PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1 ottobre 1996 

  Modificazioni  all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per
il coordinamento della protezione civile n. 2451 del 27  giugno  1996
contenente  disposizioni  urgenti  dirette  a  fronteggiare  i  danni
conseguenti agli eventi alluvionali del giorno  22  giugno  1996  sul
territorio delle province di Udine e Pordenone. (Ordinanza n. 2468).
(GU n.234 del 5-10-1996)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
24  maggio  1996  che  delega  le  funzioni  del  coordinamento della
protezione civile di cui alla legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  al
Ministro dell'interno;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 giugno 1996 concernente la dichiarazione dello stato di  emergenza
nei  territori  delle  province  di  Udine  e Pordenone colpiti dalle
avversita' atmosferiche e dagli  eventi  alluvionali  del  giorno  22
giugno 1996;
  Vista   l'ordinanza   n.  2451  del  27  giugno  1996,  concernente
interventi urgenti diretti a fronteggiare i  danni  conseguenti  agli
eventi  alluvionali  del  giorno  22 giugno 1996 sul territorio delle
province di Udine e Pordenone, integrata dall'ordinanza n. 2455 del 5
agosto 1996;
  Vista la nota 5427/A.G.5 del 3 settembre  1996,  con  la  quale  la
regione  autonoma  del Friuli-Venezia Giulia ha chiesto, tra l'altro,
una proroga di trenta giorni, ai novanta previsti dall'art. 6,  comma
2,  della  sopracitata  ordinanza  2451  del 1996, per la consegna di
lavori, in relazione alla complessita' degli atti sia  amministrativi
che  tecnici  da  predisporre  per l'effettuazione delle gare ed alla
necessita' di valutare attentamente l'ordine  di  priorita'  da  dare
alle opere da realizzare;
  Ravvisata l'opportunita' di procedere alla modifica richiesta;
                              Dispone:
                           Articolo unico
  1.  All'art.  6, comma 2, dell'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996
la parola "novanta" e' sostituita da "centoventi".
  La presente ordinanza viene  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 1 ottobre 1996
                                              Il Ministro: NAPOLITANO