Scioglimento di due societa' cooperative edilizie.(GU n.216 del 14-9-1996)
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI LATINA Visto l'art. 2544 del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore; Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attivita' delle societa' cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore; Decreta: Le societa' cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore: 1) societa' cooperativa edilizia "Pisco Montano" a responsabilita' limitata, con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito notaio Longo in data 20 aprile 1955, rep. n. 9144, reg. soc. 687, BUSC: 331/55987; 2) societa' cooperativa edilizia "Sara" a responsabilita' limitata, con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito notaio Fuccillo in data 22 febbraio 1982, rep. n. 11378, reg. soc. 7564, BUSC: 2020/189376. Latina, 5 settembre 1996 Il direttore: D'INCERTOPADRE