Disposizioni concernenti il vino ad indicazione geografica tipica "Atesino", tipologia novello, prodotto nella vendemmia 1996.(GU n.238 del 10-10-1996)
IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1989 con il quale sono state emanate norme per l'utilizzazione della qualificazione novello anche per i vini da tavola ad indicazione geografica; Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1993 e 21 ottobre 1994 con i quali e' stata consentita rispettivamente per i vini da tavola provenienti dalle vendemmie 1993 e 1994 l'utilizzazione, in via transitoria, delle indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi e in particolare l'utilizzazione, per i vini prodotti nel territorio delle province autonome di Bolzano e di Trento, della indicazione geografica "Atesino"; Visti i propri decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Visto in particolare il proprio decreto 22 novembre 1995 con il quale e' stata riconosciuta l'indicazione geografica tipica "Atesino" per i vini prodotti nel territorio della provincia autonoma di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige, ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i propri decreti con i quali sono stati modificati alcuni disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti in alcune regioni e province autonome; Visti i propri decreti con i quali sono state previste disposizioni integrative e modificative, sul piano della generalita', della disciplina concernente la produzione e la commercializzazione dei vini ad indicazione geografica tipica; Viste le istanze presentate da alcuni enti ed organizzazioni di categoria, legittimati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994, tendenti ad ottenere alcune integrazioni del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica "Atesino" ed in particolare la possibilita' di produrre la tipologia novello utilizzando la stessa base ampelografica prevista, nell'ambito aziendale, per la tipologia "Atesino" rosso; Visto il ricorso giurisdizionale presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano ed altri, tuttora pendente presso il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con istanza incidentale di sospensione dello stesso decreto; Viste le istanze presentate dagli enti ed organizzazione di categoria sopra citati, successivamente al ricorso giurisdizionale di cui sopra, tendenti ad ottenere limitatamente alle vendemmie 1996 e 1997, una deroga alle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica "Atesino" tipologia novello, concernenti la ripartizione percentuale dei vitigni indicati nella composizione ampelografica utilizzata, nell'ambito aziendale, per l'ottenimento del vino di cui trattasi, fermo restando l'obbligo di utilizzare soltanto i vitigni Teroldego e/o Lagrein e/o Schiava in detto disciplinari previsti; Visto il parere favorevole espresso dalla provincia autonoma di Trento; Considerato che per la maggior parte delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute, la base ampelografica prevista per la tipologia novello coincide generalmente con quella prescritta per la tipologia rosso e non prevede le percentuali di utilizzazione dei vitigni in essa indicati; Considerato che i decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche non prevedono norme transitorie per consentire l'adeguamento delle basi ampelografiche a quelle fissate nei disciplinari di produzione per le rispettive tipologie dei vini, ivi compresa la tipologia novello; Considerate la necessita' e l'urgenza in pendenza del predetto ricorso giurisdizionale e in attesa della definizione dell'istruttoria relativa alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica "Atesino", di rendere possibile, in attesa del pronunciamento del tribunale amministrativo regionale del Lazio sul citato ricorso, la produzione della indicazione geografica tipica "Atesino" tipologia novello utilizzando la composizione ampelografica indicata nel relativo disciplinare di produzione, derogando alle percentuali in essa previste; Ritenuto che le disposizioni di cui trattasi devono intendersi limitate alla vendemmia 1996 in attesa della decisione del ricorso sopra citato; Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico 1. E' consentita l'utilizzazione della indicazione geografica tipica "Atesino" tipologia novello per i vini prodotti nella provincia autonoma di Trento e ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, Nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni: Teroldego e/o Lagrein e/o Schiava. 2. La disposizione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai mosti e ai vini derivanti dalla vendemmia 1996. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 ottobre 1996 Il dirigente: ADINOLFI