Assegnazione di risorse a valere sul Fondo a favore della montagna per l'anno 1996.(GU n.214 del 12-9-1996)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante, "Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488"; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante: "Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale"; Visto in particolare l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 32/1995 convertito con legge n. 104/1995 che demanda al CIPE il riparto del Fondo ex art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993 sulla base degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonche' delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse; Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente nuove disposizioni per le zone montane, il cui fine e' la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane stesse; Visto l'art. 2 della legge n. 97/1994 che istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna alimentato da trasferimenti comunitari, nazionali e di enti pubblici, ripartiti tra le regioni e le province autonome; Visto l'art. 25, comma 2, della legge n. 97/1994 che stabilisce che una quota del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, deve essere vincolata per le finalita' previste dalla legge stessa; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, il cui art. 3, comma 11, stabilisce che per l'anno 1996 il Fondo nazionale per la montagna, determinato in misura percentuale del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, non dovra' essere inferiore a lire 300 miliardi; Considerato che occorre contemperare le esigenze di finanza pubblica con l'interesse ad accelerare i programmi di sviluppo della montagna con particolare riguardo alle azioni previste dall'art. 1, comma 4, della legge n. 97/1994; Ritenuto di dover fissare per l'anno 1996, in 300 miliardi l'importo del Fondo per la montagna in considerazione della puntuale indicazione di legge, nonche' delle circostanze che a causa delle complesse operazioni che hanno caratterizzato l'erogazione delle risorse a valere sul Fondo 1995 non sono disponibili dati puntuali sull'effettiva programmazione e attuazione degli interventi previsti dalla legge sulla montagna; Ritenuto che, a valere sulle disponibilita' recate dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, occorre vincolare l'importo di lire 300 miliardi per l'anno 1996 ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 97/1994; Su proposta del Ministero del bilancio e della pogrammazione economica, sulla quale e' stato acquisito il previsto concerto del Ministero del tesoro; Delibera: A valere sulle disponibilita' complessive previste dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992 e' vincolata la somma di lire 300 miliardi (corrispondente al 3,23% delle disponibilita' 1996 del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993) per il fondo montagna anno 1996. Roma, 26 giugno 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 14 agosto 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 240