Modificazione alla deliberazione CIPI del 28 dicembre 1993 in materia di agevolazioni ammesse per la riconversione delle produzioni di amianto.(GU n.238 del 10-10-1996)
Il COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 14, comma 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il "Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto"; Visto il successivo comma 4 dello stesso articolo, che demanda al CIPI la determinazione delle condizioni di ammissibilita', delle priorita' di accesso e dei criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento; Visto l'art. 2, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in seguito alla soppressione del CIPI, ha devoluto a questo Comitato la funzione di emanazione delle direttive di cui alla disposizione summenzionata; Vista la disciplina comunitaria a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione europea il 20 maggio 1992, aggiornata da quella adottata il 20 marzo 1996 e dalla raccomandazione del 3 aprile 1996; Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C/72 del 10 marzo 1994; Vista la lettera della Commissione europea protocollo n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995 in materia di regime d'insieme degli aiuti a finalita' regionale in Italia; Vista la deliberazione del CIPI del 28 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994; Ritenuto di specificare in modo piu' puntuale l'ambito territoriale di applicazione della maggiorazione agevolativa prevista dal punto 2.2, secondo capoverso, della medesima deliberazione, anche alla luce delle succitate determinazioni intervenute in sede comunitaria; Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: Il punto 2.2, secondo capoverso, della delibera CIPI citata in premessa e' sostituito come segue: "Per le imprese operanti nelle regioni italiane in ritardo di sviluppo (obiettivo 1 dei Fondi strutturali dell'Unione europea), nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale (obiettivo 2), nei territori interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo (obiettivo 5b) e in quelli coperti dalla deroga dell'art. 92.3 c) del trattato di Roma, l'importo delle agevolazioni ammesse e' elevabile al 30% dei costi sostenuti e riconosciuti congrui dal Ministero dell'industria". Roma, 8 agosto 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 30 settembre 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 282