MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.238 del 10-10-1996)

   Con   decreto   ministeriale   18  settembre  1996,  e'  revocata,
limitatamente al periodo dal 18 luglio 1995 all'8 febbraio  1996,  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  del  trattamento   economico   di
mobilita',  gia'  autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge
26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella  legge
26  gennaio  1994,  n.  56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Stilgres, unita' di Melfi (Potenza) e Spezzano (Modena).
   E' autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n.  223/1991,  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei predetti lavoratori, per il  periodo  dal  18
luglio 1995 al 17 gennaio 1996.
   La  corresponsione  del trattamento e' ulteriormente prorogata dal
18 gennaio 1996 al 17 luglio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concesso  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore   dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. RE.CA. Reggiana Carni, con sede in
Albinea  (Reggio  Emilia),  unita' di Albinea (Reggio Emilia), per un
massimo di quindici dipendenti, e' autorizzata la corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 marzo 1996
al 19 settembre 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento e' prorogata dal 20 settembre
1996 al 19 marzo 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Confezioni Mastrandre', con sede
in Ancarano (Teramo), unita' di Ancarano (Teramo), per un massimo  di
settantadue   dipendenti,   e'   autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 maggio 1996
al 2 novembre 1996.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 3 novembre 1996
al 2 maggio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Caler,  con  sede  in  Mugnano  di
Napoli (Napoli), unita' Mugnano di Napoli (Napoli), per un massimo di
trentacinque   dipendenti,   e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  17  aprile
1996 al 16 ottobre 1996.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 17 ottobre 1996
al 16 aprile 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla  Ditta  Impresa  Maggio'  di  Gianfranco
Maggio',  con  sede in Caserta, unita' di Casagiove (Caserta), per un
massimo di ventidue dipendenti, e' autorizzata la corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 15 giugno
1996 al 14 dicembre 1996.
   La corresponsione del trattamento e'  prorogata  dal  15  dicembre
1996 al 14 giugno 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. INE.CO.MA., con sede in  Casagiove
(Caserta),   unita'   di  Casagiove  (Caserta),  per  un  massimo  di
ventisette dipendenti; e unita' di Dragoni (Caserta), per un  massimo
di  diciassette  dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  15  giugno
1996 al 14 dicembre 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento  e' prorogata dal 15 dicembre
1996 al 14 giugno 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Crispi di Pasquale
Crispi & C., con sede in Napoli, unita' di Napoli, per un massimo  di
ventinove   dipendenti,   e'   autorizzata   la   corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27  settembre
1995 al 26 marzo 1996.
   La  corresponsione  del trattamento e' prorogata dal 27 marzo 1996
al 26 settembre 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Ing.  Mantelli  & C. - Impresa
Generale Costruzioni, con sede in Roma,  unita'  di  Genova,  per  un
massimo  di  diciassette  dipendenti; Genova-Multedo (Genova), per un
massimo di ventidue dipendenti; Pozzolo Formigaro (Alessandria),  per
un  massimo di due dipendenti; Santa Teresa di Gallura (Sassari), per
un massimo di undici dipendenti; Villanova Monteleone (Sassari),  per
un  massimo  di  tre dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  5  ottobre
1995 al 4 aprile 1996.
   La  corresponsione  del trattamento e' prorogata dal 5 aprile 1996
al 4 ottobre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Walker Pen, con sede in Settimo
Torinese (Torino),  unita'  di  Settimo  Torinese  (Torino),  per  un
massimo    di    ottantaquattro   dipendenti,   e'   autorizzata   la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 3 aprile 1996 al 2 ottobre 1996.
   La  corresponsione del trattamento e' prorogata dal 3 ottobre 1996
al 2 aprile 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore   dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Riunite di Cafasse, con
sede  in Cafasse (Torino), unita' di Cafasse (Torino), per un massimo
di centoquattro dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 maggio 1996
al 1 novembre 1996.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 2 novembre 1996
al 2 maggio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.c.  a  r.l.  Giulia  85,  con  sede  in
Livorno,  unita'  di Livorno, per un massimo di trentadue dipendenti,
e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 7 marzo 1996 al 6 settembre 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento  e' prorogata dal 7 settembre
1996 al 6 marzo 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero  dal  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Expand  Italia,  con  sede  in
Marcianise (Caserta), unita' di Marcianise (Caserta), per un  massimo
di  ventiquattro  dipendenti,  e'  autorizzata  la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  15  giugno
1996 al 14 dicembre 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento  e' prorogata dal 15 dicembre
1996 al 14 giugno 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Cereal  Puglia,  con  sede  in
Barletta (Bari),  unita'  di  Barletta  (Bari),  per  un  massimo  di
ventotto dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  23 aprile 1996 al 22
ottobre 1996.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 23 ottobre 1996
al 22 aprile 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Lanificio Ponte Felcino, con sede
in Ponte Felcino (Perugia), unita' di Ponte Felcino (Perugia), per un
massimo di centotrenta dipendenti, e' autorizzata  la  corresponsione
del  trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 luglio
1996 al 2 gennaio 1997.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 3 gennaio  1997
al 2 luglio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Morando  impianti,  con  sede  in
Asti,  unita' di Asti, per un massimo di duecentosette dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dall'11 giugno 1996 al 10 dicembre 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento e' prorogata dall'11 dicembre
1996 al 10 giugno 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Fonderie  acciaierie  Giovanni
Mandelli, con sede in Collegno (Torino), unita' di Collegno (Torino),
per un massimo di  centocinquantuno  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 17 aprile 1996 al 16 ottobre 1996.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 17 ottobre 1996
al 16 aprile 1997.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore   dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edi.Stra. - Edilizia stradale, con
sede  in  Roma,  unita'  di  Genova,  per  un  massimo di diciassette
dipendenti; Ittiri (Sassari), per un massimo di quindici  dipendenti;
Olbia  Mare (Sassari), per un massimo di due dipendenti; Sassari, per
un massimo di cinque dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  6  ottobre
1995 al 5 aprile 1996.
   La  corresponsione  del trattamento e' prorogata dal 6 aprile 1996
al 5 ottobre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Te.Co.S.,  con  sede  in  Taranto,
unita'  di  Taranto  -  Estensione  ai  lavoratori  in C.F.L., per un
massimo di cinque dipendenti, e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 maggio 1994
al 1 novembre 1994.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 2 novembre 1994
al 23 novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo  Fochi  Energia  -  Gruppo
Fochi,  con  sede  in  Bologna,  unita' di Bologna, per un massimo di
cinquantuno dipendenti;  Fusina  (Venezia),  per  un  massimo  di  un
dipendente;  Genova, per un massimo di cinque dipendenti; Montalto di
Castro (Viterbo), per un massimo di centosessantaquattro  dipendenti;
Roma per un massimo di due dipendenti, e' prorogata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 giugno
1996 al 22 dicembre 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento  e' prorogata dal 23 dicembre
1996 al 22 giugno 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Fochi  Buini e Grandi - Gruppo
Fochi, con sede in Bologna, unita' di Bologna, per un massimo di otto
dipendenti; Calderara di Reno (Bologna), per un massimo  di  quindici
dipendenti,   e'   prorogata   la   corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  27  luglio  1996  al  26
gennaio 1997.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 27 gennaio 1997
al 26 luglio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filippo Fochi impianti industriali
- Gruppo Fochi, con sede  in  Bologna,  unita'  di  Bologna,  per  un
massimo  di  ventidue  dipendenti, e' prorogata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  27  luglio
1996 al 26 gennaio 1997.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 27 gennaio 1997
al 26 luglio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leucci industriale,  con  sede  in
Brindisi,  unita'  di  Brindisi, per un massimo di trecentoventisette
dipendenti,  e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 5 settembre 1996 al 4
marzo 1997.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 5 marzo 1997 al
4 settembre 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saimp Sistemi, con sede in Padova,
unita' di Padova, per un  massimo  di  centoventotto  dipendenti,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata  dal  15  settembre
1996 al 14 marzo 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla Fochi Buini e Grandi - Gruppo Fochi,  con
sede  in  Bologna,  unita'  di  Montalto  di Castro (Viterbo), per un
massimo   di   cinquantaquattro   dipendenti,   e'    prorogata    la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 27 luglio 1996 al 26 gennaio 1997.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 27 gennaio 1997
al 26 luglio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica, con
sede in Bologna, unita' di Bologna,  per  un  massimo  di  ventisette
dipendenti;   Montalto   di  Castro  (Viterbo),  per  un  massimo  di
quattordici  dipendenti,   e'   prorogata   la   corresponsione   del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 27 luglio
1996 al 26 gennaio 1997.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 27 gennaio 1997
al 26 luglio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Printing  House,  con  sede  in
Grumento  Nova  (Potenza),  unita'  di  Grumento  Nova  (Potenza), e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione  del trattamento del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 2  maggio  1995
al 1 novembre 1995.
   Le  proroghe  di cui ai predetti articoli 1 e 2, non operano per i
lavoratori nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni  per
accedere  ai  benefici  previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del
decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299,  convertito  con  modificazioni
nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.C.A.C.  -  Soc.  cementi  armati
centrifugati,  con sede in Milano, unita' di Catania, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso,
per il periodo dal 9 luglio 1995 all'8 gennaio 1996.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 9 gennaio  1996
all'8 luglio 1996.
   Le  proroghe  di cui ai predetti articoli 1 e 2, non operano per i
lavoratori nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni  per
accedere  ai  benefici  previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del
decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299,  convertito  con  modificazioni
nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale 18 settembre 1996, art. 4, comma 6, del
decreto-legge 2 agosto 1996, n.  404,  e'  prorogata  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Printing  House,  con  sede in
Grumento Nova (Potenza), unita' di Grumento Nova  (Potenza),  per  il
periodo  dal  2  novembre 1995 al 1 maggio 1996 la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80% del trattamento
straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua  corresponsione
e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei  lavoratori gia'
interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1  e  1-bis,  della
legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza, abbiano ancora
diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.