UNIVERSITA' DI MILANO

DECRETO RETTORALE 19 settembre 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.245 del 18-10-1996)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Milano, emanato
con decreto rettorale 28  maggio  1996,  pubblicato  sul  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 136 del 12 giugno 1996, e in
particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione  del
regolamento  didattico  d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19
novembre 1990, n. 341, rimangono  in  vigore  le  disposizioni  sugli
ordinamenti   didattici   contenute  nello  statuto  dell'Universita'
approvato con  regio  decreto  4  novembre  1926,  n.  2280,  con  le
successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successivi
aggiornamenti;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1592, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio  1994  con  il  quale  e'
stata   definita   la   tab.   XIX-bis   dell'ordinamento   didattico
universitario concernente il diploma universitario in chimica;
  Vista la proposta formulata dalle autorita' accademiche  di  questa
Universita',    volta   ad   ottenere   l'istituzione   del   diploma
universitario in chimica, presso la facolta' di scienze  matematiche,
fisiche e naturali della sede di Como;
  Preso   atto   del  parere  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1996;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di  Milano,  approvato  con
regio   decreto   4   novembre  1926,  n.  2280,  con  le  successive
modificazioni,  e'   ulteriormente   modificato   come   di   seguito
specificato.
  Al   titolo   XIV  "Diplomi  universitari",  prima  degli  articoli
concernenti i diplomi della facolta' di farmacia, sono inseriti,  con
il  conseguente  scorrimento  di  quelli successivi, i seguenti nuovi
articoli relativi ai diplomi  conferiti  dalla  facolta'  di  scienze
matematiche,  fisiche  e  naturali  della  sede  di Como e al diploma
universitario in chimica.
     Seconda facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
                         (con sede in Como)
  Art. 233. - La facolta' di scienze matematiche, fisiche e  naturali
della sede di Como conferisce il diploma universitario in chimica.
                  Diploma universitario in chimica
  Art.  234  (Istituzione del corso). - Presso la facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali della sede di Como  e'  istituito  il
diploma universitario in chimica.
  Detto   corso  ha  lo  scopo  di  fornire  agli  studenti  adeguata
conoscenza di metodi e contenuti culturali scientifici orientata alla
formazione di esperti in attivita' applicativo-operative rese  sempre
piu' sofisticate dalle nuove tecnologie.
  Il  corso  di  diploma  e'  ad  indirizzo tessile, finalizzato allo
sviluppo di  specifiche  professionalita'  e  formera'  addetti  alla
industria   della   nobilitazione  tessile,  un  settore  ad  elevata
intensita'  di  capitale  soggetto  ad  alto  tasso  di   innovazione
tecnologica,  che  effettua trattamenti chimico-fisici inclusi quelli
coloristici.
  Il diplomato in chimica tessile potra' operare in tutti  i  settori
dell'industria  tessile  in laboratori di ricerca ed in laboratori di
controllo ed analisi.
  La durata del corso e' fissata in tre  anni.  Al  compimento  degli
studi  viene  conseguito  il  titolo  di  "diplomato  in  chimica"  e
l'indirizzo tessile verra' menzionato nel certificato di diploma.
  Art. 235 (Iscrizione). - L'iscrizione al corso  e'  regolata  dalle
vigenti disposizioni in materia di accesso agli studi universitari.
  Il  numero  degli  iscritti a ciascun corso e' stabilito dal senato
accademico su  proposta  del  consiglio  di  facolta'  in  base  alle
strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo
i  criteri  generali  fissati  dal  Ministro dell'Universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica ai  sensi  dell'art.  9,  comma  4,
della legge n. 341/1990.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta'.
  Art.  236  (Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti). - Ai
fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario
e' riconosciuto  affine  ai  corsi  di  laurea  in  chimica,  chimica
industriale e scienza dei materiali.
  Nell'ambito   dei   corsi  affini,  il  consiglio  della  struttura
didattica riconoscera' gli insegnamenti seguiti  con  esito  positivo
facendo  riferimento  alla  loro  validita' culturale, propedeutica o
professionale per la formazione richiesta dal  corso  al  quale  sono
chiesti  il  trasferimento  o  l'iscrizione.  In  tali  occasioni, il
consiglio  della  struttura  didattica  stabilira',  salvo   colloqui
integrativi  su argomenti specifici e ferma restando l'equivalenza di
due semestralita' ad una annualita',  i  moduli  che  possono  essere
riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indichera'
l'anno   di  corso,  di  norma  il  terzo,  cui  lo  studente  potra'
iscriversi.
  Art.  237  (Articolazione  del  corso  di  studi).  -   L'attivita'
didattica  complessiva  comprende  non meno di 500 ore/anno.  Essa e'
comprensiva  delle  esercitazioni  (teoriche   e   di   laboratorio),
seminari, corsi monografici, correzione e discussione di elaborati.
  Le   lezioni   di   tutti   gli   insegnamenti  saranno  compattate
semestralmente. Le attivita' corrispondenti al tirocinio ed in  parte
quelle  della  formazione  professionalizzante, possono essere svolte
presso  enti  pubblici  e  privati  qualificati   mediante   apposite
convenzioni.
  Art.  238  (Ordinamento  didattico).  -  L'ordinamento didattico e'
formulato con riferimento alle aree disciplinari, intese come insieme
di settori disciplinari scientificamente affini, aventi lo  scopo  di
raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.
  L'ordinamento  didattico  e'  articolato  nella formazione di base,
nella formazione professionalizzante e nel tirocinio.
                         Formazione di base
                            17 annualita'
Area matematica:
  Lo  studente  deve  acquisire  le  conoscenze  di  base del calcolo
differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti
dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi  numerici  per
la  risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di
un adeguato linguaggio di programmazione.
  Sono obbligatorie:
   una annualita' nel settore A01B;
   una annualita' nel settore A04A.
Area fisica:
  Lo studente deve acquisire le  nozioni  fondamentali  della  fisica
classica,  della  misura  fisica  e delle tecniche del laboratorio di
fisica, le nozioni di base delle  proprieta'  fisiche  dei  solidi  e
delle  loro  interazioni  con  le  radiazioni.  In particolare dovra'
acquisire conoscenze della meccanica del punto e del continuo  e  gli
argomenti  principali  della  termodinamica  classica  e  statistica,
dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.
  Sono obbligatorie:
   due annualita' nel settore B01A, una delle due annualita' sara' un
corso di laboratorio.
Area chimica:
  Lo studente deve acquisire i principi  fondamentali  della  chimica
analitica,  della  chimica  fisica,  della  chimica  generale,  della
chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti  teorici
e sperimentali.
  Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi;
la  struttura  atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico;
chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni;
le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox;  gas,  liquidi  e
solidi;   cambiamenti  di  fase;  cinetica  chimica;  elettrochimica;
principi ed applicazioni delle  spettroscopie;  principi  e  tecniche
dell'analisi  chimica;  relazioni,  struttura  e  proprieta'; chimica
degli elementi nei vari stati di ossidazione;  chimica  dei  composti
metallorganici;  meccanismi  di reazione; gruppi funzionali organici;
composti aromatici; sistemi ciclici stereochimica; zuccheri, peptidi;
macromolecole naturali e di sintesi.
  Sono obbligatorie:
   tre annualita' nel settore C01A;
   tre annualita' nel settore C02X;
   tre annualita' nel settore C03X;
   tre annualita' nel settore C05X.
  Delle  tre  annualita'  per  ogni  settore  disciplinare  due  sono
corrispondenti a quelle dell'omologo corso di laurea, mentre la terza
e' un corso teorico pratico specifico per il corso di diploma.
  Gli  studenti  sono  inoltre  tenuti  a  frequentare  e superare il
relativo esame di un corso opzionale  (60  ore),  scelto  fra  quelli
attivati  nella  facolta'  presenti  nei  settori che iniziano con le
lettere A, B, C, D, E, I, che potra' servire  o  per  approfondire  i
contenuti  delle  aree  precedentemente  indicate  o  per  affrontare
argomenti non trattati ma che  servano  ad  indirizzare  lo  studente
verso la formazione professionalizzante.
             Formazione professionalizzante e tirocinio
                           (5 annualita')
  La  formazione  professionalizzante,  insieme  al tirocinio, da' un
orientamento specifico  alla  formazione  dello  studente,  cosi'  da
favorirne  l'inserimento  nel mondo del lavoro. Al fine di aderire in
modo flessibile alle necessita' del mondo produttivo e della  ricerca
e  dello sviluppo, la formazione professionalizzante e' costituita da
5 annualita' scelte da un elenco di  corsi  appositamente  costituito
all'atto  della predisposizione del manifesto annuale degli studi, di
cui almeno una dedicata alle attivita' di tirocinio ed  una  dedicata
ad  affrontare  problemi  di  organizzazione  aziendale  e/o  diritto
industriale (settori: N04X, P02D).
  I corsi professionalizzanti possono essere proposti  allo  studente
anche sulla base del lavoro di tirocinio.
 Art. 239 (Esame di diploma). - L'esame di diploma tende ad accertare
la  preparazione  di  base e professionale del candidato: l'esame, da
sostenersi con le modalita' stabilite dal consiglio  delle  strutture
didattiche,   consiste   nella   discussione   sull'attivita'  svolta
nell'ambito del tirocinio.
  Art. 240 (Regolamento del corso di diploma). - Il  consiglio  della
competente    struttura    didattica   determinera',   con   apposito
regolamento, in conformita' con il  regolamento  didattico  d'Ateneo,
l'articolazione  del  corso di diploma in accordo con quanto previsto
dall'art. 11 secondo comma della legge n. 341/1990.
  In particolare sara' indicato il piano di studi  nel  rispetto  dei
vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui
all'art. 5, comma 2, della legge n. 341/1990.
  Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:
   i  corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati),
con le relative denominazioni e propedeuticita' di esame;  la  durata
di  ciascun corso di insegnamento; la collocazione degli insegnamenti
nei successivi periodi didattici  (anni  o  semestri);  le  prove  di
valutazione  degli  studenti; i vincoli per l'iscrizione agli anni di
corso successivi al primo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 19 settembre 1996
                                               Il rettore: MANTEGAZZA