COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA

ORDINANZA 29 agosto 1996 

  Collegamento dai serbatoi del medio  Flumendosa  agli  impianti  di
Cagliari.
(GU n.220 del 19-9-1996)

                   IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;
  Vista  l'ordinanza  del  commissario  governativo  per  l'emergenza
idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale  l'assessore
regionale  dei  lavori  pubblici,  ai  sensi  dell'art. 2 della sopra
citata ordinanza della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  n.
2409/1995, e' stato nominato sub-commissario governativo con funzioni
delegate e con funzioni di proposta;
  Vista  la nota inoltrata dall'Ente autonomo del Flumendosa prot. n.
5424  del  1  luglio  1996,  con  la  quale  vengono  formulate,  con
riferimento all'attuazione dell'intervento "Collegamento dai serbatoi
del   medio   Flumendosa  agli  impianti  di  Cagliari"  le  seguenti
richieste:
    A)  autorizzazione  a  derogare,  al  fine  di  ridurre  i  tempi
necessari  per  la  progettazione,  al  disposto  di  cui al comma 1,
lettera b), dell'art. 19 della legge 11  febbraio  1994,  n.  109,  e
successive  modifiche  e integrazioni, nella parte in cui prevede che
possa essere oggetto  del  contratto  d'appalto  l'affidamento  della
progettazione  esecutiva e dell'esecuzione di lavori pubblici qualora
sia  prevalente  la  componente  impiantistica   e   tecnologica,   o
riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
  Cio'  in  considerazione  del  fatto che i tempi disponibili per la
progettazione,  essendo  notevolmente  ridotti  in   relazione   alla
necessita'  di  portare  a compimento, nel piu' breve tempo possibile
l'intervento di che trattasi, non consentono di sviluppare i dettagli
esecutivi;
    B) autorizzazione a richiedere, in deroga  alle  disposizioni  di
cui  all'art.  17  della  legge  regionale  27  aprile 1984, n. 13, e
all'art. 3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, la presentazione  dei
certificati  del  casellario  giudiziario  e  della  cancelleria  del
tribunale  al  solo  aggiudicatario  prima  della  stipulazione   del
contratto;
    C)  autorizzazione  a  richiedere,  nel caso di indicazione di un
solo subappaltatore, al solo aggiudicatario prima della  stipulazione
del   contratto,  il  deposito  della  certificazione  attestante  il
possesso dei requisiti  da  parte  del  medesimo  subappaltatore,  in
deroga  alla  disposizione di cui all'art. 34 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, nella parte in  cui  prevede  che  tale  certificazione
venga presentata all'atto dell'offerta;
  Atteso che i lavori sopraindicati sono ricompresi nel "Programma di
opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna -
primo  stralcio operativo" reso esecutivo dal commissario governativo
con ordinanza 30 dicembre 1995, n. 25, e  modificato,  per  la  parte
relativa  alla  linea  di  finanziamento  dell'intervento stesso, con
ordinanza n. 52 del 9  agosto  1996  (terzo  stralcio  operativo  del
programma);
  Considerato,  con  riferimento  alla  richiesta di deroga di cui al
punto A), di  dover  concedere  la  deroga  richiesta  per  i  motivi
d'urgenza sopra indicati;
  Considerato,  con  riferimento  ai  punti  B)  e C), che le deroghe
richieste si rendono necessarie per limitare il numero  di  documenti
da  presentare  in  sede  di offerta a quelli ritenuti essenziali, al
fine di accelerare al massimo la procedura di gara;
  Ritenuto  per  i  motivi predetti, di dover accogliere le richieste
come sopra specificate alle lettere A), B), e C);
                             O R D I N A
                      con decorrenza immediata:
  L'Ente autonomo del Flumendosa e' autorizzato a procedere,  con  le
indicazioni  specificate  in premessa, lettere A), B) e C), in deroga
alle   disposizioni   di   legge   ivi   citate,   alla    attuazione
dell'intervento  "Collegamento dai serbatoi del medio Flumendosa agli
impianti di Cagliari".
  La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata
nel Bollettino ufficiale della regione, parte II.
   Cagliari, 29 agosto 1996
                                Il sub-commissario governativo: FADDA