Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Garda", da intendersi sostitutivo del parere espresso dal Comitato stesso sulla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Garda Orientale".(GU n.233 del 4-10-1996)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164: esaminate le istanze presentate avverso il proprio parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Garda Orientale" e la relativa proposta di disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1994; svolto un apposito supplemento di istruttoria; tenuto conto della istanza che i richiedenti il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Garda Orientale" hanno presentato al fine di ottenere anche la modifica della detta denominazione in "Garda" presentando espressa rinuncia per quella "Garda Orientale", precedentemente richiesta, ha accolto sia l'istanza riguardante la modifica della denominazione di origine controllata "Garda Orientale" in "Garda" e sia, in parte, le istanze relative al disciplinare di produzione proposto. Conseguentemente, a parziale modifica dello schema di disciplinare di produzione, allegato al proprio parere relativo alla denominazione di origine controllata "Garda Orientale" sopra richiamato, il Comitato propone e riporta qui di seguito il testo integrale, rielaborato in parziale accoglimento delle suddette istanze, riguardante la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Garda", il relativo schema di disciplinare di produzione e la revoca del proprio parere sulla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Garda Orientale". In relazione a quanto sopra il parere espresso sulla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Garda Orientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1994, e' da ritenersi revocato. Schema di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine contrallata "Garda" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Garda" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata "Garda" puo' essere accompagnata dal riferimento della sottozona "classica" a condizione che i vini cosi' designati provengano dalla rispettiva zona di produzione e che rispondano ai requisiti rispettivamente previsti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. A) La denominazione di origine controllata "Garda" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Garganega; Pinot bianco; Pinot grigio; Chardonnay; Tocai (da Tocai friulano); Riesling italico; Riesling; Cortese; Sauvignon, e' riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre, le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente nelle province di Brescia, Mantova e Verona, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%. La denominazione di origine controllata "Garda" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Cabernet; Cabernet Franc; Cabernet Sauvignon; Merlot; Pino nero; Marzemino; Corvina; Barbera, e' riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre, le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente nelle province di Brescia, Mantova e Verona, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%. La specificazione "Cabernet" e' riservata ai vini ottenuti impiegando congiuntamente le uve dei vitigni Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere. B) La denominazione di origine "Garda" con la specificazione "classico" e' riservata ai vini prodotti nella zona delimitata all'art. 3, punto 4, e puo' essere rivendicata soltanto per le seguenti tipologie: bianco; chiaretto; rosso; rosso superiore; Groppello; Groppello riserva. La denominazione di origine controllata "Garda" con la specificazione aggiuntiva "classico" nella tipologia bianco deve essere ottenuta da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale: Riesling e/o Riesling italico minimo 70%. Possono concorrere per la percentuale rimanente alla produzione di detto vino, congiuntamente e/o disgiuntamente, anche uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, purche' raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Brescia. La denominazione di origine controllata "Garda" con la specificazione aggiuntiva "classico" nelle tipologie: rosso, rosso superiore e chiaretto deve essere ottenuta da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale: Groppello (nei tipi gentile, S. Stefano e Mocasina), minimo 30%; Marzemino, minimo 5%; Sangiovese, minimo 5%; Barbera, minimo 5%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, congiuntamente o disgiuntamente, anche le uve provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 10%. La denominazione di origine controllata "Garda" con la specificazione aggiuntiva "classico" nelle tipologie Groppello e Groppello riserva deve essere ottenuta dalle uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal vitigno Groppello nei tipi gentile, Mocasina e Groppellone. Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre, le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Brescia, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%. Art. 3. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" di cui all'art. 2, lettera A), e' cosi' delimitata: 1) Provincia di Verona, comprende l'intero territorio dei comuni di: Bardolino, Castelnuovo del Garda, Cazzano di Tramigna, Garda, Illasi, Lazise, Mezzane, Montecchia di Crosara, Ronca', Sant'Ambrogio Valpolicella, S. Giovanni Ilarione, San Pietro in Cariano, Tregnago, ed in parte il territorio dei comuni di: Affi, Badia Calavena, Brentino Belluno, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Cerro, Cavaion, Colognola ai Colli, Costermano, Dolce', Fumane, Grezzana, Lavagno, Marano, Monteforte d'Alpone, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera, Rivoli, San Bonifacio, San Martino B.A., San Mauro di Saline, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio, Verona, Vestenanuova, Villafranca. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo da sud del lago di Garda al confine del comune di Peschiera con la provincia di Brescia la delimitazione segue verso sud detto confine sino a raggiungere quello della provincia di Mantova segue quindi verso est sino alla congiunzione del fiume Mincio. Segue verso sud il corso del Mincio sino ad incontrare il ponte che lo attraversa e che abbandona per un breve tratto per seguire il confine di provincia sino a reincontrare il fiume Mincio che ridiscende sino alla localita' Burino. Piega, quindi, prima verso sud-ovest e poi a sud sempre seguendo il limite di provincia in destra Mincio sino a ricongiungersi a quota 63 con il Mincio che risale fino al ponte Visconteo di Borghetto. Attaversa il ponte Visconteo verso Valeggio e quindi segue il canale Prevaldesca sino alla carreggiabile che porta a Ca' Buse. Segue quindi verso nord la strada comunale sino ad arrivare all'abitato di Valeggio. Prosegue verso est immettendosi sulla strada provinciale di Villafranca-Valeggio che segue fino a incrociare la strada comunale toccando Grottarole, C. Nuova Pigno e Ca' Delta, quindi prosegue seguendo verso nord la strada passando per Colombare e Pozzo Moretto sino a raggiungere la strada comunale per Villafranca che segue per breve tratto sino ad incontrare il canale del Consorzio di bonifica Alto Veronese che segue verso nord-est sino all'abitato di Sommacampagna. Prosegue quindi verso nord sulla strada per Bussolengo superando l'autostrada Serenissima e la ferrovia Milano-Venezia sino a raggiungere il confine del comune di Bussolengo presso la localita' Civile. Prosegue lungo il confine comunale di Bussolengo verso nord fino ad incontrare l'autostrada del Brennero. Segue per breve tratto la strada per Bussolengo per immettersi sulla strada comunale del Cristo che segue sino ad incontrare la strada provinciale Verona-Lago nei pressi di quota 130. Segue per breve tratto verso est la strada Verona-Lago e poi la strada interna di Bussolengo sino al ponte sul canale dell'Enel che attraversa immettendosi sulla strada per Pol e la Sega sino a raggiungere il fiume Adige che risale verso nord sino alla frazione di Volargne in prossimita' delle Fornaci Tosadori. La delimitazione scende quindi verso sud seguendo la carrareccia che dalle ex Fornaci porta a congiungersi con la statale n. 12 passa la localita' Paganella che segue verso sud sino ad incontrare la stazione ferroviaria di Domegliara e inserendosi sulla linea ferroviaria del Brennero che segue sino alla stazione ferroviaria di Parona, imbocca quindi la statale 12 sino ad incontrare la strada che porta a Quinzano che segue sino all'abitato, imbocca quindi la strada che passando dalla localita' S. Giuliano e il cimitero di Avesa arriva alla strada comunale per Avesa che risale per breve tratto sino ad incontrare la carrareccia che verso est raggiunge S. Mattia e verso nord quota 283 piega quindi verso sud seguendo la strada delle Torricelle sino ad arrivare a Castel S. Felice da dove per il sentiero che porta a Villa Policanta scende sino alla strada della Valpantena in prossimita' di villa Beatrice. Da villa Beatrice la delimitazione scende verso sud lungo la strada provinciale della Valpantena sino ad incontrare la carrareccia che verso est passando per Ca' dell'Olmo e Bongiovanna, giunge a Villa Cometti per scendere quindi a sud per corte Paroncini e giungere sulla strada per Montorio che segue toccando Morin e Olmo sino all'abitato di Montorio dove prosegue per la strada per S. Martino B.A. sino alla localita' Spinetta e poi lungo il fiume Fibbio sino all'abitato di S. Martino per seguire quindi verso est la statale n. 11 sino a toccare la localita' S. Pietro al km. 48 e piegare quindi verso sud per la strada di Caldiero e quindi con quella che delimita a sud in monte Rocca per risalire quindi sino alla strada per le terme e da queste ritornare sulla statale n. 11 che segue sempre verso est sino al ponte sul torrente Alpone del quale ne segue risalendo il corso sino ad incontrare l'autostrada Serenissima che ne delimita a sud-est il comprensorio, sino ad incontrare il confine della provincia di Vicenza. La delimitazione sale quindi verso nord lungo il confine del vicentino incontrando, dopo il territorio del comune di Monteforte, quello di Montecchia, Ronca', S. Giovanni Ilarione e quello di Vestenanova sino alla localita' Bacchi, dove piegando ad ovest per la strada comunale, tocca le localita' Alberomatto e Siveri sino all'abitato di Vestenanova e quindi Vestenavecchia e Castelvero, attraversa il confine del comune di Badia Calavena e prosegue sino al centro abitato toccando le localita' Costalunga-Rosati e Nicolai, sale per breve tratto sino alla localita' Fornai e ridiscende quindi verso sud-ovest per la strada comunale toccando le localita' Riva, Tessari, Antonelli, Mastini-Canovi e Bettola alla congiunzione tra i comuni di Tregnago e S. Mauro di Saline. Dalla localita' Bettola il limite scende per breve tratto a sud lungo il confine tra i comuni di Tregnago e S. Mauro di Saline sino ad incontrare il vaio dell'Obbligo che segue sino alla congiunzione del progno di Mezzane che discende per breve tratto sino all'imbocco del vaio di Tretto verso ovest che risale sino a Chiesa sopra Moruri dove si immette sulla strada che passa per Casette, Roccolo e la Costa e si interseca con il vaio Bruscara che risale sino ad incontrare il confine del comune di Grezzana, che segue e piegando verso nord sino al vaio Orsaro che risale sino sull'abitato di Azzago a quota 621. Di qui prosegue per la strada che porta a Rosaro e Praole passando per Nalini, Cabalai per i Vai e per i Busoni, prosegue per breve tratto la strada comunale sino al vaio Sannava che segue sino al progno Valpantena e risale per vaio Salsone sino alle localita' S. Benedetto, scende quindi verso sud per la strada per Vigo Salvalaio, segue la curva di livello di quota 500 interno a monte Tondo passando per le localita' Righi, Montecchio, La Bassa ove imbocca verso nord la strada comunale sino a La Fratta, sale toccando Sottosengia a ovest di casa Antolini, attraverso il progno Castello risalendo sempre per Colombare e la Conca, quota 580 e Case Prael, piega ad ovest lungo la strada per Mazzano ove incontra la strada comunale per Fane che da questa localita' con andamento tortuoso segue sino alla contrada Menola e poi il vaio del Canale che attraversa fino a Molino Monier e per il vaio di Pra' il Molino da Pra'. Da questa localita' il confine prosegue sulla strada che verso ovest porta alla localita' S. Cristina da dove prosegue verso sud-ovest passando per la Ca' Fava, Ca' Norini, Vaialta di Sopra, Vaialta di Sotto e Tomei sino alla frazione di S. Rocco, risale verso nord lungo la Strada comunale sino al tornante in promissimita' di monte Per e ridiscende verso ovest per Ca' Camporal e Molino Gardane ove incontra il confine comunale di Marano che segue sino al progno di Fumane che discende per breve tratto sino a Ca' Pangoni dove risalendo l'omonimo vaio e passando per monte Cartello (quota 676) a nord di Cavalo raggiunge Stravalle e Ca' Torre sino al confine di S. Ambrogio. Da qui la delimitazione passa a nord di M. Pugna (quota 740) Casa Campogiano di sotto, tocca quota 534, passa sopra i caseggiati di Monte e raggiunge casa Fontana e finisce sullo strapiombo sull'Adige di fronte al monte Rocco ove incontra il limite del comune di Dolce' e sotto la strada statale n. 12. La delimitazione della zona prosegue verso nord lungo la statale dell'Abetone e del Brennero passando per Ceraino, la Fornace, Ca' Soman e subito dopo il km 313 imbocca la curva di livello di quota 150 che segue fino ad incontrare il confine della provincia di Trento passando per le localita' Ca' del Maso, Cava del Prete a monte di Peri e di Ossenigo e seguire quindi il limite di demarcazione di provincia, attraversare l'Adige e risalire lungo il confine tra Brentino Belluno e Avio sino a quota 200 da dove ridiscende sulla destra Adige a sud in comune di Brentino Belluno sino ad incontrare il territorio di Rivoli da dove prosegue sino alla localita' Canal. Da qui la linea di confine riprende a salire verso nord lungo il confine del comune di Caprino Veronese sino alla localita' Pozza Galletto, attraversa il torrente Tasso e raggiunge localita' Vezzane e Renzon, attraversa il vaio delle Giare e passando a monte di Vilmezzano raggiungendo Casette delle Pozze, Ca' Zerman e le Peagre attraversa il progno dei Lumini e costeggiando il monte Pesina in quota arriva al confine di Costermano. La delimitazione prosegue seguendo quota 500 passando da Roncola e attraversando il vaio Baione raggiunta la strada che da Torri del Benaco porta a S. Zeno di Montagna, seguendo questa strada verso il lago di Garda passando per Albisano giunge a Torri del Benaco e da qui costeggiando la sponda del lago si ricongiunge alla linea di partenza di Peschiera del Garda al confine con Brescia. 2) Provincia di Mantova, comprende in toto il territorio dei comuni di: Monzambano, Ponti sul Mincio, ed in parte il territorio dei comuni di: Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Solferino e Volta Mantovana. Tale zona e' cosi' delimitata: il limite di zona, partendo dall'incrocio fra il fiume Mincio con il confine della provincia di Mantova in localita' Villa (Ponti sul Mincio) segue verso sud il limite provinciale fino all'intersezione con il canale Virgilio (quota 69); segue il suddetto canale fino alla localita' Molini della Volta. Dalla suddetta localita' il limite piega ad ovest lungo la rotabile per Sci Vie, passando per le quote 63 e 66, e quindi lungo la strada che porta a Volta Mantovana seguendola fino a La Fornace da dove segue prima verso sud e poi verso nord-ovest la strada che circoscrive la valle e che passa a sud-ovest di Santa Maria Maddalena immettendosi a quota 61 sulla strada Volta Mantovana-Cavriana (strada comunale della Malvasia). Il limite segue ora verso nord-ovest la suddetta strada toccando quota 57, passando a nord dell'abitato di Foresto, quota 69, Tezze di Sopra, C. Venti Settembre, Croce Riva Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al ponte sul canale dell'Alto Mantovano (ponte della Castagna Vizza), da dove immettendosi sul canale dell'Alto Mantovano, risale lo stesso passando per l'abitato di Castiglione delle Stiviere finche' a sud di Esenta (quota 117) incontra il confine provinciale. Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est, poi verso nord ed ancora verso est, il limite di provincia fino alla localita' Villa, punto di partenza. 3) Provincia di Brescia, comprende l'intero territorio dei comuni di: Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Salo', Roe' Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, S. Felice del Benaco, Puegnago, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze, Moniga del Garda, Soiano del Lago, Calvagese della Riviera, Padenghe sul Garda, Bedizzole, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo e Sirmione. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" designabili con la specificazione "classico" di cui all'art. 2, lettera B), comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Brescia: Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Salo', Roe' Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, Puegnago, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze, Moniga del Garda, Soiano del Lago, Calvagese della Riviera, Padenghe sul Garda, Bedizzole, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo e Sirmione. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Il sistema di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura ad esclusione della sola irrigazione di soccorso da effettuarsi non piu' due volte prima dell'invaiatura. La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata delle varieta' di viti destinate alla produzione dei vini a denominazione di orgine "Garda" di cui all'art. 2, lettera A), ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti: Rese uva/Ha Vino tonn. Vol. % - - - Garganega ....................... 16 9,5 Pinot bianco .................... 13 10 Pinot grigio .................... 12 10 Chardonnay ...................... 13 10 Tocai ........................... 14 10 Riesling italico ................ 12 10 Riesling (renano) ............... 12 10 Cortese ......................... 14 10 Sauvignon ....................... 12 10 Cabernet e/o Franc e Sauvignon .. 12 10,5 Merlot .......................... 13 10,5 Pinot nero ...................... 11 10,5 Marzemino ....................... 13 10 Corvina ......................... 13 10 Barbera ......................... 13 10 Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine "Garda" con la specificazione "classico" di cui all'art. 2, lettera B), ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti: Rese uva/Ha Vino tonn. Vol. % - - - "Garda" classico bianco ........... 12,5 10,5 "Garda" classico chiaretto ........ 12,5 10,5 "Garda" classico rosso ............ 12,5 10,5 "Garda" classico rosso superiore .. 10 11 "Garda" classico Groppello ........ 12,5 10,5 "Garda" classico Groppello riserva. 10 11,5 Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi. I presidenti delle giunte regionali della Lombardia e del Veneto, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate, e previo parere espresso dai competenti comitati vitivinicoli possono, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, ridurre i quantitativi di uva per ettaro emessi alla certificazione, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alle camere di commercio di Brescia, Mantova e Verona. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento delle quote massime consentite, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola. Art. 5. Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni possano essere effettuate entro l'intero territorio delle province di Brescia, Mantova e Verona. Tali operazioni possono altresi' essere effettuate, su autorizzazione dal Ministero delle risorse agricole, alimentarie forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previo parere favorevole della regione Veneto, anche in cantine aziendali o associate site in comune di Gambellara, sempreche' all'atto dell'approvazione del presente disciplinare dimostrino di vinificare tradizionalmente le uve provenienti dai vigneti idonei a produrre vini di cui alla presente denominazione. Per la denominazione di origine controllata "Garda" con la specificazione "classico" le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della rispettiva zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, e comunque tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su parere favorevole delle regioni competenti per territorio, di consentire, su richiesta degli interessati, che le operazioni di vinificazione siano effettuate in provincia di Brescia ed anche nei comuni delle province di Verona e Mantova limitrofi alla provincia di Brescia. Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. E' ammessa la correzione solamente con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da terreni vitati iscritti agli albi dei vigneti della denominazione di origine controllata "Garda", oppure con mosti concentrati rettificati. La resa massima delle uve in vino finito, per i prodotti di cui all'art. 2, lettera A), non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine "Garda". Se la resa, infine, supera anche il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Le rese massime delle uve in vino finito, per i prodotti di cui all'art. 2, lettera B), devono essere le seguenti: Vino Resa max vino - - "Garda" classico bianco .................... 68% "Garda" classico chiaretto ................. 60% "Garda" classico rosso ..................... 68% "Garda" classico superiore ................. 68% "Garda" classico Groppello ................. 68% "Garda" classico Groppello riserva ......... 68% Qualora tale resa superi le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto ad alcuna denominazione di origine. Se la resa, infine, supera anche il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. I vini ottenuti dalle uve dei vigneti iscritti agli albi "Garda" Garganega e "Garda" Chardonnay possono essere elaborati nella versione frizzante attuando esclusivamente il processo della rifermentazione naturale. Detti vini sono posti al consumo con la sola designazione di "Garda" frizzante. I mosti e i vini a denominazione di origine controllata "Garda" con i nomi di vitigno Pinot bianco, Chardonnay e Riesling possono essere elaborati nella versione spumante e devono essere ottenuti esclusivamente per rifermentazione naturale. Il mosto e il vino a denominazione di origine controllata "Garda" classico chiaretto possono essere elaborati nella versione spumante, attuando esclusivamente la pratica della rifermentazione naturale. Nella designazione di detto spumante non e' consentita la dicitura "classico chiaretto" e deve essere utilizzata, invece, obbligatoriamente l'aggettivazione rose'. Nella preparazione degli spumanti di cui alla presente denominazione di origine e' consentita la tradizionale pratica correttiva in quantita' non superiore al 15% con vini ottenuti dalla vinificazione in bianco del Pinot nero proveniente dai vigneti iscritti all'albo camerale, ed a condizione che detti vigneti siano coltivati in purezza varietale. La zona di elaborazione dei vini spumanti e frizzanti comprende le province di Verona, Mantova, Brescia e Treviso. Art. 6. a) I vini a denominazione di origine controllata "Garda" all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche: "Garda" Garganega: colore: giallo paglierino; odore: gradevole caratteristico; sapore: armonico, pieno, talvolta amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Garda" Pinot bianco: colore: giallo paglierino; odore: gradevole caratteristico; sapore: armonico, fresco, sapido, talvolta abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Garda" Pinot grigio: colore: giallo paglierino, talvolta ramato; odore: gradevole caratteristico; sapore: pieno, armonico talvolta abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Garda" Chardonnay: colore: paglierino; odore: gradevole caratteristico; sapore: fresco, sapido, armonico, talvolta abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Garda" Tocai: colore: paglierino; odore: vinoso, gradevole, caratteristico; sapore: armonico, fresco, moderatamente acidulo, talvolta abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Garda" Riesling: colore: giallo paglierino; odore: gradevole caratteristico; sapore: armonico, pieno, talvolta abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Garda" Riesling italico: colore: giallo paglierino; odore: gradevole caratteristico; sapore: armonico, fresco, talvolta abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Garda" Cortese: colore: paglierino; odore: gradevole caratteristico; sapore: armonico, fresco, talvolta abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Garda" Sauvignon: colore: giallo paglierino; odore: delicato leggermente aromatico; sapore: armonico, talvolta abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Garda" Cabernet: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, gradevole; sapore: armonico, moderatamente acidulo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. "Garda" Cabernet Sauvignon: colore: rosso rubino; odore: gradevole caratteristico, leggermente erbaceo; sapore: armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. "Garda" Merlot: colore: rosso rubino; odore: vinoso, caratteristico; sapore: pieno, gradevole, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. "Garda" Pinot nero: colore: rosso rubino; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: piacevole vinoso, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Garda" Marzemino: colore: rosso rubino; odore: caratteristico, gradevole; sapore: armonico, pieno, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Garda" Corvina: colore: rosso rubino; odore: delicato, fresco, gradevole; sapore: piacevole, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Garda" Barbera: colore: rosso rubino; odore: caratteristico e gradevole; sapore: pieno vinoso giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Garda" frizzante: colore: giallo paglierino; odore: gradevole, caratteristico; sapore: secco o amabile, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 13 per mille. "Garda" Pinot bianco, "Garda" Chardonnay e "Garda" Riesling - spumanti: spuma: sottile con grana fine e persistente; colore: paglierino brillante; odore: gradevole, caratteristico; sapore: secco o amabile fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 13 per mille. "Garda" rose': spuma: sottile con grana fine e persistente; colore: rosato piu' o meno intenso; odore: fragrante con sentore fruttato quando e' spumantizzato con il metodo charmat, bouquet fine composto proprio della fermentazione in bottiglia qualora spumantizzato con il metodo tradizionale; sapore: fresco, sapido, persistente, con sensazione finale di ammandorlato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille; rcsiduo zuccherino: non superiore a 49 gr/l. b) I vini a denominazione di origine controllata "Garda" con la specificazione "classico" all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche: "Garda" classico bianco: colore: paglierino con riflessi verdolini, brillante; odore: fresco, delicato e caratteristico con eventuali toni floreali; sapore: armonico, vellutato con leggera vena salina ed eventuale retrogusto leggerrnente ammandorlato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Garda" classico chiaretto: colore: da rosa petalo di rosa a rosato cerasuolo con riflessi rubini; odore: fine, intenso, con eventuali sentori floreali e fruttati; sapore: secco, fresco, fine, sapido con spiccata salinita' ed eventualmente con leggero retrogusto ammandorlato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. "Garda" classico rosso: colore: rosso rubino, brillante; odore: vinoso, caratteristico, da giovane puo' essere fruttato in seguito anche speziato; sapore: sapido, caratteristico, fine con salinita' caratteristica ed eventuale retrogusto ammandorlato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima; 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. "Garda" classico rosso superiore: colore: rosso rubino con riflessi granati; odore: ampio, complesso, caldo talvolta speziato; sapore: vellutato, gradevole di nobile stoffa, con retrogusto di mandorla amara, eventualmente con lieve sapore di legno derivato dall'affinamento in botte; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 21 per mille. "Garda" classico Groppello: colore: rosso rubino, brillante; odore: vinoso, fresco, fruttato, caratteristico leggermente speziato; sapore: vellutato, sapido, gentile, con fondo ammandorlato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. "Garda" classico Groppello riserva: colore: rosso rubino intenso; odore: vinoso, intenso caratteristico, speziato di spezie dolci; sapore: vellutato, sapido, rotondo, giustamente tannico con fondo ammandorlato, eventualmente con lieve sapore di legno derivato dall'affinamento in botte; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 21 per mille. E' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. Alla denominazione di origine controllata "Garda" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi e gli attributi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino "Garda" puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purche' veritiera e documentabile. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Garda" con la specificazione "classico" per le tipologie "chiaretto", "rosso superiore" e "Groppello riserva" e' obbligatorio riportare l'annata di produzione. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" con la specifica "classico" puo' essere utilizzata la menzione "vigna", a condizione che sia seguita dal relativo toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvenga in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento. E' inoltre consentito, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'uso delle indicazioni geografiche aggiuntive: Moniga, Raffa, Picedo e Mocasina. Il vino a denominazione di origine controllata "Garda" classico rosso superiore puo' essere immesso al consumo solo dopo il 31 dicembre dell'anno successivo alla vendemmia. Il vino a denominazione di origine "Garda" classico Groppello puo' riportare la menzione riserva solo qualora venga sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio non inferiore ad anni due di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve. Art. 8. Per i vini a denominazione di origine controllata "Garda" immessi al consumo in recipienti di capacita' pari o inferiore a litri 5, e' obbligatorio l'uso della tradizionale bottiglia di vetro chiusa con tappo raso bocca. E' ammesso, pero', per le bottiglie di contenuto fino a litri 0,250 l'uso anche di tappi a vite o a strappo. I vini a denominazione di origine controllata "Garda" classico "rosso superiore" e "Groppello riserva" devono essere immessi al consumo solo in recipienti di capacita' inferiore e/o uguale a litri 5.