Modificazioni ed integrazioni al regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149. (Deliberazione n. 10244).(GU n.239 del 11-10-1996)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto l'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996; Visto il regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con propria delibera n. 6237 del 3 giugno 1992 e successivamente modificato con delibera n. 9570 dell'8 novembre 1995 e con delibera n. 9724 del 17 gennaio 1996; Visti in particolare l'art. 3, comma 2, l'art. 4, comma 1, lettera a), e gli articoli 5 e 6 del suddetto regolamento n. 6237/1992 e successive modificazioni; Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con delibera Consob n. 9726 del 17 gennaio 1996; Visti, in particolare, gli articoli 14 e 20 del suddetto regolamento n. 9726/1996; Considerata l'opportunita' di consentire l'operativita' dei membri del consorzio di collocamento che agiscono nel contempo in qualita' di market makers sui contratti ISOa relativi al titolo oggetto dell'offerta e sui contratti MIBO30 ed allo stesso tempo di mantenere dei limiti all'attivita' dell'emittente e dei membri del consorzio di collocamento sul titolo oggetto dell'offerta e sugli strumenti derivati ad esso collegati; Delibera: 1. Il regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con delibera Consob n. 6237 del 3 giugno 1992 e successivamente modificato con delibera n. 9570 dell'8 novembre 1995 e con delibera n. 9724 del 17 gennaio 1996, e' modificato come segue: all'art. 4, comma 1, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: " c) non possono effettuare per proprio conto operazioni di compravendita di contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati al titolo oggetto dell'offerta."; all'art. 7, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: " 4. I membri del consorzio di collocamento iscritti nell'elenco degli operatori market maker su contratti ISOa relativi al titolo oggetto dell'offerta ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con delibera Consob n. 9726 del 17 gennaio 1996 possono inoltre effettuare: a) operazioni di compravendita dei contratti ISOa relativi al titolo oggetto dell'offerta, a condizione che le proposte in acquisto e in vendita da essi formulate non si discostino in modo significativo da quelle esposte dagli altri operatori market maker sui medesimi contratti; b) per proprio conto, operazioni di acquisto e di vendita del titolo oggetto dell'offerta, in deroga alle disposizioni degli articoli 3, comma 2, 5 e 6 del presente regolamento, limitatamente alle esigenze di copertura delle posizioni aperte nello svolgimento dell'attivita' di market maker sui contratti ISOa relativi al titolo stesso. 5. I membri del consorzio di collocamento iscritti nell'elenco degli operatori market maker su contratti MIBO30 ai sensi dell'art. 14 del regolamento approvato con delibera Consob n. 9726 del 17 gennaio 1996, qualora il titolo oggetto dell'offerta rientri nella base di calcolo dell'indice di riferimento, possono inoltre effettuare, per proprio conto, operazioni di acquisto e di vendita del titolo stesso, in deroga alle disposizioni degli articoli 3, comma 2, 5 e 6 del presente regolamento, limitatamente alle esigenze di copertura delle posizioni aperte nello svolgimento dell'attivita' di market maker sui contratti MIBO30."; all'art. 10, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: " 3. Durante il periodo dell'offerta ed in quelli precedente e susseguente l'offerta stessa, i soggetti di cui al precedente art. 7, commi 4 e 6, devono inoltre comunicare giornalmente alla Consob: a) le posizioni aperte in contratti ISOa e MIBO30 esistenti al termine di ciascuna giornata di negoziazione; b) il prezzo e le quantita' delle operazioni di compravendita del titolo oggetto dell'offerta effettuate a copertura delle posizioni di cui al precedente punto a). Le comunicazioni devono pervenire alla Consob entro il secondo giorno di mercato aperto successivo a quello di effettuazione delle operazioni.". 2. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Le disposizioni contenute nella presente delibera entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 settembre 1996 Il presidente: BERLANDA