Scioglimento della societa' cooperativa Fenicia Nuova, in Bari.(GU n.224 del 24-9-1996)
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI Visto l'art. 2544 del codice civile, cosi' come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi; Atteso che l'autorita' amministrativa per le societa' cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996; Visto il verbale di ispezione ordinaria del 18 aprile 1995 sull'attivita' della societa' cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile; Decreta: La societa' cooperativa Fenicia Nuova, BUSC n. 3685/159420, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Enrico Amoruso in data 18 giugno 1977, repertorio 3969, registro societa' 10255, tribunale di Bari, e' sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalita' giuridica. Bari, 1 agosto 1996 Il direttore: BALDI