UNIVERSITA' DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 17 settembre 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.226 del 26-9-1996)

                             IL RETTORE
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
  Visto  il  decreto  rettorale n. 60 del 1 febbraio 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16  febbraio  1995  -  supplemento
ordinario,  con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita'
degli studi di Sassari;
  Vista la delibera del senato accademico del 22 marzo  1996  con  la
quale  e'  stata deliberata la proposta di revisione dello statuto ai
sensi dell'art. 76 dello statuto stesso;
  Vista la delibera del senato accademico del 21 giugno 1996  con  la
quale  e'  stata  deliberata  la  revisione  di alcuni articoli dello
statuto ai sensi del prima richiamato art. 76;
  Vista la nota n. E-11320 del 4 luglio 1996 con la  quale  e'  stata
inviata  al  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica la delibera del senato accademico prima citata;
  Considerato che alla data di emanazione del presente decreto non e'
intervenuto da parte del Ministero alcun rilievo;
  Valutato ogni opportuno elemento;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Sassari,  emanato  con
decreto  rettorale  n.  60  del  1  febbraio  1995,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  39  del  16  febbraio  1995  -   supplemento
ordinario, e' modificato come segue:
  Art. 25 (Consiglio degli studenti). - Viene cassata la dicitura "Il
consiglio  degli studenti dura in carica due anni accademici", di cui
al terzo comma dell'art. 25.
  Art. 64 (Centri autonomi di spesa). - L'ultimo comma  dell'art.  64
viene cosi' modificato:
  L'autonomia  amministrativo-contabile  e  negoziale  dei  centri di
spesa e'  disciplinata  dal  regolamento  per  l'amministrazione,  la
finanza e la contabilita'.
  Art.  69 (Il titolo diventa: Collegio dei revisori dei conti). - Il
primo comma dell'art. 69 viene cosi' modificato:
  E' istituito il collegio dei revisori dei conti,  composto  di  tre
membri  effettivi  e uno supplente, nominati dal senato accademico su
una rosa di nomi indicata dal rettore.  I  revisori  sono  scelti  di
norma  fra gli iscritti all'Albo nazionale dei revisori ufficiali dei
conti. Il collegio elegge al suo interno  il  presidente  e  dura  in
carica    tre   anni,   accerta   la   regolarita'   della   gestione
amministrativo-contabile   secondo   le   modalita'   previste    dal
regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza e la contabilita' e
presenta una  relazione  sul  conto  consuntivo  annuale,  che  viene
trasmessa alla Corte dei conti unitamente al consuntivo medesimo.
  I  revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio
di amministrazione.
  L'art. 69 viene suddiviso in due parti: il  secondo  comma  diventa
art.  70  con  scorrimento  degli  articoli  successivi e viene cosi'
definito:
  Art. 70 (Nucleo di  valutazione).  -  E'  istituito  il  nucleo  di
valutazione.  Esso verifica, mediante analisi comparative dei costi e
dei rendimenti, la corretta  gestione  delle  risorse  pubbliche,  la
produttivita'    della    ricerca    e   della   didattica,   nonche'
l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
  Il nucleo e' composto da tre membri di comprovate qualificazione ed
esperienza  in  materia  nominati  dal  rettore,  sentiti  il  senato
accademico  ed  il  consiglio  di  amministrazione.  Il   nucleo   di
valutazione  agisce  secondo  criteri  e  parametri  significativi  a
livello nazionale individuati da apposito regolamento, salvaguardando
le specificita' metodologiche di ciascuna area disciplinare. Esso  si
avvale della collaborazione di un ufficio di livello dirigenziale, il
cui  responsabile  partecipa,  senza  diritto  di voto, ai lavori dei
nucleo medesimo.
  Art. 73 (Durata degli organi). - Vengono cassate al primo comma  le
parole "ad eccezione del consiglio degli studenti,".
  Art.  77 (Revisione dello statuto). - Il secondo comma dell'art. 77
viene cosi' modificato:
  Il  senato  accademico  delibera  le  proposte   di   revisione   a
maggioranza   assoluta.   I   consigli  di  facolta',  la  conferenza
permanente  dei  direttori  di  dipartimento  e  il  consiglio  degli
studenti  hanno  sessanta  giorni  di tempo per esprimere il propprio
parere in merito. Nei successivi trenta giorni deve  essere  espresso
il  parere  della  consulta  e  del  consiglio di amministrazione. Il
senato accademico adotta la  deliberazione  definitiva  di  revisione
dello  statuto  a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti entro
centoventi giorni dalla prima deliberazione.
  L'art. 77 diventa art. 79.
  Viene inserito un nuovo articolo.
  Art. 78 (Norma transitoria). - Le strutture che non raggiungano  le
dimensioni  di  cui  al  punto 5, art. 64, e che entro il 31 dicembre
1996 non abbiano provveduto all'aggregazione secondo quanto  previsto
al   punto   6,   art.   64,   vengono  aggregate  sotto  il  profilo
amministrativo-contabile con decreto  rettorale,  sentito  il  senato
accademico, in un centro autonomo di spesa nell'ambito della facolta'
di  appartenenza. Ove cio' non sia possibile, l'aggregazione avverra'
con  le  stesse  modalita'  ad  un  centro  autonomo  di  spesa  gia'
costituito, fatta salva l'autonomia dei dipartimenti.
  Il  termine  prima  indicato  potra' essere prorogato di un anno in
relazione ad esigenze debitamente motivate e riconosciute valide  dal
senato accademico e dal consiglio di amministrazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Sassari, 17 settembre 1996
                                                 Il rettore: PALMIERI