N. 917 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1996
N. 917 Ordinanza emessa l'11 marzo 1996 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Ceccacci Filippo e Scarabotti Gino Processo civile - Procedimenti possessori - Fase sommaria - Reclamo contro i provvedimenti - Ritenuta omessa previsione - Disparita' di trattamento rispetto alla nuova disciplina dettata per i procedimenti cautelari - Compressione del diritto di difesa. (C.P.C., art. 703, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.39 del 25-9-1996 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza sciogliendo la riserva assunta in data 11 marzo 1996 sul reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. proposto da Ceccacci Filippo nei confronti di Scarabotti Gino avverso l'ordinanza del v. pretore di Frascati in data 3 febbraio 1996 con cui e' stato ordinato al Ceccacci di reintegrare nel possesso del muro di proprieta' esclusiva lo Scarabotti, rimuovendo la tubazione e facendola correre nel muro comune; Premesso in fatto che nel reclamato provvedimento il v. pretore ha concesso l'interdetto possessorio a favore del ricorrente Scarabotti disponendo, altresi', per la prosecuzione del giudizio nella fase di merito avanti al medesimo ufficio; Osserva in diritto Pregiudiziale e' la verifica dell'ammissibilita', in linea di principio, del reclamo avverso i provvedimenti adottati in sede sommaria in materia possessoria. Al riguardo si premette che la recente pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 501/1995) non sembra essere stata posta in condizione di affrontare ex professo la suindicata questione, in quanto e' stata assunta a presupposto della decisione la tesi, argomentata dal giudice a quo, secondo cui sarebbero reclamabili i soli provvedimenti concessivi dell'interdetto possessorio e si e' motivatamente ritenuto che la pregressa sentenza additiva della stessa Corte n. 253/1994 - estensiva della reclamabilita' ai provvedimenti di diniego della cautela - spieghi i suoi effetti anche in relazione al procedimento possessorio, cosi' come ricostruito nella struttura dal giudice a quo. Questo tribunale, ritiene, invece, diversamente da quel giudice a quo, che il rinvio operato dall'art. 703, secondo comma, c.p.c. agli artt. "669-bis e seguenti" non comporti la reclamabilita' del provvedimento emesso, in sede sommaria, sulla richiesta di interdetto possessorio. Appare indubbio, infatti, che il rinvio in questione e' stato espressamente previsto per estendere al procedimento possessorio la disciplina propria di altro procedimento, quello cautelare, diverso per natura e funzione: basti considerare che la cautela e' diretta alla salvaguardia di un diritto soggettivo pieno, sul quale incombe una concreta situazione di pericolo, suscettibile di precipitare nelle more del giudizio di merito, mentre l'interdetto mira ad assicurare una posizione di rango inferiore rispetto al diritto soggettivo - destinata a cedere rispetto all'accertamento del diritto in sede petitoria - a prescindere dalla verifica in concreto di un periculum in mora. L'eterogeneita' del procedimento possessorio rispetto a quello cautelare implica, dunque, che le norme di cui agli artt. 669-bis e segg. trovano applicazione anche in materia possessoria solo nei limiti in cui cio' e' espressamente imposto dalla norma di rinvio, da interpretarsi senza alcuna estensione analogica. Al riguardo si ritiene, pertanto, che la formulazione del secondo comma dell'art. 703 c.p.c. debba essere ricostruita nei seguenti termini: "il giudice" e' da identificarsi, in via di interpretazione sistematica, con il "pretore", richiamato quale giudice competente per materia nel primo comma dello stesso art. 703, nonche' con il giudice della pendente causa petitoria, ai sensi del primo comma dell'art. 704 c.p.c.; il "provvedere" attiene al procedimento sommario che si svolge avanti a quel solo "giudice" al fine di assicurare l'immediata tutela della situazione possessoria: in tal senso e' significativa l'utilizzazione della medesima espressione contenuta nei previgenti commi secondo e terzo dell'art. 703 c.p.c. ("Il pretore provvede ... Egualmente provvede..." con riferimento alla esclusiva cognizione sommaria del giudice investito dalla richiesta dell'interdetto; il rinvio, quindi, agli "artt. 669-bis e segg." non puo' che essere limitato al procedimento semplice, in unico grado, che si svolge sommariamente avanti al giudice competente in materia possessoria. Puo', tuttavia, dubitarsi che tale interpretazione, imposta dall'esegesi della norma di rinvio alla disciplina cautelare uniforme, sia compatibile con gli artt. 3 e 24 Cost. Non risulta, in particolare, giustificato il minor grado di tutela assicurato, in via d'urgenza, al possesso rispetto al diritto reale: questo, infatti, e' destinato a prevalere sulla situazione possessoria solo all'esito di un ordinario giudizio petitorio, mentre in sede sommaria la lesione del possesso deve essere repressa, per ragioni di salvaguardia della pace sociale a prescindere dall'effettiva titolarita' del diritto, dovendosi ritenere presunta iuris et de iure quella stessa situazione di pericolo che, laddove in concreto accertata, fonda la tutela cautelare del diritto.
P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 703, secondo comma, c.p.c. con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; Dispone la sospensione del procedimento ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Cosi' deciso in Roma, l'11 marzo 1996 Il presidente: Tarantino Il giudice estensore: Belloni Mellini 96C1333