COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996 

  Autorizzazione   all'avvio   del  progetto  finalizzato  "Materiali
speciali per tecnologie avanzate II".
(GU n.238 del 10-10-1996)

                    Il COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 702, che all'art. 15 prevede la
realizzazione, da parte del Consiglio  nazionale  delle  ricerche  di
"programmi finalizzati", approvati dal CIPE;
  Vista  la  legge 17 dicembre 1986, n. 878, istitutiva del Nucleo di
valutazione degli investimenti  pubblici  che,  all'art.  1,  prevede
l'istruttoria  tecnico-economica da parte del nucleo stesso dei piani
e progetti d'investimento dello Stato e degli altri enti pubblici;
  Visto il regolamento del Consiglio CEE n.  2081/93  del  20  luglio
1993,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  CEE  n. L 193/5 del 31
luglio 1993, che all'art. 8 specifica  i  requisiti  di  appartenenza
delle regioni all'obiettivo 1;
  Vista  la legge n. 551 del 1995 (Bilancio di previsione dello Stato
per il 1996) che all'art. 21, punto 2, fissa per il 1996  nel  limite
di  300  miliardi  di  lire  la  quota del finanziamento a favore del
Consiglio  nazionale   delle   ricerche   attribuibile   a   progetti
finalizzati;
  Vista la legge 8 febbraio 1995, n. 32, che all'art. 1, comma 1. a),
definisce il concetto di aree depresse con riferimento agli obiettivi
1,  2  e  5.  b),  come individuati dalla Commissione delle Comunita'
europee;
  Vista la propria delibera dell'8 aprile  1987  che  ha  definito  i
criteri  per  l'istruttoria  tecnico-economica  relativa  ai predetti
progetti  finalizzati,  da  espletarsi  da  parte   del   Nucleo   di
valutazione degli investimenti pubblici;
  Vista  la  propria  delibera  del  25 aprile 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1994, con  la  quale  vengono
formulate  le direttive per la predisposizione del Piano triennale di
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica 1994-96;
  Visto il piano triennale della  ricerca  1994-96  che  al  capitolo
2.4.3   prevede  fra  gli  obiettivi  del  piano,  nell'ambito  delle
tecnologie diffusive, la ricerca sui materiali;
  Vista l'intesa di programma per il triennio 1988-90, aggiornata nel
luglio 1990, fra il Consiglio nazionale delle ricerche ed il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
  Vista la relazione del Nucleo  di  valutazione  degli  investimenti
pubblici,  ai sensi dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 878,
trasmessa con nota n. 8/1196 del 1 agosto 1996;
  Considerata la rilevanza strategica della ricerca nel  settore  dei
materiali  e  la sua idoneita' a tradursi in risultati applicativi in
grado di concorrere al rafforzamento della competitivita' del sistema
Paese;
  Tenuto conto degli sfavorevoli effetti sullo sviluppo derivanti dal
livello comparativamente basso  dell'impegno  del  nostro  Paese  nel
settore della ricerca;
  Udita  la  relazione  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica;
                              Delibera:
  Il Consiglio nazionale delle ricerche e' autorizzato a  dare  avvio
al  progetto  finalizzato "Materiali speciali per tecnologie avanzate
II".
  Il fabbisogno finanziario complessivo destinato alla esecuzione del
progetto,  da  reperire  all'interno del finanziamento annuale per il
C.N.R., e' fissato nella misura massima di 210,275 miliardi di  lire,
secondo l'articolazione annua di seguito indicata:
   Anni                                      Miliardi
     -                                          -
   1997                                       42,055
   1998                                       42,055
   1999                                       62,055
   2000                                       42,055
   2001                                       22,055
  I  finanziamenti  relativi al 1997 sono utilizzabili, nel limite di
1000 milioni di lire, nel corso del 1996 per gli adempimenti di avvio
del progetto finalizzato.
  Nelle  fasi  di  avvio  ed  attuazione  del  progetto  il  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica, anche
avvalendosi di esperti del nucleo di valutazione  del  Ministero  del
bilancio e della programmazione economica, verifichera':
   il  carattere  integrativo  dell'eventuale  ricorso  ad  ulteriori
strumenti  di  intervento  finanziario,  al  fine  di  evitare   ogni
possibile duplicazione nell'impiego di fondi pubblici;
   che  gli organi del Consiglio nazionale delle ricerche perseguano,
ove compatibile con  l'attuazione  del  progetto,  l'attribuzione  ad
unita'  operative localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 di quote di
finanziamento in linea con quanto indicato nell'intesa  di  programma
del  luglio  1990  fra  il  predetto Consiglio ed il Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno;
   che sia assicurato il coordinamento  con  analoghe  iniziative  in
corso di svolgimento e da svolgersi a cura di altre amministrazioni;
   che  i  risultati  del  progetto e l'articolazione pluriennale dei
costi siano in linea con le indicazioni  contenute  nello  studio  di
fattibilita'  e  che  sia  perseguita,  a  cura  della  direzione del
progetto, una piena integrazione fra i temi delle ricerche.
  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica   e
tecnologica,   in   occasione  della  presentazione  della  periodica
relazione  sullo  stato  di  attuazione  dei  progetti   finalizzati,
esporra'  le  eventuali  esigenze  di  aggiornamento  dello studio di
fattibilita', derivanti dagli sviluppi della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  e  sottoporra' all'approvazione del CIPE quelle proposte
di modifiche che determinassero sostanziali cambiamenti ai  contenuti
del progetto;
                             Raccomanda
al   Ministro   dell'universita'   e   della  ricerca  scientifica  e
tecnologica di:
    a)  verificare  che,  nella  fase  di  avvio,  sia   data   ampia
diffusione, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, delle
tematiche   del   progetto,   della   possibilita'   di   accesso  ai
finanziamenti, dei criteri di valutazione delle domande di ricerca;
    b)  favorire,   nell'ambito   della   normativa   esistente,   lo
snellimento   delle   procedure  amministrative  per  un  efficace  e
tempestivo svolgimento delle attivita' di ricerca;
    c) vigilare affinche'  il  finanziamento  delle  varie  fasi  sia
correlato  all'avanzamento delle attivita' ed al raggiungimento degli
obiettivi previsti per le fasi precedenti;
    d)  promuovere  la  predisposizione  di uno schema informativo da
parte  del  Consiglio  nazionale  delle   ricerche   da   aggiornarsi
annualmente  in  occasione  della  predisposizione  del  bilancio  di
previsione nel quale figurino -  per  ogni  progetto  finalizzato  in
corso  di  attuazione  o  di  proposta - lo stato di avanzamento e le
previsioni relative a tutte le scadenze successive.
    Roma, 8 agosto 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 26 settembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 279