MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 10 settembre 1996, n. 6625 

  Individuazione degli enti destinatari delle disposizioni recate dal
decreto-legge  30  agosto  1996, n. 449, art. 2, comma 6, concernente
disposizioni in materia di tesoreria statale.
(GU n.234 del 5-10-1996)
 
 Vigente al: 5-10-1996  
 

                                     A tutti i Ministeri - Gabinetto
                                     Alla Ragioneria  generale  dello
                                  Stato
                                     All'amministrazione  centrale  -
                                  Banca d'Italia
                                     All'Associazione        bancaria
                                  italiana
                                       e, per conoscenza:
                                    Alla Presidenza del Consiglio dei
                                  Ministri - Gabinetto
                                     Alla    Corte    dei   conti   -
                                  Segretariato generale
  L'art. 2, comma 6,  del  decreto-legge  30  agosto  1996,  n.  449,
prevede che le assegnazioni, i contributi e le somme comunque erogate
a  decorrere  dal  30 luglio 1996 a carico del bilancio dello Stato a
favore di  societa'  per  azioni,  il  cui  capitale  sia  di  totale
proprieta'  dello  Stato,  o  di  enti  pubblici  non assoggettati al
sistema di tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre  1984,  n.
720,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  devono  essere
versati su appositi  conti  correnti  infruttiferi  gia'  in  essere,
ovvero da aprirsi presso la tesoreria centrale dello Stato.
  Ai  fini dell'applicazione di tale norma si ritiene utile precisare
che la disposizione riguarda esclusivamente le  societa'  per  azioni
interamente  possedute  dallo  Stato  e  gli enti pubblici economici,
limitatamente alle somme erogate in loro favore a carico del bilancio
statale. Come si desume  anche  dalle  modalita'  di  versamento,  da
effettuare   su  conti  correnti  infruttiferi  presso  la  tesoreria
centrale dello Stato, non sono interessati dalla  disposizione  altri
enti,  gia'  esclusi  dall'applicazione  delle  norme sulla tesoreria
unica ai sensi della legge 29 ottobre  1984,  n.  720,  e  successive
modificazioni  ed integrazioni, con particolare riferimento agli enti
locali con popolazione inferiore ai limiti  previsti  dalla  predetta
legge.
                                                  Il Ministro: CIAMPI