Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.239 del 11-10-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facolta' di farmacia dell'Universita' degli studi di Camerino, nell'adunanza tenutasi in data 7 luglio 1992; Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Universita' degli studi di Camerino, nelle adunanze in data 23 luglio 1992; Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1995, concernente l'autorizzazione ad alcune universita' ad istituire nuove scuole di specializzazione; Viste le nuove deliberazioni adottate dal consiglio della facolta' di farmacia, dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 22 e 31 maggio 1996; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1996; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica di statuto, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Art. 1. Dopo l'art. 133 del vigente statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, relativo alla scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA Art. 134. - E' istituita presso la facolta' di farmacia dell'Universita' di Camerino la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera. La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la formazione professionale rivolta a due distinti settori: a) farmacia delle istituzioni ospedaliere; b) farmacia delle istituzioni operanti nel territorio. La scuola ha durata triennale. La scuola rilascia il titolo di specialista in farmacia ospedaliera. Ciascun anno di corso prevede n. 800 ore di insegnamento e attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accogliere 15 iscritti per ogni anno per un totale di 45 specializzandi. Art. 135 (Manifesto degli studi). - Le modalita' di ammissione sono stabilite nel manifesto annuale degli studi. Sono ammessi alle prove per l'iscrizione alla scuola i laureati in farmacia e quelli in chimica e tecnologia farmaceutiche. Per l'iscrizione alla scuola e' necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista. Sono altresi' ammessi alla scuola coloro i quali siano in possesso di titolo di studio conseguito presso universita' straniera, accettato dalle competenti autorita' italiane, dal consiglio della scuola e dal senato accademico e che sia ritenuto equipollente anche limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola stessa. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Art. 136 (Articolazione del corso degli studi). - Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Il consiglio determina, pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. Nel determinare il piano di studi, il consiglio della scuola dovra comprendere nell'ordinamento le aree didattiche alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolta sotto la guida di un responsabile. Art. 137 (Aree didattiche, contenuti didattico formativi, e relativi settori scientifico-disciplinari). - Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate almeno 2400 ore sono le seguenti: Area 1 - Biologica. Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline biologiche attinenti l'organismo umano sia in condizioni normali che patologiche tra le quali quelle relative alla nutrizione ed alla microbiologia. Settori scientifico-disciplinari: E07X Farmacologia - tutte le discipline; F04A Patologia generale - tutte le discipline; F05X Microbiologia e microbiologia clinica - tutte le discipline; F22A Igiene generale ed applicata - tutte le discipline. Area 2 - Chimico-analitica farmaceutica. Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline chimico-farmaceutiche con particolare riguardo ai rapporti struttura-attivita' ed alle problematiche analitiche dei medicinali, degli alimenti e dei campioni biologici. Settori scientifico-disciplinari: A02B Probabilita' e statistica matematica - tutte le discipline; C07X Chimica farmaceutica - tutte le discipline; C09X Chimica bromatologica - tutte le discipline; S01B Statistica per la ricerca sperimentale - tutte le discipline. Area 3 - Tecnologico-applicativa. Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline tecnologiche dei medicinali con particolare riferimento alla produzione galenica ed alla impiantistica relativa, deve altresi' approfondire le problematiche inerenti la formulazione e la preformulazione dei medicinali e tutte le tecniche piu' avanzate per il rilascio mirato dei farmaci ed il direzionamento verso organi bersaglio. Settori scientifico-disciplinari: C08X Farmaceutico tecnologico applicativo - tutte le discipline. Per l'iscrizione e' richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista. Suddetta scuola corrisponde all'ex scuola di specializzazione in "farmacia ospedaliera". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Camerino, 10 settembre 1996 Il rettore: BUTI