MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 settembre 1996 

  Emissione  di  buoni  ordinari  del Tesoro al portatore a novantuno
giorni.
(GU n.224 del 24-9-1996)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con  il  quale  sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1996;
  Visto  l'art.  2  della  legge  8  agosto  1996, n. 419, contenente
disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato  per  l'anno
finanziario  1996, che fissa in miliardi 113.000 l'importo massimo di
emissione dei titoli pubblici in Italia e  all'estero,  al  netto  di
quelli da rimborsare;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici  al  16  settembre
1996 e' pari a 92.446 miliardi;
                              Decreta:
  Per   il   30   settembre   1996  e'  disposta  l'emissione,  senza
l'indicazione del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al
portatore  a  novantauno giorni con scadenza il 30 dicembre 1996 fino
al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.
  La spesa per interessi gravera' sul capitolo 4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1996.
  In relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario  e
nell'interesse  dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione dei
buoni ordinari del Tesoro avverra' con le  modalita'  indicate  negli
articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle
premesse.  L'offerta  senza indicazione di prezzo di cui alla lettera
a) dell'art. 16 puo' essere  presentata  per  un  importo  pari  a  3
miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro  e  non
oltre  le ore 13 del giorno 25 settembre 1996, con l'osservanza delle
modalita'  stabilite  negli  articoli  8  e  9  del  citato   decreto
ministeriale 28 dicembre 1995.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi  del  debito  pubblico  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 20 settembre 1996
                                        Il direttore generale: GRILLI