COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 30 settembre 1996 

  Modificazioni  ed  integrazioni al regolamento per il funzionamento
del sistema telematico delle borse valori. (Deliberazione n. 10245).
(GU n.239 del 11-10-1996)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto l'art. 67, comma 1, del decreto legislativo  n.  415  del  23
luglio 1996;
  Visto l'art. 20, commi 1 e 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto  il  regolamento  pr  il funzionamento del sistema telematico
delle borse valori, approvato con delibera n. 9882 del 1 aprile 1996;
  Visti, in particolare, l'art. 22, comma 4, e gli articoli 61, 62  e
64 del predetto regolamento;
  Considerata  l'opportunita'  di  assicurare la significativita' del
prezzo di riferimento  di  cui  all'art.  62,  del  prezzo  ufficiale
giornaliero  di cui all'art. 64 e degli altri dati di cui all'art. 61
del predetto regolamento;
  Ritenuta a tale scopo la necessita'  di  ridefinire  i  criteri  di
calcolo del prezzo di riferimento e del prezzo ufficiale giornaliero,
escludendo   da   tale  computo  le  quantita'  scambiate  attraverso
l'impiego della funzione (cross order) di cui all'art. 22,  comma  4,
del citato regolamento;
                              Delibera:
  Il  regolamento  per  il funzionamento del sistema telematico delle
borse valori approvato con delibera n. 9882  del  1  aprile  1996  e'
modificato ed integrato come segue:
  1. L'art. 61 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  61 (Listino ufficiale di borsa). - 1. Il modello del listino
ufficiale per i  titoli  negoziati  mediante  il  sistema  telematico
espone  per  ogni titolo almeno i seguenti dati riferiti ai contratti
conclusi:
    a) numero dei contratti, quantita' totali trattate, prezzo  medio
ponderato  delle  quantita'  totali trattate al netto delle quantita'
scambiate mediante l'utilizzo della  funzione  di  cui  all'art.  22,
comma 4;
    b)  prezzo massimo registrato, ora di conclusione del contratto e
relativa quantita' trattata;
    c) prezzo minimo registrato, ora di conclusione del  contratto  e
relativa quantita' di valori mobiliari trattati;
    d)  prezzo  medio  ponderato  relativo all'ultimo dieci per cento
della quantita' trattata, con indicazione del  numero  dei  contratti
corrispondenti,  ovvero, se detto prezzo non e' determinabile, quello
di cui alla lettera a); in ogni caso nel  calcolo  del  prezzo  medio
ponderato  non  si  tiene  conto  delle  quantita' scambiate mediante
l'utilizzo della funzione di cui all'art. 22, comma 4,".
  2. L'art. 64 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 64 (Prezzo ufficiale giornaliero). - 1. Ad  ogni  effetto  di
legge,  il  prezzo  ufficiale giornaliero di ciascun titolo negoziato
con il sistema di contrattazione continua e' dato  dal  prezzo  medio
ponderato  dell'intera  quantita'  trattata  al netto della quantita'
scambiata mediante l'utilizzo della  funzione  di  cui  all'art.  22,
comma 4.".
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrera' in  vigore
a partire dal 14 ottobre 1996.
   Roma, 30 settembre 1996
                                              Il presidente: BERLANDA