Annuncio di dodici richieste di referendum popolare(GU n.230 del 1-10-1996)
Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sei delegati di consigli regionali di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati l'articolo 38 e l'articolo 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 'Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421'?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso la sede della regione Lombardia, largo Chigi n. 9. Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sei delegati di consigli regionali di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 4 dicembre 1993, n. 491 'Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali'?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso la sede della regione Lombardia, largo Chigi n. 9. Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sei delegati di consigli regionali di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, con L. 30 maggio 1995, n. 203 'Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport' limitatamente a: -- articolo 1; -- articolo 2; -- articolo 3, comma 1, (Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo. - 1. In attesa della costituzione di un'autorita' di Governo specificamente competente per le attivita' culturali e dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari, si procede a: a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo; b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.) Comma 2, (I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) le funzioni gia' proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno cinque comitati musica, danza, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti, ciascuno composto di non piu' di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. I membri dei predetti comitati non possono rimanere in carica piu' di tre anni e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. I membri dei comitati che siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminate le richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla rispettiva categoria; b) il riordino degli enti gia' vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a societa' o enti anche di natura privata quando cio' sia conforme a criteri di economicita' e funzionalita'. Alla nomina dei componenti degli organi amministrativi dei suddetti enti si procedera' solo dopo il riordino degli enti stessi; c) e' prevista l'incompatibilita' dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente teatrale italiano con l'esercizio di attivita' professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialita' in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici.) Comma 3, (Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, gia' esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorita' di Governo specificatamente competente per le attivita' culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca e in lingua francese da proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta e' esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente della giunta provinciale di Bolzano e dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, sentita la commissione nominata dalla giunta provinciale e dalla giunta regionale. Il parere ed il nulla osta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n. 161 del 1962, sono validi anche per le corrispondenti versioni del film in lingua tedesca e in lingua francese.) Comma 8, (Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con l'osservanza degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro trenta giorni, e delle competenti commissioni parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell'ENIT, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzazione e definizione dell'organizzazione degli uffici all'estero in relazione ai flussi turistici prevedibili dai vari paesi e secondo criteri di economicita', utilizzando in tali uffici, anche con contratto a tempo determinato, personale con adeguate conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un preventivo di spesa approvato dal consiglio di amministrazione. A tal fine l'ENIT e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni, secondo criteri di economicita' e funzionalita', con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero o con altri organismi pubblici o privati operanti all'estero, nonche' a costituire societa', anche con soggetti privati, per la realizzazione di progetti di promozione turistica; b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del personale con criteri di efficienza e di funzionalita', disponendo il trasferimento del personale in esubero con le modalita' previste dall'articolo 5; c) attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della promozione turistica all'estero come strumento di rappresentazione dell'immagine dell'intero territorio nazionale, nonche' per la predisposizione, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di progetti integrati interregionali di promozione turistica; d) previsione della possibilita' di costituzione o di partecipazione a societa' miste per lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali, ovvero per la partecipazione ad accordi di programma anche al fine di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.) Comma 9, (Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il consiglio di amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti, di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le associazioni di categoria di cui uno con funzioni di presidente, e da tre esperti designati dalle regioni. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato). Comma 10, (Entro il medesimo termine e con le medesime modalita', si provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo e da un rappresentante delle regioni; per ogni membro effettivo e' previsto un supplente.) Comma 11, (I membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato.) Comma 12, (Gli articoli 9, 12, comma 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono abrogati. Le funzioni gia' attribuite all'assemblea dell'ENIT, ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono esercitate dal consiglio di amministrazione, fermi restando i controlli ivi previsti. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.) Comma 13, (Fino alla costituzione del collegio dei revisori di cui al comma 10 resta in carica il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.) -- articolo 4; -- articolo 5; -- articolo 6; -- articolo 7, comma 1, (1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative: a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto del 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, e' consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o piu' letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso; b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera; c) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.)?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso la sede della regione Lombardia, largo Chigi n. 9. Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sette delegati di consigli regionali di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati: -- la legge 13 marzo 1958, n. 296 'Costituzione del Ministero della sanita''; -- il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, 'Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421'?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso la sede della regione Lombardia, largo Chigi n. 9. Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sei delegati di consigli regionali di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati: -- l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382 'Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione'; -- l'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, 'Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382', limitatamente alle parole 'la funzione di indirizzo e coordinamento nei limiti, nelle forme e nelle modalita' previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382'; -- l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 'Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri', limitatamente alle parole 'gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano'; -- l'art. 13, comma 1, lett. e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: 'anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento'; -- l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13 'Determinazione degli atti ammministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica', limitatamente alle parole 'atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 2, comma 3, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400;'?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso la sede della regione Lombardia, largo Chigi n. 9. Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sette delegati di consigli regionali di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato: -- l'articolo 4, comma 2, limitatamente alle parole 'non' e 'se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente', del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 'Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382'?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso la sede della regione Lombardia, largo Chigi n. 9. Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sei delegati di consigli regionali di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati: -- l'articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole 'e con la Comunita' economica europea' e l'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 'Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382'; -- gli articoli 9 e 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86 'Nome generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari'?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso la sede della regione Lombardia, largo Chigi n. 9. Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sette delegati di consigli regionali di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 'Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421', e successive modificazioni, articoli 1, 2 e 3?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso la sede della regione Lombardia, largo Chigi n. 9. Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sei delegati di consigli regionali di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati: -- la legge 8 giugno 1962, n. 604 'Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali', -- il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 'Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali', -- l'articolo 52 e l'articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole 'nonche' del segretario comunale o provinciale sotto il profilo della legittimita'', comma 4, limitatamente alle parole 'I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.', della legge 8 giugno 1990, n. 142 'Ordinamento delle autonomie locali'?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso la sede della regione Lombardia, Largo Chigi n. 9. Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sei delegati di consigli regionali di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati: -- il regio decreto 9 agosto 1943, n. 718 'Mutamento della denominazione del Ministero delle corporazioni'; -- il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223 'Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio'; -- la legge 4 gennaio 1951, n. 2 'Varianti ai ruoli organici della amministrazione centrale del Ministero dell'Industria e del Commercio e del Corpo delle Miniere presso il Ministero stesso'; -- la legge 7 giugno 1951, n. 434 'Ratifica, con modificazioni del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico delle Amministrazioni centrali del Ministero dell'industria e commercio'; -- la legge 15 dicembre 1960, n. 1483 'Istituzione di una nuova Direzione generale e riordinamento dei ruoli organici del personale della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio'; -- la legge 26 settembre 1966, n. 792 'Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e agricoltura'; -- l'articolo 39 (Riordinamento della Direzione generale della produzione industriale) della legge 5 ottobre 1991, n. 317 'Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese'; -- la legge 12 ottobre 1966, n. 842 'Soppressione dell'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni'; -- l'articolo 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576 'Riforma della vigilanza sulle assicurazioni'; -- il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315 'Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione dell'art. 28 della L. 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni'?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso la sede della regione Lombardia, Largo Chigi n. 9. Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sei delegati di consigli regionali di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato l'art 4, comma 3, limitatamente alle parole 'impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni, che sono tenute ad osservarle, ed' del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 'Attuazione, della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382'?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso la sede della regione Lombardia, Largo Chigi n. 9. Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sei delegati di consigli regionali di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati: -- l'art. 45, comma 1, limitatamente alle parole 'nonche' quelle che i Consigli e le Giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al Comitato'; comma 2, come modificato dall'art. 24, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente alle parole 'Le deliberazioni di competenza della Giunta nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimita' denunciate, quando un terzo dei consiglieri nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri dei Comuni sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio: a) acquisti, alienazioni, appalti ed in genere tutti i contratti; b) contributi, indennita', compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi; c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale'; comma 4, come modificato dall'art. 24, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente alle parole 'entro gli stessi termini di cui al comma 2' ed alla parola 'altresi''; -- l'art. 46, comma 3, limitatamente alle parole 'anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico'; -- l'art. 48 (Potere sostitutivo); -- l'art. 53, comma 1, limitatamente alle parole 'nonche' del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimita'', e comma 4, limitatamente alle parole 'I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto' della legge 8 giugno 1990, n. 142 'Ordinamento delle autonomie locali'?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso la sede della regione Lombardia, Largo Chigi n. 9.