PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1 ottobre 1996 

  Modificazioni  all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per
il coordinamento della protezione civile n. 2439 del 30  maggio  1996
contenente disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione di
emergenza  determinatasi dalla incontrollabile fuoriuscita di acqua a
seguito della perforazione di  un  pozzo  artesiano  nell'area  dello
stabilimento  GIAT nel comune di Mongrassano in localita' Sprandello.
(Ordinanza n. 2467).
(GU n.235 del 7-10-1996)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 maggio  1996  che  delega  le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il proprio decreto in  data  5  giugno  1996,  con  il  quale
vengono  delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225,  con  esclusione
del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 maggio 1996 con il quale a seguito  della  delibera  adottata  dal
Consiglio  dei  Ministri  nella  riunione  del  24  maggio 1996 viene
dichiarato, a termine del citato art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, fino al 30 settembre  1996  lo  stato  di  emergenza  per  il
dissesto  verificatosi  nel  comune  di  Mongrassano  in provincia di
Cosenza;
  Vista la propria ordinanza n. 2439 datata 30  maggio  1996  con  la
quale  sono stati disposti interventi urgenti volti a fronteggiare la
situazione   di   emergenza   determinatasi   dalla   incontrollabile
fuoriuscita  di  acqua  a  seguito  della  perforazione  di  un pozzo
artesiano nel comune di Mongrassano (Cosenza);
  Ravvisata la necessita' di dover assicurare, in  ogni  caso  e  con
estrema urgenza, le occorrenti risorse finanziarie per il superamento
dell'emergenza;
  Considerato  che  tali risorse possone essere attinte ai residui di
stanziamento del capitolo 7615, rubrica 6, dello stato di  previsione
della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di  apportare  modifiche  alla
sopra-citata ordinanza n. 2439/1996;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Nell'art. 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2439 del 30
maggio 1996 le parole "per l'anno finanziario 1996" sono soppresse.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 1 ottobre 1996
                                              Il Ministro: NAPOLITANO