MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1 ottobre 1996 

  Disposizioni  concernenti  il vino ad indicazione geografica tipica
"Atesino", tipologia novello, prodotto nella vendemmia 1996.
(GU n.238 del 10-10-1996)

                            IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto ministeriale 6 ottobre  1989  con  il  quale  sono
state  emanate norme per l'utilizzazione della qualificazione novello
anche per i vini da tavola ad indicazione geografica;
  Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1993 e 21 ottobre 1994 con i
quali e' stata  consentita  rispettivamente  per  i  vini  da  tavola
provenienti  dalle  vendemmie  1993  e  1994  l'utilizzazione, in via
transitoria, delle indicazioni  geografiche  e  relativi  riferimenti
aggiuntivi  e in particolare l'utilizzazione, per i vini prodotti nel
territorio delle province autonome di  Bolzano  e  di  Trento,  della
indicazione geografica "Atesino";
  Visti  i  propri  decreti  con  i  quali sono state riconosciute le
indicazioni geografiche tipiche dei vini  prodotti  nelle  regioni  e
province  autonome  del territorio nazionale e sono stati approvati i
relativi disciplinari di produzione;
  Visto in particolare il proprio decreto 22  novembre  1995  con  il
quale e' stata riconosciuta l'indicazione geografica tipica "Atesino"
per  i  vini  prodotti  nel  territorio  della  provincia autonoma di
Trento, nella regione Trentino-Alto Adige, ed approvato  il  relativo
disciplinare di produzione;
  Visti  i  propri  decreti  con i quali sono stati modificati alcuni
disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica  tipica
prodotti in alcune regioni e province autonome;
  Visti i propri decreti con i quali sono state previste disposizioni
integrative  e  modificative,  sul  piano  della  generalita',  della
disciplina concernente la produzione  e  la  commercializzazione  dei
vini ad indicazione geografica tipica;
  Viste  le  istanze  presentate  da alcuni enti ed organizzazioni di
categoria, legittimati ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  2  del
citato  decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994, tendenti
ad ottenere alcune integrazioni del disciplinare di produzione  della
indicazione   geografica   tipica  "Atesino"  ed  in  particolare  la
possibilita' di produrre la tipologia novello utilizzando  la  stessa
base  ampelografica prevista, nell'ambito aziendale, per la tipologia
"Atesino" rosso;
  Visto  il  ricorso  giurisdizionale  presentato  dalla  camera   di
commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Bolzano ed altri,
tuttora pendente presso il  tribunale  amministrativo  regionale  del
Lazio, con istanza incidentale di sospensione dello stesso decreto;
  Viste  le  istanze  presentate  dagli  enti  ed  organizzazione  di
categoria sopra citati, successivamente al ricorso giurisdizionale di
cui sopra, tendenti ad ottenere limitatamente alle vendemmie  1996  e
1997,  una  deroga  alle  disposizioni  contenute nel disciplinare di
produzione della indicazione geografica  tipica  "Atesino"  tipologia
novello, concernenti la ripartizione percentuale dei vitigni indicati
nella  composizione  ampelografica utilizzata, nell'ambito aziendale,
per l'ottenimento del vino di cui trattasi, fermo restando  l'obbligo
di utilizzare soltanto i vitigni Teroldego e/o Lagrein e/o Schiava in
detto disciplinari previsti;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dalla provincia autonoma di
Trento;
  Considerato che per la maggior parte delle indicazioni  geografiche
tipiche riconosciute, la base ampelografica prevista per la tipologia
novello  coincide generalmente con quella prescritta per la tipologia
rosso e non prevede le percentuali di utilizzazione  dei  vitigni  in
essa indicati;
  Considerato  che  i  decreti  di  riconoscimento  delle indicazioni
geografiche tipiche non prevedono norme  transitorie  per  consentire
l'adeguamento   delle   basi  ampelografiche  a  quelle  fissate  nei
disciplinari di produzione per le rispettive tipologie dei vini,  ivi
compresa la tipologia novello;
  Considerate  la  necessita'  e  l'urgenza  in pendenza del predetto
ricorso   giurisdizionale   e    in    attesa    della    definizione
dell'istruttoria   relativa   alla   modifica   del  disciplinare  di
produzione della indicazione geografica tipica "Atesino", di  rendere
possibile,  in attesa del pronunciamento del tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio  sul  citato  ricorso,  la   produzione   della
indicazione geografica tipica "Atesino" tipologia novello utilizzando
la  composizione  ampelografica indicata nel relativo disciplinare di
produzione, derogando alle percentuali in essa previste;
  Ritenuto che le disposizioni  di  cui  trattasi  devono  intendersi
limitate  alla  vendemmia  1996 in attesa della decisione del ricorso
sopra citato;
  Considerato che l'art. 4 del citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20  aprile  1994, n. 348, concernente la procedura per il
riconoscimento delle denominazioni di origine  e  l'approvazione  dei
relativi  disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti
e le approvazioni  dei  disciplinari  si  provveda  con  decreto  del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  E'  consentita  l'utilizzazione  della  indicazione  geografica
tipica  "Atesino"  tipologia  novello  per  i  vini  prodotti   nella
provincia autonoma di Trento e ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, Nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni:
   Teroldego e/o Lagrein e/o Schiava.
  2.   La   disposizione  di  cui  al  comma  precedente  si  applica
esclusivamente ai mosti e ai vini derivanti dalla vendemmia 1996.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 ottobre 1996
                                               Il dirigente: ADINOLFI