COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996 

  Modificazione alla deliberazione  CIPI  del  28  dicembre  1993  in
materia di agevolazioni ammesse per la riconversione delle produzioni
di amianto.
(GU n.238 del 10-10-1996)

                    Il COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 14, comma 3 della legge 27 marzo  1992,  n.  257,  che
istituisce  presso  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  il  "Fondo  speciale  per  la  riconversione  delle
produzioni di amianto";
  Visto  il  successivo comma 4 dello stesso articolo, che demanda al
CIPI la determinazione  delle  condizioni  di  ammissibilita',  delle
priorita' di accesso e dei criteri per l'istruttoria delle domande di
finanziamento;
  Visto l'art. 2, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente
della  Repubblica  20  aprile  1994,  n.  373,  che,  in seguito alla
soppressione del CIPI, ha devoluto a questo Comitato la  funzione  di
emanazione delle direttive di cui alla disposizione summenzionata;
  Vista  la  disciplina  comunitaria  a  favore delle piccole e medie
imprese approvata  dalla  Commissione  europea  il  20  maggio  1992,
aggiornata   da   quella   adottata   il   20   marzo  1996  e  dalla
raccomandazione del 3 aprile 1996;
  Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la  tutela
dell'ambiente,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea n. C/72 del 10 marzo 1994;
  Vista la lettera della Commissione europea protocollo  n.  SG  (95)
D/3693 del 24 marzo 1995 in materia di regime d'insieme degli aiuti a
finalita' regionale in Italia;
  Vista  la  deliberazione  del CIPI del 28 dicembre 1993, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994;
  Ritenuto di specificare in modo piu' puntuale l'ambito territoriale
di applicazione della maggiorazione agevolativa  prevista  dal  punto
2.2, secondo capoverso, della medesima deliberazione, anche alla luce
delle succitate determinazioni intervenute in sede comunitaria;
  Su   proposta   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  Il punto 2.2, secondo capoverso,  della  delibera  CIPI  citata  in
premessa e' sostituito come segue:
  "Per  le  imprese  operanti  nelle  regioni  italiane in ritardo di
sviluppo (obiettivo 1 dei Fondi strutturali dell'Unione europea), nei
territori  italiani  colpiti  da  fenomeni  di  declino   industriale
(obiettivo  2), nei territori interessati dalle azioni comunitarie di
sviluppo (obiettivo 5b) e in quelli coperti  dalla  deroga  dell'art.
92.3 c) del trattato di Roma, l'importo delle agevolazioni ammesse e'
elevabile  al  30%  dei  costi  sostenuti  e riconosciuti congrui dal
Ministero dell'industria".
   Roma, 8 agosto 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 30 settembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 282