N. 1015 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 1996

                                N. 1015
  Ordinanza  emessa  il  26  giugno  1996  dal giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Roma  nel  procedimento  penale  a
 carico di Pulcini Antonio
 Processo  penale  -  Udienza  preliminare  - G.i.p., che sia stato in
    precedenza e nello stesso procedimento,  componente  del  collegio
    per  i  reati  ministeriali  -  Incompatibilita'  ad esercitare le
    proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Disparita'
    di trattamento in situazioni analoghe - Violazione del diritto  di
    difesa   -  Lesione  dei  principi  del  giudice  naturale,  della
    presunzione d'innocenza e dell'indipendenza del giudice.
 (C.P.P. 1988, art. 34, terzo comma).
 (Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 101).
(GU n.41 del 9-10-1996 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 18272/1994
 R.g.p.m. e n. 3273/1996 R.g.g.i.p.
   1. - In esito al procedimento instaurato ai sensi degli artt.  6  e
 sgg.  della  legge cost. 16 gennaio 1989 n. 1 il Collegio per i reati
 ministeriali presso il tribunale di Roma, composto  anche  da  questo
 g.i.p.,  dispose  l'archiviazione nei confronti di Ronchey Alberto ed
 altri, tra i quali Pulcini Antonio, in ordine ai reati di peculato  e
 falso  ideologico.  Con  lo  stesso  provvedimento  venne ordinata la
 separazione della posizione del Pulcini in ordine  al  reato  di  cui
 agli  artt.48, 61 n. 2, 81, 476, 482, 485 c.p. e l'invio dei relativi
 atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale di  Roma  ai
 sensi  dell'art.  2,  primo comma, udienza preliminare, della legge 5
 giugno 1989, n. 219.
   In data 18 gennaio 1995 il p.m. ha chiesto l'emissione del  decreto
 che   dispone   il   giudizio;   il  processo,  dopo  la  trattazione
 dell'udienza preliminare da parte di altro giudice  e  l'annullamento
 da  parte del tribunale del decreto che dispone il giudizio, e' stato
 assegnato  al  sottoscritto,  che  ha  presentato  dichiarazione   di
 astensione  ai  sensi  degli  artt. 34, terzo comma e 36, terzo comma
 c.p.p. al presidente del tribunale. Quest'ultimo, con decreto del  17
 maggio  1996, ha rigettato la richiesta di astensione sul presupposto
 dell'assenza, tra le ipotesi di incompatibilita' elencate all'art. 34
 c.p.p, da ritenersi tassative, di quella ritenuta nel caso in  esame.
 E' stata quindi fissata l'udienza preliminare per la data odierna.
   2. - Questo giudice, attualmente investito della funzione di g.u.p.
 in  ordine  alla  decisione  circa  il  rinvio  a giudizio di Pulcini
 Antonio, ha dunque fatto parte  in  precedenza  e  nella  trattazione
 dello  stesso  procedimento  del  Collegio  per i reati ministeriali:
 certamente il reato attualmente ascritto al  Pulcini  e'  emerso  nel
 corso   del   procedimento   innanzi  al  Collegio  ed  in  proposito
 quest'ultimo ha svolto atti istruttori, acquisendo  documentazione  e
 contestando  in  particolare lo specifico episodio all'imputato ed al
 commercialista Schivardi. Detti atti  costituiscono  fonti  di  prova
 nell'attuale processo.
   E  poiche',  secondo la lettera del secondo comma dell'art. 1 della
 legge 219/1989, "...il  Collegio  procede  alle  indagini....  con  i
 poteri  che  spettano al pubblico ministero nella fase delle indagini
 preliminari...."    e'  evidente  che,   nell'ambito   dell'attivita'
 collegiale,  anche sottoscritto ha svolto funzioni inquirenti. Queste
 appaiono  incompatibili,  ai sensi dell'art. 34, terzo comma, c.p.p.,
 con quelle giudicanti, proprie del g.u.p.
   3.  -  La  formula  della  norma  da  ultimo  richiamata  tende   a
 ricomprendere  tra  i  casi  di  incompatibilita'  con  l'ufficio del
 giudice tutti quelli in cui di fatto siano state  svolte,  attraverso
 l'esercizio dei relativi poteri, funzioni di p.m. cosi' da assicurare
 l'assoluta  separazione  tra  funzioni requirenti e giudicanti. Nella
 figura del Collegio in questione invece tali funzioni coesistono,  ed
 anzi  sembrano  preminenti  quelle di p.m. Si vedano, a testimonianza
 dell'ambiguita' indicata, le sentenze della  Cassazione,  sez.  prima
 penale,  16  gennaio  1995,  Prandini, in Cassazione Penale, Giuffre,
 1996, pag. 1193, n.  676  circa  l'attribuzione  in  via  normale  al
 Collegio  dei  poteri  che  spettano al p.m. ed in via eccezionale di
 quelli propri del g.i.p.; 4 marzo 1994, Prandini, ibidem  1994,  pag.
 2717,   n.   1691  circa  svolgimento,  nella  sola  fase  successiva
 all'autorizzazione a procedere, delle  funzioni  di  g.i.;  9  giugno
 1993,   Cacopardi,   ibidem,  1994,  pag.  2722,  n.  1692,  relativa
 all'equiparabilita' delle funzioni collegiali a quelle del solo p.m.
   E' infine indubbio che i poteri in concreto svolti, al di  la'  del
 nomen   iuris   o   della   struttura   (collegiale  o  monocratica),
 caratterizzino la funzione (compito) e quindi la natura dell'organo.
   4. - Se e' vero che la norma di cui all'art. 34 comma terzo  c.p.p.
 enuncia  un principio generale, va pure osservato che esso non appare
 di immediata estensione al caso di specie. E  cio'  non  solo  e  non
 tanto per l'argomento letterale, costituito dall'assenza della figura
 del  Collegio  per  i  reati ministeriali da quelle incompatibili con
 l'ufficio di giudice; quanto soprattutto in  virtu'  delle  peculiari
 caratteristiche   del   procedimento  innanzi  al  Collegio  de  quo,
 costituente  indubbiamente,  in  particolare  con  riferimento   alla
 incerta  natura  dell'organo  deputato a svolgere l'intera fase delle
 indagini, un unicum nel  nostro  ordinamento.  Cosi'  che,  da  parte
 dell'interprete, appare necessario il ricorso alla massima cautela ed
 al  continuo vaglio critico nell'applicazione ai singoli atti di quel
 procedimento, e per contro nell'ambito del  normale  processo  -  ove
 siano  da  considerare  effetti riflessi della creazione di un organo
 tanto peculiare -, di istituti  e  regole  nati  in  contesti  e  con
 finalita' diversi, proprio per evitare il rischio di generalizzazioni
 ovvero di eccessive restrizioni di disciplina.
   E  d'altro  canto  e'  indubbio  che  la  normativa  sulle cause di
 incompatibilita' vada  estesa  al  caso  di  specie,  trattandosi  di
 salvaguardare  il principio di imparzialita' e terzieta' del giudice.
 Sotto  questo   profilo   l'omessa   previsione   tra   i   casi   di
 incompatibilita'  di  quello  in  questione  viola gli artt. 3, primo
 comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 101, secondo comma,  della
 Costituzione,  creando  ingiustificate  disparita' di trattamento tra
 fattispecie sostanzialmente analoghe, cosi da inficiare  il  rispetto
 delle  regole  sul  giudice  naturale,  sul  diritto di difesa, sulla
 presunzione  di  innocenza  e  sull'indipendenza  (di  giudizio)  del
 giudice.
   5.  -  La questione e' certamente rilevante per superare la fase di
 stallo processuale venutasi a creare a seguito  della  decisione  del
 presidente  del tribunale sopra indicata. Ed e' opportuno che codesta
 Corte si pronunci non solo per risolvere il conflitto (improprio)  ma
 altresi     per    chiarire,    anche    se    al    limitato    fine
 dell'incompatibilita',  in  via  definitiva  i poteri e la natura del
 Collegio per i reati ministeriali.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge  11  marzo  1953  n.  87  dichiara  non
 manifestamente  infondata,  in  riferimento agli artt. 3, 24, secondo
 comma,  25,  27,  secondo  comma  e   101,   secondo   comma,   della
 Costituzione,  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 34  terzo  comma,   c.p.p.   nella   parte   in   cui   non   prevede
 l'incompatibilita'  ad esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio
 di giudice nei confronti dei componenti  del  Collegio  per  i  reati
 ministeriali;
   Sospende  il  processo  di  cui  in premessa e dispone trasmettersi
 copia degli atti rilevanti alla Corte costituzionale;
   Dispone che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Roma, addi' 26 giugno 1996
           Il giudice per le indagini preliminari: Meschini
 96C1446