COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996 

  Direttive per gli interventi nel settore aeronautico.
(GU n.245 del 18-10-1996)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per
l'attuazione   degli   interventi   finalizzati   allo   sviluppo   e
l'accrescimento   di  competitivita'  delle  industrie  operanti  nel
settore aeronautico;
  Vista la deliberazione del CIPI del 28 dicembre 1993 che, ai  sensi
dell'art.  4  della  predetta  legge,  ha  stabilito le condizioni di
ammissibilita' alle agevolazioni finanziarie dei programmi  formulati
dalle  imprese aeronautiche, ha indicato le priorita' e determinato i
criteri per lo svolgimento dell'istruttoria dei programmi;
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, della legge  n.  808/1985
che   demanda   al   CIPI   il  compito  di  aggiornare,  sulla  base
dell'istruttoria del comitato tecnico per lo sviluppo  dell'industria
aeronautica,  gli  indirizzi e gli obiettivi generali per la politica
del settore;
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, che ai commi 4, 5 e 6 dispone  il
rifinanziamento degli interventi per il settore aeronautico;
  Visto  l'art.  2,  comma  6, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 20  aprile  1994,  n.  373,  che,  in  seguito  alla
soppressione  del  CIPI,  devolve  a  questo  Comitato la funzione di
formulazione degli indirizzi di cui alla citata norma della legge  n.
808/1985;
  Visto  l'art.  2,  comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n.
547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994,  n.
644,  nella  parte  in  cui  dispone  che,  su  proposta del Ministro
dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  questo  Comitato
aggiorna   le   condizioni   di  ammissibilita'  dei  programmi  agli
interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettera a), della legge n.
808/1985, e determina le priorita' avendo riguardo agli obiettivi  di
sviluppo  tecnologico, consolidamento e sviluppo dell'occupazione, di
equa ripartizione sul territorio nazionale e di  sostegno  alle  aree
depresse;
  Considerato  il  piano  di  settore teso ad individuare le linee di
sviluppo  strategico  del  settore  aeronautico  e   ad   ottimizzare
l'impegno delle risorse pubbliche disponibili;
  Viste  le  note  del 18 marzo 1996, prot. n. 329092 15/0-3 e del 19
luglio 1996, prot.  n.  329353-15/0-3,  con  le  quali  il  Ministero
dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  ha  proposto
modifiche ed integrazioni agli indirizzi a suo  tempo  stabiliti  dal
Comitato,  intese ad orientare l'intervento pubblico al conseguimento
di obiettivi aventi maggiore  qualificazione  ed  incidenza  rispetto
allo sviluppo generale dell'industria aeronautica;
  Preso  atto  della  situazione  e  delle prospettive dell'industria
aeronautica quali risultano dal  documento  allegato  alla  relazione
previsionale  e  programmatica  per gli anni 1995-97; con particolare
riguardo agli indirizzi volti al sostegno e,  quindi,  allo  sviluppo
dei  comparti  che,  per  contenuto  tecnologico  e  specialita'  del
prodotto, presentano concrete prospettive di incrementare il grado di
penetrazione dei mercati;
  Considerata  altresi'  l'opportunita'  di  individuare  criteri  di
selezione  e  di  graduatoria,  nonche'  di  determinare  livelli  di
incentivazione ai finaziamenti dei programmi aeronautici con elementi
maggiormente rappresentativi della validita' economica e  finanziaria
delle imprese e dello sviluppo del settore;
  Rilevato  che la finalita' e le procedure stabilite per la legge n.
808/1985  devono  considerarsi  specifiche  dell'intervento  pubblico
previsto   per  il  settore  senza  possibilita'  di  sovrapposizioni
procedurali con altri sistemi incentivanti;
  Ravvisata la necessita' di modulare i livelli di incentivazione  in
rapporto   alle   aree  territoriali,  delineate  recentemente  dalla
politica comunitaria e da quella nazionale, e alle  esigenze  attuali
dell'apparato produttivo nazionale;
  Udita  la  relazione  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  per
l'applicazione  della  legge  n.  808/1985,  si attiene alle seguenti
direttive:
1. Condizioni di ammissibilita'.
  1.1. La legge opera, con riferimento alla partecipazione di imprese
italiane a programmi aeronautici  in  collaborazione  internazionale,
per le seguenti attivita':
    a)  elaborazione  di programmi, esecuzione studi, progettazioni e
sviluppi,  realizzazione  di  prototipi,  prove,   investimenti   per
l'industrializzazione   e   avviamento   alla   produzione   sino  al
raggiungimento delle condizioni produttive di regime;
    b) produzioni di serie;
    c) vendita dei prodotti ai clienti finali.
  1.2. Ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della  legge  n.  808/1985
sono   considerate  imprese  con  attivita'  principale  nel  settore
aeronautico quelle il cui fatturato medio dei tre esercizi precedenti
la domanda di ammissione ai benefici e' per oltre il  50%  dovuto  ad
attivita'  di  costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili,
motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonche'  parti  degli
stessi.
  Limitatamente  al  triennio  1995-1998 sono considerate imprese con
attivita' principali nel settore aeronautico  ai  sensi  dell'art.  1
della  legge  n. 808/1985 anche quelle il cui fatturato medio nei tre
esercizi precedenti la domanda di ammissione ai benefici e' inferiore
al 50%.
  Tale deroga si applica esclusivamente alle  aziende  per  le  quali
sono   previste   operazioni   di   concentrazione   finalizzate   ad
omogeneizzare le presenze industriali nel  segmento  elettronico  per
l'aeronautica,  purche' tali operazioni si pongano in coerenza con le
direttive di politica industriale volte a sviluppare specifiche  aree
di eccellenza.
  Per  i  rami  di  azienda  -  istituiti  con apposita deliberazione
legalmente  valida   che   attribuisca   agli   stessi   un'autonomia
organizzativa  ed  economica con contabilita' sezionali - la predetta
percentuale del 50%  sara'  verificata,  nell'ambito  delle  suddette
contabilita'  sezionali,  sulla  base  di  un'apposita  dichiarazione
rilasciata, su richiesta, dal certificatore aziendale.
  Nella fase di costituzione delle contabilita' sezionali,  si  fara'
riferimento   al  fatturato  risultante  dall'ultimo  bilancio  delle
aziende preesistenti.
  Analogamente,  in via transitoria, nel caso di aziende derivanti da
concentrazioni di altre aziende preesistenti.
  1.3. Le attivita' di cui al precedente punto 1.1 devono riferirsi a
progetti industriali  relativi  a  costruzione  o  trasformazione  di
aeromobili,   motori,   equipaggiamenti   e   materiali   aeronautici
realizzati nell'ambito di programmi di collaborazione  internazionale
sulla base di specifici accordi industriali.
  Tali programmi sono ammissibili solo se:
   presentino  un  sostanziale  contenuto  di innovazione tecnologica
riferito a prodotti sia nuovi sia preesistenti;
   tendano al consolidamento ed allo sviluppo dell'occupazione  nelle
aree a tradizionale vocazione aeronautica;
   comportino  una  partecipazione  al  rischio industriale in misura
tale da non risultare un mero rapporto di fornitura  da  parte  delle
aziende nazionali.
  1.4. Ferma restando la sussistenza delle altre condizioni richieste
nella  presente  delibera, per le imprese del settore equipaggiamenti
sono ammissibili programmi riguardanti componenti  che  costituiscono
parte  di sistemi principali prodotti da aziende italiane nell'ambito
di collaborazioni internazionali gia' ammesse ai benefici della legge
n. 808/1985.
  1.5. Le nuove attivita' di programma devono  essere  avviate  entro
tre  mesi  dal  decreto  di  concessione  delle agevolazioni ai sensi
dell'art. 4, ottavo comma, della legge n. 808/1985.
  1.6.  I   programmi   avviati   anteriormente   alla   data   della
presentazione  delle domande sono ammissibili, per la parte dei costi
sostenuti successivamente, purche' le attivita' ancora da  realizzare
sulla   fase   di   programma  oggetto  della  domanda  stessa,  come
specificate nel successivo punto 3.1, non siano inferiori al 70%  dei
costi totali della suddetta fase.
  1.7.  La concessione dei benefici per la partecipazione a programmi
internazionali potenzialmente concorrenti dovra' essere valutata  con
particolare attenzione soprattutto per quanto attiene ai contenuti ed
alle  ricadute  tecnologiche,  alle potenzialita' di penetrazione dei
mercati  ed  alle  possibilita'  di  incrementare  la  partecipazione
dell'industria italiana alle collaborazioni internazionali.
2. Criteri di selezione e graduatoria.
  Sono  considerati  prioritari,  ai  sensi dell'art. 4, terzo comma,
della legge n. 808/1985, quei programmi nei  quali  ricorrano  almeno
tre dei sottoindicati requisiti:
    a)  non  prevedano  corresponsione  di  quote d'ingresso da parte
dell'azienda  italiana  richiedente  a  vantaggio  del   partecipante
straniero;
    b)   accrescano   l'autonomia   tecnologica  italiana  in  quanto
riguardanti prodotti di alta specializzazione  e/o  innovativi  e  di
conseguenza caratterizzanti da un elevato rischio tecnologico;
    c)    prevedano    l'equilibrata    partecipazione   dell'azienda
richiedente allo sviluppo completo del programma in tutte le  diverse
fasi, fino alla certificazione finale dei prodotti;
    d)  comportino  un  rilevante  grado  di  rischio  industriale in
rapporto ai maggiori tempi di ritorno  dell'investimento  ed  a  piu'
elevati "coefficienti di pareggio" (intesi come rapporti fra punto di
pareggio finanziario e serie totali da produrre);
    e)   richiedano   adeguata  capacita'  gestionale  a  livello  di
integrazione di sistemi/sottosistemi complessi;
    f)  prevedano  un  utilizzo  diretto  in   prodotti   tipicamente
aeronautici  per  almeno  il  50%  delle  serie  da produrre o per un
periodo di tempo pari alla meta' della durata  totale  del  programma
produttivo;
    g)   favoriscano   l'occupazione   qualificata   e   lo  sviluppo
tecnologico, in particolare nelle strutture industriali  aeronautiche
presenti nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale.
  Una   particolare   preminenza   nell'assegnazione   dei  fondi  e'
attribuita ai programmi che:
   presentino  caratteristiche  di  elevato  contenuto   tecnologico,
diretti   al  consolidamento  ed  allo  sviluppo  dell'occupazione  e
rispondenti  alla  localizzazione   sul   territorio   dell'industria
aeronautica nazionale;
   abbiano   particolare   rilevanza   relativamente   alla  ricerca,
nell'indotto, nell'universita' o in altri enti pubblici di settore.
 3. Criteri per le modalita' dell'istruttoria.
  3.1. Le domande di cui all'art. 4, quinto  comma,  della  legge  n.
808/1985 sono presentate al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Le domande dovranno essere presentate separatamente
con  riferimento  alle  attivita'  precedentemente descritte al punto
1.1, lettere a), b) e c).
  Le domande presentate per le attivita' di cui al punto 1.1, lettera
a),  della  presente  delibera  potranno  essere   presentate   anche
separatamente per ciascuna delle seguenti fasi:
   esecuzione di studi e progettazione, sviluppo, prototipi e prove;
   industrializzazione ed avviamento alla produzione.
  3.2.  Sono  esclusi dagli interventi di cui all'art. 3, lettera a),
della legge, i costi relativi ad immobili, impianti generali,  mobili
ed arredi.
  Limitatamente al triennio 1996-1998 sono ammessi i costi relativi a
impianti  generali  e ad opere di ristrutturazione o rilocalizzazione
infrastrutturale,  che  risultino  sostenuti  in   attuazione   delle
iniziative finalizzate ad omogeneizzare le presenze industriali negli
specifici  segmenti produttivi, purche' tali iniziative si pongano in
coerenza con le direttive di politica industriale volte a  sviluppare
specifiche aree di eccellenza.
  3.3.  Sono,  altresi',  escluse dagli interventi di cui all'art. 3,
lettera a), della legge, le quote di programma delle imprese italiane
subcommesse all'estero. Qualora la quota  di  programma  dell'impresa
italiana  sia  subcommessa  all'estero per oltre il 25%, il programma
stesso non sara' agevolato.
  3.4. Il Comitato di cui all'art. 2 della legge n.  808/1985,  sulla
base  dell'istruttoria  predisposta  dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, formula il proprio parere sul programma
presentato,  con  particolare  riferimento  ai  criteri  indicati  al
precedente paragrafo 2 della presente delibera.
  Il  medesimo  Comitato  esprime,  altresi', la valutazione circa il
livello "elevato", "medio" ovvero "basso" da  attribuire  ai  singoli
programmi,  con  riferimento  alle  finalita' indicate dalla legge ed
agli indirizzi ed obiettivi stabiliti da questo  Comitato,  ai  sensi
anche del terzo comma dell'art. 4 della legge n. 808/1985.
  Ai  fini  dell'attribuzione  del  livello, il programma - impostato
secondo  parametri  ottimali  di  validita'  economico/commerciale  -
dovra' rispondere:
   per  il  livello "elevato": ad almeno cinque dei criteri di cui al
punto 2) della presente  delibera  unitamente  al  perseguimento  del
saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore;
   per  il  livello  "medio": ad almeno quattro dei criteri di cui al
punto 2).
  A tali valutazioni corrisponderanno, in relazione  ai  benefici  di
cui  alle  lettere  a)  e  b)  dell'art.  3  della legge n. 808/1985,
differenti entita' d'intervento, e piu' precisamente:
   per i benefici di cui all'art.  3,  lettera  a),  della  legge  n.
808/1985, finanziamenti pari rispettivamente al 100%, al 90% e al 75%
dei costi ammessi per le iniziative localizzate nelle aree depresse e
al 100%, all'80% ed al 60% per quelle localizzate nelle restanti aree
del territorio nazionale;
   per  i  benefici  di  cui  all'art.  3, lettera b), della legge n.
808/1985, contributi rispettivamente pari al 70%, al 60%  ed  al  50%
del  tasso  di  riferimento  di  cui  all'art.  20  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  novembre  1976,  n.  902,  per   le
iniziative  localizzate nelle regioni in ritardo di sviluppo (ob. 1);
per le iniziative  localizzate  nelle  restanti  aree  la  misura  e'
rispettivamente del 60%, del 50% e del 40%.
  3.5.  Per  i  programmi  ammessi  ai benefici della legge da questo
Comitato, i cui costi sono stati giudicati congrui  dal  Comitato  ex
art.  2  della  legge  n.  808/1985,  il  Ministero  dell'industria -
acquisita la documentazione qualificativa ritenuta necessaria -  puo'
autorizzare   l'utilizzazione   della  quota  percentuale  del  costo
globale,  riservata  alla  voce  "imprevisti"   per   la   variazione
registrata a consuntivo da una singola voce di costo.
  Il  Comitato  ex  art. 2 della legge n. 808/1985, in considerazione
dell'impegno frazionato di fondi a sostegno  della  stessa  fase  del
medesimo  programma,  puo' autorizzare - in tutto o in parte - che il
primo versamento per la restituzione dei finanziamenti medesimi abbia
luogo a decorrere dall'anno successivo all'ultima erogazione prevista
sull'intero programma.
  Al fine di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi  della
legge  n. 808/1985, soprattutto nel particolare momento recessivo del
settore, saranno autorizzati,  limitatamente  al  periodo  1993-1998,
direttamente  dagli  uffici  ministeriali,  acquisita  la  necessaria
documentazione giustificativa nonche' un'analitica relazione  tecnica
redatta  da  un  esperto  tecnico  esterno di notoria qualificazione,
trasferimenti   compensativi   -   che   risultino    coerenti    con
l'impostazione  iniziale  del  programma  - fra voci di costo sia nel
corso di un anno del programma che nell'arco dell'intero programma.
  Attesa la ricordata situazione di crisi del settore, gia'  in  atto
dal  1991,  le  procedure  di  cui  sopra  -  previa  la  valutazione
definitiva del Comitato ex art. 2 della legge n. 808/1985 -  potranno
essere  estese  alle  domande  riferite  a  programmi  gia'  in corso
dall'anno 1991.
4. Regime delle restituzioni  nelle  fattispecie  della  chiusura  di
programmi.
  Nel  quadro  degli  indirizzi  ed obiettivi generali per il settore
aeronautico di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della legge  24  dicembre
1985,   n.   808,   il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, sentito il Comitato di cui all'art. 2 della  citata
norma, stabilisce che:
    a)  nel  caso di programmi che si caratterizzino come famiglie di
prodotto o come  derivati  dello  stesso  prodotto  la  cui  versione
"basica"  sia  gia'  in  fase  di  ammortamento e venga sostituita da
quella successiva, i piani  di  rimborso  del  nuovo  prodotto  della
famiglia  o  derivato siano calcolati cumulandovi la residua quota di
rimborsi imputabile al prodotto basico e riferibile alle parti comuni
con il  successivo  prodotto,  restando  inteso  che  alla  quota  di
rimborso  esclusivamente imputabile al prodotto basico - purche' tale
quota non ecceda i due quinti dell'originario importo da  rimborsare,
con  un  margine di variazione positivo o negativo di un decimo - per
l'eventuale parte non ancora rimborsata, si applica  quanto  disposto
dall'art. 3, comma 5, di cui al decreto ministeriale 14 marzo 1988;
    b)  nel  caso di impegno frazionato nel tempo di fondi a sostegno
di una singola richiesta di benefici riferita al medesimo  programma,
il primo versamento per la restituzione dei finanziamenti abbia luogo
a  decorrere  dall'anno  successivo  all'ultima  erogazione  prevista
sull'intero programma.
5.  Composizione  del  Comitato  per   lo   sviluppo   dell'industria
aeronautica.
  A  seguito  della  soppressione  dell'intervento  straordinario nel
Mezzogiorno, disposta dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
del  conseguente  affidamento  al  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  del  coordinamento, della programmazione e
della vigilanza sugli interventi pubblici  nelle  aree  depresse  del
territorio nazionale, il rappresentante dell'ufficio del Ministro per
gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno  nel  Comitato di cui
all'art. 2 della legge n. 808/1985 e' sostituito da un rappresentante
del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
   Roma, 8 agosto 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
 Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 295