  regolare  le
modalita'  di  partecipazione alle attivita' della societa' e/o degli
altri organismi.
  La partecipazione di cui al comma 1 e' deliberata dal consiglio  di
amministrazione.
  Essa, deve, in ogni caso, conformarsi ai seguenti principi:
   attestazione  del  livello  universitario dell'attivita' svolta ad
opera  di  un  comitato  scientifico  composto  in   maggioranza   da
professori ordinari della Luiss "Guido Carli";
   disponibilita'   delle   risorse   finanziarie   od  organizzative
richieste;
   destinazione  a  finalita'   istituzionali   dell'Universita'   di
eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;
   espressa   previsione   di   patti   parasociali   a  salvaguardia
dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
   limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle  eventuali
perdite, alla quota di partecipazione.
  La  concessione  di  licenza  del  marchio,  gratuita od onerosa, a
titolo di locazione o di conferimento in societa' o di merchandising,
ferma in ogni caso la salvaguardia del  prestigio  dell'Ateneo,  deve
essere  oggetto  di apposita autorizzazione da parte del consiglio di
amministrazione, sentito il parere del senato accademico.
  L'autorizzazione e', in ogni caso, pubblicizzata con mezzi idonei.
   Roma, 3 settembre 1996
                                                  Il rettore: ARCELLI