Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.239 del 11-10-1996)
Con decreto ministeriale 13 settembre 1996, ai sensi del combinato disposto, di cui all'art. 3 della legge n. 223/91 ed all'art. 7, comma 8, della legge n. 236/93, e come da richiesta della curatela fallimentare, e' confermata l'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 luglio 1996 al 13 dicembre 1996, gia' autorizzata con decreti n. 20159 del 7 marzo 1996 e n. 29229 del 14 marzo 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Interklim Sistemi, sede in Pavia, unita' in: Chieti, per un massimo di 257 dipendenti; Bari, per un massimo di 111 dipendenti; Genova, per un massimo di 212 dipendenti; Mantova, per un massimo di 36 dipendenti; Pavia, per un massimo di 196 dipendenti; Potenza, per un massimo di 273 dipendenti. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche', all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 settembre 1996, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 luglio 1996 al 5 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isotecnica, sede in Due Carrare (Padova), unita' in Due Carrare (Padova), per un massimo di trentadue dipendenti. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 6 gennaio 1997 al 5 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche', all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporenee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 9 novembre 1994 al 13 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Metalmetron, con sede in Savona, unita' di Savona. Parere comitato tecnico del 4 luglio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Metalmetron, con sede in Savona, unita' di Savona, per il periodo dal 9 novembre 1994 al 13 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1994 con decorrenza 9 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale delle previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 14 giugno 1994 all'8 novembre 1994, della ditta S.r.l. Metalmetron, con sede in Savona, unita' di Savona. Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Metalmetron, con sede in Savona, unita' di Savona, per il periodo dal 14 giugno 1994 all'8 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1994 con decorrenza 14 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 7 agosto 1995, n. 18528/1. L'Istituto nazionale delle previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intevenuta con il decreto ministeriale del 31 maggio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. FIAR - Fabbrica italiana apparecchiature radioelettriche, con sede in Milano, unita' di Baranzate di Bollate (Milano), Milano, via G.B. Grassi e Milano, via Montefeltro per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996. Istanza aziendale presentata l'8 novembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intevenuta con il decreto ministeriale dell'11 aprile 1996, e' autorzzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'11 aprile 1996 con effetto dal 22 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ansaldo ricerche - Gruppo Ansaldo - IRI Finmeccanica, con sede in Genova, unita' di Genova, per il periodo dal 22 maggio 1996 al 21 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1996 con decorrenza 22 maggio 1996. L'Istituto nazionale delle previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, della ditta S.r.l. Boghetti, con sede in Massa, unita' di Massa. Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Boghetti, con sede in Massa, unita' di Massa, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 21 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 22 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 25 febbraio 1995, n. 16902/8. L'Istituto nazionale delle previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994 al 1 maggio 1995, della ditta S.r.l. S.I.L.C.A. impresa costruzioni con sede in Campotto di Argenta (Ferrara), unita' di Bologna (4 cantieri), Molinella (Bologna), 2 unita', Pontelagoscuro (Ferrara). Parere comitato tecnico del 5 ottobre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. S.I.L.C.A. impresa costruzioni, con sede in Campotto di Argenta (Ferrara), unita' di Bologna (4 cantieri), Molinella (Bologna), 2 unita', Pontelagoscuro (Ferrara), per il periodo dal 2 maggio al 1 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 1 dicembre 1995, n. 19415/1, esclusi lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavoro cantiere; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.I.L.C.A. impresa costruzioni con sede in Campotto di Argenta (Ferrara), unita' di Bologna (4 cantieri), Molinella (Bologna), 2 unita', Pontelagoscuro (Ferrara), per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 1 dicembre 1995, n. 19415/2, esclusi lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavoro cantiere. L'Istituto nazionale delle previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 27 marzo 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unita' (dal 27 luglio 1994 L'Arca editrice), con sede in Roma, unita' di Roma e filiali periferiche nazionali, per il periodo dal 1 dicembre 1995 al 30 maggio 1996. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1 dicembre 1995 al 30 novembre 1996, della ditta S.p.a. Editoriale bresciana, con sede in Brescia, unita' di Brescia. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Editoriale bresciana, con sede in Brescia, unita' di Brescia, per il periodo dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996. Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 23 aprile 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova editrice trentina, con sede in Milano, unita' di Verona, per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto dal trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 20 settembre 1996 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Manuli autoadesivi partecipazioni (gruppo Manuli), con sede in Milano e unita' di Cologno Monzese (Milano). Parere comitato tecnico del 4 giugno 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manuli autoadesivi partecipazioni (gruppo Manuli), con sede in Milano e unita' di Cologno Monzese (Milano), per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 4 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 20 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Dicorato (gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari) e unita' di Bari, Foggia, Matera, Potenza, Taranto, per un massimo di 260 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 maggio 1996 al 1 novembre 1996. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 2 novembre 1996 al 1 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 20 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAM - Societa' agricola molisana, con sede in Monteverde di Boiano (Campobasso) e unita' di Monteverde di Boiano (Campobasso), per un massimo di 650 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 maggio 1996 all'11 novembre 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 giugno 1996, n. 21056/1-2. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 12 novembre 1996 all'11 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 20 settembre 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, con sede in Catanzaro e unita' di Catanzaro Roccelletta di Borgia (Catanzaro), per il periodo dal 2 giugno 1995 al 1 dicembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 2 dicembre 1995 al 1 giugno 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 24 settembre 1996, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 luglio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 28 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. FIAT Auto, con sede in Torino e unita' di: Direzione Produzione Staff di Torino, Mirafiori-carrozzeria, (Torino), Mirafiori-meccanica (Torino), Mirafiori-presse e stampaggi plastici (Torino), Napoli-stabilimento (Napoli), Nardo': servizio autopista sperimentale (Lecce), Pomigliano-carrozzerie e presse (Napoli), Pomigliano-enti centrali e meccanica (Napoli), Pomigliano-stampaggi plastici (Napoli), Rivalta-carrozzeria e presse (Torino), Rivalta-stampaggi plastici (Torino), Sulmona (Chieti), Termini Imerese (Palermo), Termoli (Campobasso), U.P.A. Casalnuovo-Giugliano (Napoli), Verrone (Vercelli), Verrone U.P. Rivalta (Vercelli), per il periodo dal 28 dicembre 1995 al 27 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1996 con decorrenza 28 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 settembre 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, relativi al periodo dal 20 dicembre 1995 al 19 giugno 1996, della ditta S.r.l. Marelli motori, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Arzignano (Vicenza) e filiali nazionali di Sesto S. Giovanni (Milano). Parere comitato tecnico del 13 giugno 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 20 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Marelli motori, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Arzignano (Vicenza) e filiali nazionali di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 20 dicembre 1995 al 19 giugno 1996. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, decreto tribunale del 20 dicembre 1994. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 settembre 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.c. a r.l. N.U.I. Nuova utensileria italiana, con sede in Genova e unita' di Genova. Parere comitato tecnico del 3 luglio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. N.U.I. Nuova utensileria italiana, con sede in Genova e unita' di Genova, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. N.U.I. Nuova utensileria italiana, con sede in Genova e unita' di Genova, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 2 luglio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; 3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996, con effetto dal 26 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fonderie Sime, con sede in Legnago (Verona) e unita' di Legnago (Verona), per il periodo dal 26 dicembre 1995 al 22 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1996 con decorrenza 26 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tekmec con sede in Sulmona (L'Aquila) e unita' di Sulmona (L'Aquila), per un massimo di ventiquattro dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 giugno 1996 al 4 dicembre 1996. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 5 dicembre 1996 al 4 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Teknocenter, con sede in Roma e unita' di Genova, per un massimo di diciassette dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 ottobre 1995 al 4 ottobre 1996. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 5 aprile 1996 al 4 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giluan, con sede in Lanciano (Chieti) e unita' di Lanciano (Chieti), per un massimo di ventitre dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 aprile 1996 al 15 ottobre 1996. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 16 ottobre 1996 al 15 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.G.S., con sede in Milano e unita' di Piacenza, per un massimo di sessanta dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 dicembre 1995 al 12 giugno 1996. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 13 giugno 1996 al 12 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia, sede in Abano Terme (Padova) e unita' di Abano Terme (Padova), per un massimo di seicentotrentanove dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 giugno 1996 al 20 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 settembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 26 luglio 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. PPM Industria poligrafica, sede in Milano e unita' di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 28 febbraio 1996 al 27 agosto 1996.