UNIVERSITA' DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 26 settembre 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.238 del 10-10-1996)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e
successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art.  16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Visto  il  decreto  22  maggio 1995 del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica di  modifica  all'ordinamento
didattico universitario relativo al corso di laurea in chimica;
  Vista  la  proposta  di  modifica allo statuto formulata dal senato
accademico, nella  seduta  del  20  marzo  1996  acquisiti  i  pareri
favorevoli  del  consiglio  della  facolta'  di  scienze matematiche,
fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione;
  Rilevata la necessita' di  apportare  la  modifica  di  statuto  in
deroga  al  termine  triennale  di cui all'art. 17 del testo unico 31
agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  universitario  nazionale
espresso  per  il  suddetto corso di laurea nella seduta del 3 luglio
1996;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara,  approvato  con
il  decreto  indicato  in  premessa, e' ulteriormente modificato come
appresso:
  Gli articoli dal 57 al 63 relativi al corso di  laurea  in  chimica
sono soppressi e sostituiti dagli articoli seguenti:
                              TITOLO II
                        DISPOSIZIONI RELATIVE
                       AI VARI CORSI DI LAUREA
                     CORSO DI LAUREA IN CHIMICA
  Art.  57  (Accesso  al  corso  di  laurea). - L'accesso al corso di
laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
  Art. 58 (Durata ed articolazione del  corso).  -  La  durata  degli
studi  del  corso  di  laurea  in  chimica e' fissata in cinque anni,
articolati in un triennio  a  carattere  formativo  di  base,  ed  in
successivi  distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti piu'
specifici  sia  sotto  l'aspetto   scientifico   che   sotto   quello
applicativo, di cui al successivo art. 5.
  Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque
anni  di  corso  in  due  periodi  didattici  (semestri) della durata
stabilita dal regolamento di ateneo e di facolta'.
  L'attivita'  didattico-formativa,  comporta  un  totale  di  almeno
duecento  ore/anno  di laboratorio e di almeno trecentoventi ore/anno
di lezioni,  esercitazioni  teoriche  e  numeriche,  seminari,  corsi
monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove
parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.
Parte   dell'attivita'   pratica  puo'  essere  svolta  anche  presso
laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del docente  del
corso, previa stipula di apposite convenzioni.
  Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale. I
contenuti  didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in
aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 5.
  L'attivita' didattico-formativa e' di norma organizzata sulla  base
di   annualita'   costituite   da  corsi  ufficiali  di  insegnamento
monodisciplinari o integrati. Gli indirizzi hanno la funzione di  far
approfondire,  in  un particolare campo, sia competenze metodologiche
che teorico-pratiche.
  La durata dei corsi di insegnamento, comprensivi di  esercitazioni,
e  dei corsi di laboratorio e' stabilita dal regolamento didattico di
ateneo  e  di  facolta'.  Il  corso  di  insegnamento  integrato   e'
costituito  da  non piu' di due moduli didattici coordinati impartiti
da piu' insegnanti e  comunque  con  un  unico  esame  finale.  Della
commissione  di  esame  faranno  parte tutti gli insegnanti del corso
integrato.
  Per l'accertamento finale di profitto, i consigli  delle  strutture
didattiche,   possono   accorpare  due  corsi  dello  stesso  settore
scientifico-disciplinare in un unico esame. Comunque, nello stabilire
le prove di valutazione della preparazione degli studenti,  si  fara'
ricorso  al  criterio di continuita', di globalita' e di accorpamento
in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 23 e 27.
  Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea che  consiste
nella discussione della tesi sperimentale.
  Superato  l'esame  di  laurea  lo  studente  consegue  il titolo di
dottore in chimica,  indipendentemente  dell'indirizzo  seguito,  del
quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.
  Durante  il  primo  triennio  del  corso di laurea lo studente deve
dimostrare la conoscenza pratica e  la  comprensione  di  almeno  una
lingua   straniera   di   rilevanza   scientifica.  Le  modalita'  di
accertamento sono definite dal  consiglio  di  corso  di  laurea.  Il
secondo  semestre  del  quinto  anno  deve  essere  tenuto  libero da
insegnamenti, al fine di consentire  allo  studente  di  dedicarsi  a
tempo  pieno  al  lavoro  di  tesi, che puo' anche essere svolto, con
l'accordo del consiglio di corso  di  laurea,  presso  laboratori  di
ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Universita' secondo le
modalita' riportate al terzo comma del presente articolo.
  Art.  59  (Regolamento  di ateneo). - Gli insegnamenti da attingere
dai settori scientifico-disciplinari indicati nel successivo  art.  4
sono  tutti  quelli  previsti dal decreto 12 aprile 1994 e successive
integrazioni e modificazioni.
  Art. 60 (Manifesto degli studi). - All'atto  della  predisposizione
del manifesto annuale degli studi, la struttura didattica competente,
nell'ambito  di quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo e
dal regolamento di facolta':
    a) definisce il piano di studi ufficiale  del  corso  di  laurea,
comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
od  integrati)  che  costituiscono  le singole annualita', i cui nomi
dovranno essere desunti dai settori  scientifico-disciplinari,  e  le
denominazioni   dei   corsi   integrati.   Stabilisce,   inoltre,  le
qualificazioni piu' opportune, quali: I, II,  istituzioni,  avanzato,
progredito,   esercitazioni,  laboratorio,  sperimentazioni,  nonche'
tutte le altre  che  giovino  a  differenziare  piu'  esattamente  il
livello ed i contenuti didattici;
    c)  sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei
settori di cui al successivo art. 5;
    d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che
vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata  alle
attivita' teorico-pratiche;
    e)  fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una
medesima annualita' integrata;
    f) indica le annualita' di cui lo studente dovra'  aver  ottenuto
l'attestazione  di  frequenza  e  quali  e  quanti esami dovra' avere
superato  al  fine  di  ottenere  l'iscrizione  all'anno   di   corso
successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita';
    g) indica le annualita' e/o i moduli comuni ai diplomi affini.
  Art. 61 (Articolazione del corso di laurea).
Triennio di base.
AREA A - Matematica.
  Lo  studente  deve  acquisire  le  conoscenze  di  base del calcolo
differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti
dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi  numerici  per
la  risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di
un adeguato linguaggio di programmazione.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita': n. 3  nei  settori  A01A,
A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A.
AREA B - Fisica.
  Lo  studente  deve  acquisire  le nozioni della fisica classica, le
nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle tecniche del
laboratorio di fisica, le nozioni di base  delle  proprieta'  fisiche
dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare
dovra'  avere  padronanza della meccanica del punto e del continuo, e
degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica,
dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita': n. 3  nel  settore  B01A,
delle quali n. 1 di laboratorio.
AREA C - Chimica.
  Lo  studente  deve  acquisire i principi fondamentali della chimica
analitica,  della  chimica  fisica,  della  chimica  generale,  della
chimica  inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici
e sperimentali. Sono contenuti irrinunciabili: il  sistema  periodico
degli  elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il
legame  chimico;  chimica  nucleare  e  radiochimica;   termodinamica
chimica;  le  soluzioni; le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni
redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica  chimica;
elettrochimica;   principi   ed   applicazioni  delle  spettroscopie;
principi e tecniche dell'analisi chimica;  principi  ed  applicazioni
della quanto-meccanica; relazioni fra struttura e proprieta'; chimica
degli elementi negli stati di ossidazione bassi medi ed alti; chimica
dei  composti  metallorganici;  meccanismi  di  reazione  in  chimica
inorganica  ed  organica;  gruppi   funzionali   organici;   composti
aromatici;   sistemi   ciclici;   stereochimica;  zuccheri;  peptidi;
macromolecole naturali e di sintesi.
  Lo studente deve acquisire i principi teorici e sperimentali per lo
studio   delle   principali   molecole  di  interesse  biologico,  in
particolare  per  quanto  riguarda  le  relazioni  fra  struttura   e
proprieta'.  Sulla  base di tali conoscenze lo studente dovra' essere
in grado di comprendere i meccanismi dei fenomeni biologici.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita':
   n. 4 nel settore C01A;
   n. 4 nel settore C02X;
   n. 4 nel settore C03X;
   n. 4 nel settore C05X.
  Delle sedici annualita' almeno otto saranno di  laboratorio;  n.  1
nel settore E05A.
  Gli  studenti  sono,  inoltre,  tenuti  a  frequentare e superare i
relativi esami di due corsi opzionali,  scelti  fra  quelli  attivati
nelle  facolta'  e  presenti  nei  raggruppamenti che iniziano con le
lettere A, B, C, D o E.
 Biennio di indirizzo.
  E' consentita l'iscrizione al quarto anno - iscrizione da definirsi
dopo la sessione straordinaria di febbraio - in difetto di  due  soli
esami   obbligatori   del  triennio,  che  peraltro  dovranno  essere
sostenuti prima di quelli del biennio.
  Il consiglio di corso di laurea, nell'ambito  di  quanto  stabilito
nel   regolamento   di   ateneo   e   di   facolta',  all'atto  della
predisposizione del Manifesto degli studi, indichera'  gli  indirizzi
da  attivare, tenendo conto della disponibilita' effettiva di docenti
in  rapporto  agli   insegnamenti   da   impartire,   nonche'   delle
attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea.
  Ciascun   indirizzo   prevede   4   insegnamenti   annuali   comuni
(fondamentali di indirizzo), di cui due di  laboratorio,  scelti  nei
settori  scientifico-disciplinari  indicati  come  caratterizzanti, e
cinque corsi da scegliere  tra  quelli  attivati  nelle  facolta',  e
presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E o I.
   Ferrara, 26 settembre 1996
                                                  Il rettore: DALPIAZ