N. 1102 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 1996
N. 1102 Ordinanza emessa il 18 giugno 1996 dal tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso proposto da Lu yi Schou contro la prefettura di Firenze Immigrazione - Straniero extracomunitario - Espulsione dal territorio dello Stato - Possibilita' di ricorso con istanza di sospensione avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio - Termine di sette giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento - Lamentata eccessiva brevita' di detto termine - Compressione della tutela giuridica dello straniero con incidenza sul diritto di difesa - Lesione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione. (D.-L. 17 maggio 1996, n. 269, art. 7, comma 5). (Cost., artt. 10, 24 e 113).(GU n.42 del 16-10-1996 )
Il Tribunale Amministrativo Regionale Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 18 giugno 1996, sul ricorso n. 2059/96 proposto da Lu yi Schou, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bosi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, viale G. Mazzini n. 15; contro la prefettura di Firenze, in persona del prefetto pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale e' domiciliata ex lege in Firenze, via degli Arazzieri n. 4; per l'annullamento previa sospensione del provvedimento prefettizio 28 maggio 1996, n. 136/96, di espulsione dal territorio nazionale; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per l'amministrazione intimata; Visti gli atti tutti della causa; Udito il relatore dott. Giampaolo Massacesi; Uditi, altresi', per le parti gli avv.ti G. Bosi e P. Pinna (avvocato dello Stato); Premesso: che il ricorso e' rivolto contro il provvedimento prefettizio 28 maggio 1996, n. 136/96, notificato nella stessa data, di espulsione dal territorio nazionale. Nel ricorso e' proposta anche domanda di sospensione del provvedimento impugnato; che il ricorrente deduce: 1) di avere proposto nel termine domanda di regolarizzazione per offerta di lavoro, ai sensi dell'art. 12 d.l. 17 maggio 1996, n. 269, allegando alla stessa la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti; 2) che il provvedimento impugnato, e il relativo atto di notifica, gli sono stati consegnati in lingua italiana e inglese, anziche' nella lingua da lui conosciuta, cioe' il cinese; che nella camera di consiglio del 18 giugno 1996, in sede di esame della istanza cautelare, il collegio rilevava la tardivita' del ricorso, in quanto lo stesso era stato notificato alla amministrazione il 5 giugno 1996, cioe' oltre il termine di sette giorni dalla notifica del provvedimento, avvenuta il 28 maggio 1996. Il suddetto termine e' stabilito dall'art. 7-quinquies, quinto comma, d.-l. 17 maggio 1996, n. 269; che cio' stante la domanda cautelare avrebbe dovuto essere respinta, essendo il ricorso irricevibile per tardivita'; che il collegio, peraltro, rilevava d'ufficio, che l'indicata norma, nella parte in cui stabilisce il termine di sette giorni per la impugnativa del provvedimento di espulsione, pareva contrastare; con l'art. 10 Cost., che garantisce agli stranieri i diritti civili, tra i quali deve comprendersi quello della tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive; con l'art. 24 Cost., che assicura a tutti e quindi anche agli stranieri il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi; con l'art. 113 Cost., che contro gli atti della pubblica amministrazione ammette sempre la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, senza operare alcuna discriminazione tra cittadini e stranieri; che il collegio decideva quindi, con ordinanza n.336/96, di sospendere allo stato, il provvedimento impugnato; di sollevare d'ufficio, con separata ordinanza, questioni di costituzionalita' del menzionato art. 7, quinto comma, d.-l. 17 maggio 1996, n. 269, in parte qua; di rinviare, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale la decisione definitiva sulla domanda cautelare, alla prima camera di consiglio successiva alla comunicazione della decisione della Corte costituzionale; Considerato: che il collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' della indicata norma sul rilievo che il termine concesso per la impugnativa del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale appare eccessivamente breve, se confrontato con l'ordinario termine di sessanta giorni concesso per la presentazione dei ricorsi alla giurisdizione amministrativa. che la brevita' del termine puo' pregiudicare il diritto di difesa degli interessati; che tale diritto puo' essere ulteriormente pregiudicato dalla facolta' concessa alla amministrazione dall'art. 7-sexies, terzo comma, decreto-legge n. 269/1996, di notificare i provvedimenti di espulsione, alternativamente, in una lingua conosciuta oppure in lingia inglese, francese e spagnola, che normalmente non sono conosciute dai destinatari dei provvedimenti. Cio' e' in effetti accaduto nella fattispecie: il provvedimento di espulsione e' stato notificato in lingua italiana e inglese, che il ricorrente assume di non essere in grado di leggere; che il collegio ritiene, conclusivamente, che la norma in questione riconosce allo straniero il diritto di impugnare il provvedimento di espulsione, ma poi gli impone un termine cosi' breve, da rendergli quasi impossibile l'esercizio del diritto;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della l. cost. 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del ricorso alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, quinto comma, d.-l. 17 maggio 1996, n. 269, nella parte in cui stabilisce il termine di sette giorni per la presentazione del ricorso contro i provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale, in relazione agli artt. 10, 24 e 113 della Costituzione; Ordina alla segreteria della sezione di notificare la presente ordinanza alle parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Firenze, il 18 giugno 1996. Il presidente, est., rel.: Massacesi 96C1533