UNIVERSITA' DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 10 settembre 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.239 del 11-10-1996)

                             IL RETTORE
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Camerino,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  1  novembre
1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della  facolta' di farmacia dell'Universita' degli studi di Camerino,
nell'adunanza tenutasi in data 7 luglio 1992;
  Viste  le  deliberazioni  favorevoli  adottate  dal  consiglio   di
amministrazione  e  dal  senato accademico della medesima Universita'
degli studi di Camerino, nelle adunanze in data 23 luglio 1992;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  settembre  1995,   concernente
modificazioni  all'ordinamento  didattico universitario relativamente
alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;
  Visto  il  decreto  ministeriale  14  settembre  1995,  concernente
l'autorizzazione  ad  alcune universita' ad istituire nuove scuole di
specializzazione;
  Viste le nuove deliberazioni adottate dal consiglio della  facolta'
di farmacia, dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico
nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 22 e 31 maggio 1996;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1996;
  Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica  di
statuto,  proposta  in deroga al termine triennale di cui all'art. 17
del citato testo unico di cui al regio decreto  31  agosto  1933,  n.
1592;
  Ai  sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9
maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Dopo l'art. 133 del vigente statuto dell'Universita' degli studi di
Camerino, relativo alla scuola di specializzazione  in  biochimica  e
chimica  clinica,  vengono  inseriti  i  seguenti  nuovi articoli con
conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli:
                     SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
                       IN FARMACIA OSPEDALIERA
  Art.  134.  -  E'  istituita  presso  la   facolta'   di   farmacia
dell'Universita'   di  Camerino  la  scuola  di  specializzazione  in
farmacia ospedaliera.
  La scuola ha lo scopo  di  assicurare  ai  laureati  in  discipline
farmaceutiche  la  formazione  professionale  rivolta  a due distinti
settori:
    a) farmacia delle istituzioni ospedaliere;
    b) farmacia delle istituzioni operanti nel territorio.
  La scuola ha durata triennale.
  La   scuola   rilascia   il   titolo  di  specialista  in  farmacia
ospedaliera.
  Ciascun anno  di  corso  prevede  n.  800  ore  di  insegnamento  e
attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accogliere  15  iscritti  per  ogni  anno  per  un   totale   di   45
specializzandi.
  Art. 135 (Manifesto degli studi). - Le modalita' di ammissione sono
stabilite nel manifesto annuale degli studi.
  Sono  ammessi alle prove per l'iscrizione alla scuola i laureati in
farmacia e quelli in chimica e tecnologia farmaceutiche.
  Per  l'iscrizione  alla   scuola   e'   necessaria   l'abilitazione
all'esercizio della professione di farmacista.
  Sono  altresi' ammessi alla scuola coloro i quali siano in possesso
di  titolo  di  studio  conseguito  presso   universita'   straniera,
accettato  dalle  competenti  autorita' italiane, dal consiglio della
scuola e dal senato accademico e che sia ritenuto equipollente  anche
limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola stessa.
  La frequenza ai corsi e' obbligatoria.
  Art.  136  (Articolazione  del  corso  degli studi). - Il consiglio
della scuola determina, con apposito regolamento, in  conformita'  al
regolamento  didattico  di  Ateneo  e  nel rispetto della liberta' di
insegnamento, l'articolazione del corso  di  specializzazione  ed  il
relativo piano di studi.
  Il consiglio determina, pertanto:
   gli  insegnamenti  fondamentali  obbligatori  e  quelli  eventuali
opzionali con  la  suddivisione  allorquando  necessaria,  in  moduli
didattici;
   la  tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di
laboratorio, pratiche e di tirocinio.
  Nel determinare il piano di studi, il consiglio della scuola  dovra
comprendere  nell'ordinamento  le aree didattiche alle quali dovranno
essere dedicate almeno 1000 ore di didattica per un minimo di 50  ore
per ciascuna area.
   Per  ciascuna  area  i  settori definiscono l'ambito scientifico e
disciplinare  nel  quale  si  sviluppera'  l'attivita'  didattica   e
verranno reperiti i docenti.
  All'inizio  di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare
con il  consiglio  della  scuola  la  scelta  degli  eventuali  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno della
specializzazione,  l'attivita'  sperimentale  di  laboratorio  e   di
tirocinio che sara' svolta sotto la guida di un responsabile.
  Art.   137  (Aree  didattiche,  contenuti  didattico  formativi,  e
relativi settori scientifico-disciplinari). - Le aree didattiche  che
caratterizzano  questo  corso  e  alle  quali  devono essere dedicate
almeno 2400 ore sono le seguenti:
Area 1 - Biologica.
  Lo specializzando deve acquisire una conoscenza  sufficiente  delle
discipline  biologiche  attinenti l'organismo umano sia in condizioni
normali che patologiche tra le quali quelle relative alla  nutrizione
ed alla microbiologia.
  Settori scientifico-disciplinari:
   E07X Farmacologia - tutte le discipline;
   F04A Patologia generale - tutte le discipline;
   F05X Microbiologia e microbiologia clinica - tutte le discipline;
   F22A Igiene generale ed applicata - tutte le discipline.
Area 2 - Chimico-analitica farmaceutica.
   Lo  specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle
discipline chimico-farmaceutiche con particolare riguardo ai rapporti
struttura-attivita' ed alle problematiche analitiche dei  medicinali,
degli alimenti e dei campioni biologici.
   Settori scientifico-disciplinari:
   A02B Probabilita' e statistica matematica - tutte le discipline;
   C07X Chimica farmaceutica - tutte le discipline;
   C09X Chimica bromatologica - tutte le discipline;
   S01B Statistica per la ricerca sperimentale - tutte le discipline.
Area 3 - Tecnologico-applicativa.
  Lo  specializzando  deve acquisire una conoscenza sufficiente delle
discipline tecnologiche dei medicinali  con  particolare  riferimento
alla   produzione  galenica  ed  alla  impiantistica  relativa,  deve
altresi' approfondire le problematiche inerenti la formulazione e  la
preformulazione  dei medicinali e tutte le tecniche piu' avanzate per
il rilascio mirato dei farmaci  ed  il  direzionamento  verso  organi
bersaglio.
  Settori scientifico-disciplinari:
   C08X Farmaceutico tecnologico applicativo - tutte le discipline.
  Per  l'iscrizione  e'  richiesta l'abilitazione all'esercizio della
professione di farmacista.
  Suddetta scuola corrisponde all'ex scuola  di  specializzazione  in
"farmacia ospedaliera".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Camerino, 10 settembre 1996
                                                     Il rettore: BUTI