Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.226 del 26-9-1996)
IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6; Visto il decreto rettorale n. 60 del 1 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995 - supplemento ordinario, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari; Vista la delibera del senato accademico del 22 marzo 1996 con la quale e' stata deliberata la proposta di revisione dello statuto ai sensi dell'art. 76 dello statuto stesso; Vista la delibera del senato accademico del 21 giugno 1996 con la quale e' stata deliberata la revisione di alcuni articoli dello statuto ai sensi del prima richiamato art. 76; Vista la nota n. E-11320 del 4 luglio 1996 con la quale e' stata inviata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la delibera del senato accademico prima citata; Considerato che alla data di emanazione del presente decreto non e' intervenuto da parte del Ministero alcun rilievo; Valutato ogni opportuno elemento; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995 - supplemento ordinario, e' modificato come segue: Art. 25 (Consiglio degli studenti). - Viene cassata la dicitura "Il consiglio degli studenti dura in carica due anni accademici", di cui al terzo comma dell'art. 25. Art. 64 (Centri autonomi di spesa). - L'ultimo comma dell'art. 64 viene cosi' modificato: L'autonomia amministrativo-contabile e negoziale dei centri di spesa e' disciplinata dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Art. 69 (Il titolo diventa: Collegio dei revisori dei conti). - Il primo comma dell'art. 69 viene cosi' modificato: E' istituito il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e uno supplente, nominati dal senato accademico su una rosa di nomi indicata dal rettore. I revisori sono scelti di norma fra gli iscritti all'Albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti. Il collegio elegge al suo interno il presidente e dura in carica tre anni, accerta la regolarita' della gestione amministrativo-contabile secondo le modalita' previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e presenta una relazione sul conto consuntivo annuale, che viene trasmessa alla Corte dei conti unitamente al consuntivo medesimo. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. L'art. 69 viene suddiviso in due parti: il secondo comma diventa art. 70 con scorrimento degli articoli successivi e viene cosi' definito: Art. 70 (Nucleo di valutazione). - E' istituito il nucleo di valutazione. Esso verifica, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo e' composto da tre membri di comprovate qualificazione ed esperienza in materia nominati dal rettore, sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione. Il nucleo di valutazione agisce secondo criteri e parametri significativi a livello nazionale individuati da apposito regolamento, salvaguardando le specificita' metodologiche di ciascuna area disciplinare. Esso si avvale della collaborazione di un ufficio di livello dirigenziale, il cui responsabile partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dei nucleo medesimo. Art. 73 (Durata degli organi). - Vengono cassate al primo comma le parole "ad eccezione del consiglio degli studenti,". Art. 77 (Revisione dello statuto). - Il secondo comma dell'art. 77 viene cosi' modificato: Il senato accademico delibera le proposte di revisione a maggioranza assoluta. I consigli di facolta', la conferenza permanente dei direttori di dipartimento e il consiglio degli studenti hanno sessanta giorni di tempo per esprimere il propprio parere in merito. Nei successivi trenta giorni deve essere espresso il parere della consulta e del consiglio di amministrazione. Il senato accademico adotta la deliberazione definitiva di revisione dello statuto a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti entro centoventi giorni dalla prima deliberazione. L'art. 77 diventa art. 79. Viene inserito un nuovo articolo. Art. 78 (Norma transitoria). - Le strutture che non raggiungano le dimensioni di cui al punto 5, art. 64, e che entro il 31 dicembre 1996 non abbiano provveduto all'aggregazione secondo quanto previsto al punto 6, art. 64, vengono aggregate sotto il profilo amministrativo-contabile con decreto rettorale, sentito il senato accademico, in un centro autonomo di spesa nell'ambito della facolta' di appartenenza. Ove cio' non sia possibile, l'aggregazione avverra' con le stesse modalita' ad un centro autonomo di spesa gia' costituito, fatta salva l'autonomia dei dipartimenti. Il termine prima indicato potra' essere prorogato di un anno in relazione ad esigenze debitamente motivate e riconosciute valide dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sassari, 17 settembre 1996 Il rettore: PALMIERI