COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 30 settembre 1996 

  Modificazioni   ed   integrazioni   al  regolamento  di  attuazione
dell'art.  6,  comma  4,  della  legge  18  febbraio  1992,  n.  149.
(Deliberazione n. 10244).
(GU n.239 del 11-10-1996)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista  la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto l'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto l'art. 67, comma 1, del decreto legislativo  n.  415  del  23
luglio 1996;
  Visto  il  regolamento  di  attuazione  dell'art. 6, comma 4, della
legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato  con  propria  delibera  n.
6237  del  3 giugno 1992 e successivamente modificato con delibera n.
9570 dell'8 novembre 1995 e con delibera n. 9724 del 17 gennaio 1996;
  Visti in particolare l'art. 3, comma 2, l'art. 4, comma 1,  lettera
a),  e  gli  articoli  5  e 6 del suddetto regolamento n. 6237/1992 e
successive modificazioni;
  Visto il regolamento per il funzionamento  del  sistema  telematico
delle  borse  valori  italiane  per  la  negoziazione  dei  contratti
uniformi  a  termine  su  strumenti  finanziari  collegati  a  valori
mobiliari  o  ad  indici  su  tali  valori  mobiliari,  approvato con
delibera Consob n. 9726 del 17 gennaio 1996;
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli  14  e  20   del   suddetto
regolamento n. 9726/1996;
  Considerata  l'opportunita' di consentire l'operativita' dei membri
del consorzio di collocamento che agiscono nel contempo  in  qualita'
di  market  makers  sui  contratti  ISOa  relativi  al titolo oggetto
dell'offerta e sui contratti MIBO30 ed allo stesso tempo di mantenere
dei limiti all'attivita' dell'emittente e dei membri del consorzio di
collocamento  sul  titolo  oggetto  dell'offerta  e  sugli  strumenti
derivati ad esso collegati;
                              Delibera:
  1. Il regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4 della legge 18
febbraio  1992,  n.  149, approvato con delibera Consob n. 6237 del 3
giugno 1992 e successivamente modificato con delibera n. 9570  dell'8
novembre  1995  e  con  delibera  n.  9724  del  17  gennaio 1996, e'
modificato come segue:
   all'art. 4, comma 1, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
    " c) non possono  effettuare  per  proprio  conto  operazioni  di
compravendita di contratti uniformi a termine su strumenti finanziari
collegati al titolo oggetto dell'offerta.";
   all'art. 7, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  "  4.  I  membri del consorzio di collocamento iscritti nell'elenco
degli operatori market maker su contratti  ISOa  relativi  al  titolo
oggetto  dell'offerta ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato
con delibera Consob n. 9726  del  17  gennaio  1996  possono  inoltre
effettuare:
     a)  operazioni  di  compravendita dei contratti ISOa relativi al
titolo oggetto dell'offerta, a condizione che le proposte in acquisto
e  in  vendita  da  essi  formulate  non  si   discostino   in   modo
significativo  da  quelle  esposte dagli altri operatori market maker
sui medesimi contratti;
     b)  per  proprio  conto, operazioni di acquisto e di vendita del
titolo  oggetto  dell'offerta,  in  deroga  alle  disposizioni  degli
articoli  3,  comma  2, 5 e 6 del presente regolamento, limitatamente
alle esigenze di copertura delle posizioni aperte  nello  svolgimento
dell'attivita'  di market maker sui contratti ISOa relativi al titolo
stesso.
   5. I membri del consorzio  di  collocamento  iscritti  nell'elenco
degli  operatori  market maker su contratti MIBO30 ai sensi dell'art.
14 del regolamento approvato con  delibera  Consob  n.  9726  del  17
gennaio  1996,  qualora  il titolo oggetto dell'offerta rientri nella
base  di  calcolo  dell'indice  di   riferimento,   possono   inoltre
effettuare,  per  proprio  conto, operazioni di acquisto e di vendita
del titolo stesso, in deroga  alle  disposizioni  degli  articoli  3,
comma  2, 5 e 6 del presente regolamento, limitatamente alle esigenze
di copertura delle posizioni aperte nello svolgimento  dell'attivita'
di market maker sui contratti MIBO30.";
   all'art. 10, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
  "  3.  Durante  il  periodo  dell'offerta ed in quelli precedente e
susseguente l'offerta stessa, i soggetti di cui al precedente art. 7,
commi 4 e 6, devono inoltre comunicare giornalmente alla Consob:
     a) le posizioni aperte in contratti ISOa e MIBO30  esistenti  al
termine di ciascuna giornata di negoziazione;
     b)  il  prezzo  e le quantita' delle operazioni di compravendita
del  titolo  oggetto  dell'offerta  effettuate  a   copertura   delle
posizioni  di  cui  al  precedente  punto a). Le comunicazioni devono
pervenire alla Consob entro  il  secondo  giorno  di  mercato  aperto
successivo a quello di effettuazione delle operazioni.".
  2.  La  presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
  Le disposizioni contenute nella presente delibera entrano in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 30 settembre 1996
                                              Il presidente: BERLANDA