DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1996, n. 518 

  Regolamento concernente modifiche al decreto del  Presidente  della
Repubblica  2  febbraio  1994, n. 196, recante riordino del Ministero
della sanita'.
(GU n.234 del 5-10-1996)
 
 Vigente al: 20-10-1996  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994,
n. 196;
  Visto  l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo  sostituito  dall'art.  4  del  decreto legislativo 23 dicembre
1993, n. 546;
  Visto l'art. 28, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  Visto  l'art.  17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 13 giugno 1996;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 luglio 1996;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  sanita',  di  concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  1  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, e' sostituito dal seguente:
  "  1.  I  Dipartimenti,  ai quali e' demandato lo svolgimento delle
funzioni proprie del Ministero della sanita' sono cosi individuati:
    a) Dipartimento della programmazione;
    b)  Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane
e  tecnologiche  in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza
statale;
    c) Dipartimento della prevenzione;
    d)  Dipartimento  degli  alimenti  e  nutrizione  e della sanita'
pubblica veterinaria;
    e)   Dipartimento   per   la  valutazione  dei  medicinali  e  la
farmacovigilanza.".
  2.  Il  comma  4  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, e' sostituito dal seguente:
  "  4.  Il Dipartimento della prevenzione svolge i compiti attinenti
alla  profilassi  delle  malattie  infettive e diffusive, alla tutela
igienico-sanitaria da fattori di inquinamento, all'igiene e sicurezza
del  lavoro,  alla prevenzione delle tossicodipendenze, alle malattie
di  rilievo  sociale e alla polizia mortuaria; coordina gli uffici di
sanita' marittima, aerea e di frontiera.".
  3.  All'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 2
febbraio 1994, n. 196, e' aggiunto il seguente comma:
  "  6.  il  Dipartimento  per  la  valutazione  dei  medicinali e la
farmacovigilanza  svolge i compiti attinenti ai farmaci ad uso umano,
con  particolare  riguardo  alla  vigilanza  sulla  conformita' delle
specialita'  medicinali  alle  norme  nazionali e comunitarie ed alla
ricerca  e  sperimentazione, ivi compresi i presidi medico-chirurgici
ed  altri  prodotti chimici usati in medicina ed in cosmesi; provvede
all'elaborazione  di studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci,
sulla  epidemiologia  ed  eziologia,  sulla farmacovigilanza attiva e
sulla interpretazione dei dati ottenuti, nonche' alla predisposizione
dei   registri  della  popolazione  per  la  farmacoepidemiologia  da
destinare  alle  regioni.  Il  Dipartimento  si  avvale dell'Istituto
superiore  di  sanita',  della  Commissione  unica  del  farmaco, del
Consiglio superiore di sanita', delle regioni, delle unita' sanitarie
locali,  delle  aziende ospedaliere, dei medici di medicina generale,
delle  farmacie,  delle  associazioni  di  consumatori, delle aziende
produttrici e degli informatori scientifici dei farmaci.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 1 agosto 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  BINDI, Ministro della sanita'
                                  BASSANINI, Ministro per la funzione
                                  pubblica
                                  CIAMPI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: FLICK
 Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1996
  Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 12