N. 917 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1996

                                N. 917
  Ordinanza   emessa  l'11  marzo  1996  dal  tribunale  di  Roma  nel
 procedimento civile vertente tra Ceccacci Filippo e Scarabotti Gino
 Processo civile - Procedimenti possessori - Fase sommaria  -  Reclamo
    contro  i  provvedimenti - Ritenuta omessa previsione - Disparita'
    di trattamento  rispetto  alla  nuova  disciplina  dettata  per  i
    procedimenti cautelari - Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.C., art. 703, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.39 del 25-9-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  emesso  la seguente ordinanza sciogliendo la riserva assunta in
 data 11 marzo 1996 sul reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.  proposto
 da   Ceccacci  Filippo  nei  confronti  di  Scarabotti  Gino  avverso
 l'ordinanza del v. pretore di Frascati in data 3  febbraio  1996  con
 cui  e'  stato  ordinato  al Ceccacci di reintegrare nel possesso del
 muro di proprieta' esclusiva lo Scarabotti, rimuovendo la tubazione e
 facendola correre nel muro comune;
   Premesso in fatto che nel reclamato provvedimento il v. pretore  ha
 concesso  l'interdetto possessorio a favore del ricorrente Scarabotti
 disponendo, altresi', per la prosecuzione del giudizio nella fase  di
 merito avanti al medesimo ufficio;
                           Osserva in diritto
   Pregiudiziale  e'  la  verifica  dell'ammissibilita',  in  linea di
 principio, del reclamo  avverso  i  provvedimenti  adottati  in  sede
 sommaria in materia possessoria.
   Al  riguardo  si  premette  che  la  recente  pronuncia della Corte
 costituzionale (sent. n. 501/1995) non sembra essere stata  posta  in
 condizione  di  affrontare  ex  professo  la suindicata questione, in
 quanto e' stata  assunta  a  presupposto  della  decisione  la  tesi,
 argomentata  dal  giudice  a quo, secondo cui sarebbero reclamabili i
 soli provvedimenti concessivi dell'interdetto  possessorio  e  si  e'
 motivatamente  ritenuto  che  la  pregressa  sentenza  additiva della
 stessa  Corte  n.  253/1994  -  estensiva  della  reclamabilita'   ai
 provvedimenti di diniego della cautela - spieghi i suoi effetti anche
 in  relazione  al  procedimento  possessorio,  cosi' come ricostruito
 nella struttura dal giudice a quo.
   Questo tribunale, ritiene, invece, diversamente da quel  giudice  a
 quo, che il rinvio operato dall'art. 703, secondo comma, c.p.c.  agli
 artt.  "669-bis  e  seguenti"  non  comporti  la  reclamabilita'  del
 provvedimento emesso, in sede sommaria, sulla richiesta di interdetto
 possessorio.
   Appare  indubbio,  infatti,  che  il  rinvio  in questione e' stato
 espressamente previsto per estendere al procedimento  possessorio  la
 disciplina  propria  di altro procedimento, quello cautelare, diverso
 per natura e funzione: basti considerare che la  cautela  e'  diretta
 alla  salvaguardia  di un diritto soggettivo pieno, sul quale incombe
 una concreta situazione  di  pericolo,  suscettibile  di  precipitare
 nelle  more  del  giudizio  di  merito,  mentre  l'interdetto mira ad
 assicurare una posizione  di  rango  inferiore  rispetto  al  diritto
 soggettivo - destinata a cedere rispetto all'accertamento del diritto
 in  sede  petitoria  - a prescindere dalla verifica in concreto di un
 periculum in mora.
   L'eterogeneita' del  procedimento  possessorio  rispetto  a  quello
 cautelare  implica,  dunque, che le norme di cui agli artt. 669-bis e
 segg. trovano applicazione anche  in  materia  possessoria  solo  nei
 limiti in cui cio' e' espressamente imposto dalla norma di rinvio, da
 interpretarsi senza alcuna estensione analogica.
   Al  riguardo  si ritiene, pertanto, che la formulazione del secondo
 comma dell'art. 703 c.p.c.  debba  essere  ricostruita  nei  seguenti
 termini:
     "il  giudice"  e'  da  identificarsi,  in  via di interpretazione
 sistematica, con il "pretore", richiamato  quale  giudice  competente
 per  materia  nel  primo  comma dello stesso art. 703, nonche' con il
 giudice della pendente causa petitoria,  ai  sensi  del  primo  comma
 dell'art. 704 c.p.c.;
     il  "provvedere"  attiene  al procedimento sommario che si svolge
 avanti a quel solo "giudice" al fine di assicurare l'immediata tutela
 della  situazione  possessoria:  in  tal   senso   e'   significativa
 l'utilizzazione  della  medesima espressione contenuta nei previgenti
 commi secondo e terzo dell'art. 703 c.p.c. ("Il pretore provvede  ...
 Egualmente  provvede..."  con  riferimento  alla esclusiva cognizione
 sommaria del giudice investito dalla richiesta dell'interdetto;
     il rinvio, quindi, agli "artt. 669-bis  e  segg."  non  puo'  che
 essere  limitato  al  procedimento  semplice,  in unico grado, che si
 svolge  sommariamente  avanti  al  giudice  competente   in   materia
 possessoria.
   Puo',   tuttavia,   dubitarsi  che  tale  interpretazione,  imposta
 dall'esegesi  della  norma  di  rinvio  alla   disciplina   cautelare
 uniforme, sia compatibile con gli artt. 3 e 24 Cost.
   Non  risulta, in particolare, giustificato il minor grado di tutela
 assicurato, in via d'urgenza, al possesso rispetto al diritto  reale:
 questo,   infatti,   e'   destinato   a  prevalere  sulla  situazione
 possessoria solo all'esito di un ordinario giudizio petitorio, mentre
 in sede sommaria la lesione del possesso deve  essere  repressa,  per
 ragioni   di   salvaguardia   della   pace   sociale   a  prescindere
 dall'effettiva titolarita' del diritto, dovendosi  ritenere  presunta
 iuris et de iure quella stessa situazione di pericolo che, laddove in
 concreto accertata, fonda la tutela cautelare del diritto.
                                P. Q. M.
   Ritenuta  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 703, secondo comma, c.p.c.  con
 riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
   Dispone la sospensione del procedimento ed ordina trasmettersi  gli
 atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che  la  presente  ordinanza sia notificata alle parti, al
 Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti della Camera dei
 deputati e del Senato.
     Cosi' deciso in Roma, l'11 marzo 1996
                       Il presidente: Tarantino
                                 Il giudice estensore: Belloni Mellini
 96C1333