MINISTERO DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 22 luglio 1996, n. 2646 

  Circolare  in  merito  ai  criteri  di  analisi  e  valutazione dei
rapporti di  sicurezza  relativi  ai  depositi  di  gas  di  petrolio
liquefatto  assoggettati  al  decreto  del  Ministro dell'ambiente 15
maggio 1996 ed alle procedure e norme tecniche  di  sicurezza  per  i
depositi assoggettati al decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio
1996.
(GU n.214 del 12-9-1996)
 
 Vigente al: 12-9-1996  
 

                                  Al Ministero della sanita'
                                  Al  Ministero dei trasporti e della
                                  navigazione
                                  Al  Dipartimento  della  protezione
                                  civile
                                  Agli    ispettorati   regionali   e
                                  interregionali VV.F.
                                  Alle prefetture
                                  Alle regioni
                                  Alle province autonome di Trento  e
                                  Bolzano
 Con   riferimento   all'applicazione   del   decreto   del  Ministro
dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n.
113 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996,  in  merito  ai
criteri  di  analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi
ai depositi di gas di  petrolio  liquefatto  assoggettati  al  citato
decreto  ministeriale,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  2 dello
stesso  decreto,  e  all'applicazione  del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente  15  maggio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
155 del 4 luglio 1996, si specifica quanto segue.
1. Campo di applicazione.
  Le procedure e le norme tecniche di sicurezza di  cui  all'allegato
del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  15  maggio 1996 (Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996), sono obbligatorie  per  tutti  i
depositi  che  ricadono  nell'articolo  3  del decreto del Presidente
della  Repubblica  17  maggio  1988,  n.  175  e   sostituiscono   le
disposizioni   emanate   in   precedenza  sugli  specifici  argomenti
trattati.
  Esse si applicano pertanto a tutti i depositi di  gas  di  petrolio
liquefatto,  indipendentemente  dalla  quantita'  detenuta,  e quindi
anche al di sotto del limite inferiore per la dichiarazione,  di  cui
all'articolo  6  del  citato  decreto,  purche'  si  configurino come
"attivita' industriale".
  Non sono pertanto ricompresi in questa disciplina gli  impianti  di
distribuzione per tutti gli usi, inclusi quelli stradali.
2. Acquisizione di ulteriori informazioni.
  L'applicazione  del metodo indicizzato, di cui all'appendice II del
decreto  del  Ministro  dell'ambiente  15  maggio  1996  (supplemento
ordinario  n.  113 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996),
da parte del comitato tecnico regionale o interregionale (nel seguito
indicato come "valutatore") costituisce elemento  imprescindibile  in
fase istruttoria, anche in sede di nulla osta di fattibilita'.
  Il   valutatore  dovra'  farsi  carico  di  reperire  le  eventuali
ulteriori informazioni necessarie all'applicazione  di  tale  metodo,
ove non gia' contenute nel rapporto di sicurezza, facendone esplicita
e puntuale richiesta al fabbricante o procedendo direttamente al loro
rilevamento mediante sopralluogo sull'impianto.
  Il  valutatore  dovra', altresi', farsi carico di reperire tutte le
eventuali  informazioni  necessarie  per  la   categorizzazione   del
territorio,  di  cui  all'appendice  IV,  punto  2,  del  decreto del
Ministro dell'ambiente 15  maggio  1996,  che  non  sia  obbligo  del
fabbricante fornire ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 31 marzo 1989.
3. Valutazione della compatibilita' territoriale.
  L'appendice  IV  del  decreto  del Ministro dell'ambiente 15 maggio
1996, (supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  159
del   9  luglio  1996)  comprende  "elementi  utili"  ai  fini  della
valutazione della compatibilita'  territoriale  i  quali,  di  natura
essenzialmente  tecnica ed oggettiva, non esauriscono il novero degli
elementi  che  dovrebbero  essere  presi  in  considerazione  per  la
formazione di un giudizio completo in merito. Altri elementi, tra cui
quelli  esemplificativamente  citati  nello  stesso  decreto,  non di
natura tecnica ovvero non riconducibili, alla diretta responsabilita'
del  fabbricante,  non  sono  trattabili  in  modo  predeterminato  e
indifferenziato,   e  quindi  valutabili  attraverso  uno  schema  di
giudizio preformato, per quanto complesso e articolato.
  Pertanto, le successive tabelle  di  compatibilita'  devono  essere
intese  come  elemento orientativo, ma non necessariamente esaustivo,
utile nella formazione di un giudizio e non dovranno essere applicate
in modo rigido.  Rimarra'  a  carico  del  valutatore  verificare  la
sussistenza  o  meno  di  condizioni  al  contorno,  legate  non solo
all'attivita' industriale, che, a giudizio del  valutatore,  potranno
portare  a  puntuali  e  giustificate  variazioni  rispetto al quadro
generale delineato nel decreto stesso.
  Ove la formulazione  di  un  giudizio  di  compatibilita'  presenti
significativi elementi di dubbio ovvero debba far fronte a situazioni
di  elevata  criticita',  l'ispettorato  regionale  o  interregionale
competente puo' richiedere un'espressione di parere  da  parte  della
Conferenza  di servizi, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,  cosi'  come  modificato  da
successivo decreto-legge. In particolare, il ricorso a tale parere e'
fortemente  raccomandato  nei  casi  in  cui  l'adozione  di  tutti i
provvedimenti  impiantistici  e  gestionali   praticabili   non   sia
sufficiente  a  giungere ad un giudizio di compatibilita', a meno che
la  delocalizzazione  del  deposito  non  sia   concordata   con   il
fabbricante.
4. Pianificazione di emergenza.
  Con riferimento all'appendice IV, punto 2, del decreto del Ministro
dell'ambiente  15  maggio  1996, (supplemento ordinario n.   113 alla
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9  luglio  1996)  stante  la  rilevante
importanza  che  la  pianificazione  di emergenza esterna acquista in
relazione alla compatibilita' con gli elementi territoriali legati al
trasporto e alla  viabilita',  nello  specifico  ferrovie,  strade  e
autostrade,  il  valutatore  dovra'  provvedere,  preventivamente, ad
accertare la fattibilita' di quanto in merito indicato nel decreto in
oggetto, e successivamente, della effettiva messa in opera di  quanto
previsto.
  Particolare  attenzione  dovra' essere posta all'interfaccia tra il
piano di emergenza interno e quello esterno, al fine di garantire  in
qualunque   momento   che   l'allarme  da  parte  del  fabbricante  e
l'attivazione dei provvedimenti di blocco del traffico da parte degli
enti esterni competenti  possano  avvenire  in  tempo  utile  per  la
salvaguardia degli utenti delle linee di comunicazione interessate.
5. Provvedimenti di natura gestionale.
  Con  riferimento all'appendice V, punto 5.2, alinea 1), del decreto
del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, (supplemento ordinario  n.
113 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996) e all'allegato,
alinea  1),  del  decreto  del  Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996
(Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4  luglio  1996)  si  intende  che  il
manuale   operativo   di  sicurezza  deve  accompagnare  il  registro
giornaliero, ai  fini  di  assicurare  una  sua  effettiva  e  pronta
accessibilita'  al  personale addetto alle operazioni di travaso. Per
quanto concerne l'obbligo di sottoscrizione da parte  dell'operatore,
si  intende  che  questo,  a  titolo  esemplificativo,  potra' essere
assolto predisponendo un modulario, che rimarra' allegato  a  manuale
stesso,  consistente  in  dichiarazioni  prestampate  e relative alle
seguenti circostanze:
   l'operatore  conosce  il  contenuto  del  manuale   operativo   di
sicurezza;
   l'operatore ha chiaramente compreso tutte le indicazioni contenute
nel   manuale  operativo  di  sicurezza  ed  e'  conscio  dei  rischi
comportati da una mancata applicazione delle istruzioni contenute;
   l'operatore si impegna ad eseguire  l'operazione  di  travaso  nel
pieno   rispetto   di  quanto  contenuto  nel  manuale  operativo  di
sicurezza.
  L'operatore  dovra'  apporre  la  propria   firma,   per   conferma
responsabile della sussistenza di tali circostanze.
6. Approntamenti antincendio.
  Con  riferimento all'appendice V, punto 5.2, alinea 8), del decreto
del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, (supplemento ordinario  n.
113 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996) e all'allegato,
alinea  8),  del  decreto  del  Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996
(supplemento  ordinario  n.  155  del  4  luglio  1996),  la  portata
specifica   di   5   l/min/m(Elevato  al  Quadrato)  deve  intendersi
erogabile, in termini di predisposizione impiantistica,  su  tutti  i
punti  dell'area  di  sosta;  non  si  intende  che essa debba essere
"contemporaneamente" erogata sull'intera  superficie  di  tale  area,
indipendentemente dalla sua estensione. In effetti, e' necessario che
venga  garantita  la  erogabilita'  contemporanea,  sia in termini di
portata, sia  in  termini  di  autonomia,  a  protezione  dell'intera
superficie   corrispondente   al   singolo   massimo   incidente   di
riferimento. In tal senso si  potra'  prevedere,  ove  necessario  ed
opportuno,  la  parzializzazione  dell'impianto  fisso di irrorazione
ovvero la possibilita' di attivazione dei  soli  monitor,  fissi  e/o
mobili, necessari al fabbisogno effettivo.
  Per  quanto  concerne  l'appendice II, punto 4.6.2, del decreto del
Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996 (supplemento ordinario  n.  113
alla  Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996), si precisa che le
condizioni  di  portata,  pressione  ed  autonomia  idrica  sono   da
valutarsi   per   il  massimo  evento  incidentale,  come  risultante
dall'applicazione dell'appendice III.
  Si ricorda, a tale proposito e in linea generale, che  i  requisiti
tecnici  indicati in tale decreto sono da considerare alla stregua di
raccomandazioni, che assumono cogenza di  requisiti  minimi  solo  in
assenza   di   specifiche   analisi   del   fabbricante,  comprovanti
l'adeguatezza di eventuali valori diversi adottati.  Devono  comunque
essere  rispettati  i  termini  fissati  dalle  norme  impiantistiche
vigenti.
          Il direttore generale del Ministero dell'ambiente
                                CLINI
          Il direttore generale del Ministero dell'interno
                                CORBO
         Il direttore generale del Ministero dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               ROSSONI