MINISTERO DELLA SANITA'

COMUNICATO

             Autorizzazione all'immissione in commercio
          della specialita' medicinale per uso umano GLAMIN
(GU n.233 del 4-10-1996)

          Estratto decreto AIC/UAC n. 45 del 9 agosto 1996
   Specialita'  medicinale: GLAMIN - soluzione di aminoacidi liberi e
dipeptidi priva di elettroliti.
   Titolare A.I.C.: Pharmacia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in
via Robert Koch 1.2, Milano.
   Produttore: la produzione,  il  controllo  ed  il  confezionamento
della   specialita'   di  cui  trattasi  sono  effettuate  presso  lo
stabilimento della ditta Pharmacia GmbH sito in Dr. Wandinger-Strasse
1, 94447 Platting (Germania).
   Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione  ai  sensi
del  decreto  ministeriale  5  luglio 1996 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il 20 luglio 1996):
    Glamin flacone da 1000 ml;
    A.I.C. n. 032105025 (in base 10) 0YMSL1 (in base 32);
    classe: C.
    Glamin flacone da 500 ml;
    A.I.C. n. 032105013 (in base 10) 0YMSKP (in base 32);
    classe: C.
   Composizione: princivi attivi: alanina, arginina, acido aspartico,
acido  glutammico,   glicil-glutammina   HO,   glicil-tirosina   2HO,
istidina,    isoleucina,    leucina,   lisina   acetato,   metionina,
fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptofano, valina.
   Eccipienti: acido citrico, acqua per preparazioni iniettabili.
   Indicazioni terapeutiche: Glamin fornisce aminoacidi quale apporto
in terapia nutrizionale parenterale  quando  la  nutrizione  per  via
orale  o  enterale  e'  impossibile,  insufficiente o controindicata,
specie in pazienti con stato catabolico da moderato a grave.
   In regimi di nutruzione  parenterale  le  soluzioni  aminoacidiche
devono  essere  sempre  somministrate  in  combinazione con soluzioni
infusionali che forniscono un appropriato apporto calorico.
   E'  approvato,  anche  su  base  europea,   il   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto.
   Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  uso  riservato  agli
ospedali e case di cura. Vietata la vendita al pubblico.
   La presente autorizzazione ha validita' di anni cinque  dalla  sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,
rinnovabile alle condizioni previste  dall'art.  10  della  direttiva
65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.
   E'  subordinata altresi' al rispetto dei metodi di fabbricazione e
delle tecniche di controllo della specialita' previsti nel fascicolo.
   Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla  luce  dei
progressi  scientifici  e  tecnici.  I  progetti di modifica dovranno
essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.
   Decorrenza  di   efficacia   del   decreto:   dalla   data   della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.