Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.238 del 10-10-1996)
Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, e' revocata, limitatamente al periodo dal 18 luglio 1995 all'8 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilita', gia' autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stilgres, unita' di Melfi (Potenza) e Spezzano (Modena). E' autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori, per il periodo dal 18 luglio 1995 al 17 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 18 gennaio 1996 al 17 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. RE.CA. Reggiana Carni, con sede in Albinea (Reggio Emilia), unita' di Albinea (Reggio Emilia), per un massimo di quindici dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 marzo 1996 al 19 settembre 1996. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 20 settembre 1996 al 19 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Mastrandre', con sede in Ancarano (Teramo), unita' di Ancarano (Teramo), per un massimo di settantadue dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 maggio 1996 al 2 novembre 1996. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 3 novembre 1996 al 2 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Caler, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli), unita' Mugnano di Napoli (Napoli), per un massimo di trentacinque dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 aprile 1996 al 16 ottobre 1996. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 17 ottobre 1996 al 16 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Impresa Maggio' di Gianfranco Maggio', con sede in Caserta, unita' di Casagiove (Caserta), per un massimo di ventidue dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 giugno 1996 al 14 dicembre 1996. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 15 dicembre 1996 al 14 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. INE.CO.MA., con sede in Casagiove (Caserta), unita' di Casagiove (Caserta), per un massimo di ventisette dipendenti; e unita' di Dragoni (Caserta), per un massimo di diciassette dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 giugno 1996 al 14 dicembre 1996. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 15 dicembre 1996 al 14 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Crispi di Pasquale Crispi & C., con sede in Napoli, unita' di Napoli, per un massimo di ventinove dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 settembre 1995 al 26 marzo 1996. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 27 marzo 1996 al 26 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Mantelli & C. - Impresa Generale Costruzioni, con sede in Roma, unita' di Genova, per un massimo di diciassette dipendenti; Genova-Multedo (Genova), per un massimo di ventidue dipendenti; Pozzolo Formigaro (Alessandria), per un massimo di due dipendenti; Santa Teresa di Gallura (Sassari), per un massimo di undici dipendenti; Villanova Monteleone (Sassari), per un massimo di tre dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 ottobre 1995 al 4 aprile 1996. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 5 aprile 1996 al 4 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Walker Pen, con sede in Settimo Torinese (Torino), unita' di Settimo Torinese (Torino), per un massimo di ottantaquattro dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 aprile 1996 al 2 ottobre 1996. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 3 ottobre 1996 al 2 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Riunite di Cafasse, con sede in Cafasse (Torino), unita' di Cafasse (Torino), per un massimo di centoquattro dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 maggio 1996 al 1 novembre 1996. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 2 novembre 1996 al 2 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Giulia 85, con sede in Livorno, unita' di Livorno, per un massimo di trentadue dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 marzo 1996 al 6 settembre 1996. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 7 settembre 1996 al 6 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Expand Italia, con sede in Marcianise (Caserta), unita' di Marcianise (Caserta), per un massimo di ventiquattro dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 giugno 1996 al 14 dicembre 1996. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 15 dicembre 1996 al 14 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cereal Puglia, con sede in Barletta (Bari), unita' di Barletta (Bari), per un massimo di ventotto dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 aprile 1996 al 22 ottobre 1996. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 23 ottobre 1996 al 22 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio Ponte Felcino, con sede in Ponte Felcino (Perugia), unita' di Ponte Felcino (Perugia), per un massimo di centotrenta dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 luglio 1996 al 2 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 3 gennaio 1997 al 2 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morando impianti, con sede in Asti, unita' di Asti, per un massimo di duecentosette dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 giugno 1996 al 10 dicembre 1996. La corresponsione del trattamento e' prorogata dall'11 dicembre 1996 al 10 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie acciaierie Giovanni Mandelli, con sede in Collegno (Torino), unita' di Collegno (Torino), per un massimo di centocinquantuno dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 aprile 1996 al 16 ottobre 1996. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 17 ottobre 1996 al 16 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edi.Stra. - Edilizia stradale, con sede in Roma, unita' di Genova, per un massimo di diciassette dipendenti; Ittiri (Sassari), per un massimo di quindici dipendenti; Olbia Mare (Sassari), per un massimo di due dipendenti; Sassari, per un massimo di cinque dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 ottobre 1995 al 5 aprile 1996. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 6 aprile 1996 al 5 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Te.Co.S., con sede in Taranto, unita' di Taranto - Estensione ai lavoratori in C.F.L., per un massimo di cinque dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 2 novembre 1994 al 23 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo Fochi Energia - Gruppo Fochi, con sede in Bologna, unita' di Bologna, per un massimo di cinquantuno dipendenti; Fusina (Venezia), per un massimo di un dipendente; Genova, per un massimo di cinque dipendenti; Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di centosessantaquattro dipendenti; Roma per un massimo di due dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 giugno 1996 al 22 dicembre 1996. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 23 dicembre 1996 al 22 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fochi Buini e Grandi - Gruppo Fochi, con sede in Bologna, unita' di Bologna, per un massimo di otto dipendenti; Calderara di Reno (Bologna), per un massimo di quindici dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1996 al 26 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filippo Fochi impianti industriali - Gruppo Fochi, con sede in Bologna, unita' di Bologna, per un massimo di ventidue dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1996 al 26 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leucci industriale, con sede in Brindisi, unita' di Brindisi, per un massimo di trecentoventisette dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 settembre 1996 al 4 marzo 1997. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 5 marzo 1997 al 4 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saimp Sistemi, con sede in Padova, unita' di Padova, per un massimo di centoventotto dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 15 settembre 1996 al 14 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fochi Buini e Grandi - Gruppo Fochi, con sede in Bologna, unita' di Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di cinquantaquattro dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1996 al 26 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica, con sede in Bologna, unita' di Bologna, per un massimo di ventisette dipendenti; Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di quattordici dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1996 al 26 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Printing House, con sede in Grumento Nova (Potenza), unita' di Grumento Nova (Potenza), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995. Le proroghe di cui ai predetti articoli 1 e 2, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.C.A.C. - Soc. cementi armati centrifugati, con sede in Milano, unita' di Catania, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 9 luglio 1995 all'8 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 9 gennaio 1996 all'8 luglio 1996. Le proroghe di cui ai predetti articoli 1 e 2, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, art. 4, comma 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, e' prorogata in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Printing House, con sede in Grumento Nova (Potenza), unita' di Grumento Nova (Potenza), per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1 maggio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.