UNIVERSITA' DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 24 settembre 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.247 del 21-10-1996)

                             IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 maggio 1996 contenente la nuova
tabella XIX relativa al corso di laurea in chimica;
  Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle  autorita'
accademiche dell'Universita' degli studi di Messina;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
espresso nella seduta del 13 giugno 1996;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Messina,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art. 181 dello statuto relativo al corso di laurea in chimica  e'
soppresso   e   sostituito   dai  seguenti  nuovi  articoli,  con  il
conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:
                     CORSO DI LAUREA IN CHIMICA
  Art. 181 (Accesso al corso di laurea).  -  L'accesso  al  corso  di
laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
  Art.  182  (Durata  ed  articolazione del corso). - La durata degli
studi del corso di laurea in  chimica  e'  fissata  in  cinque  anni,
articolati  in  un  triennio  a  carattere  formativo  di base, ed in
successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti  piu'
specifici   sia   sotto   l'aspetto   scientifico  che  sotto  quello
applicativo, di cui al successivo art. 185.
  Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque
anni di corso in due periodi didattici  (semestri)  della  durata  di
almeno tredici settimane ciascuno.
  L'attivita'  didattico-formativa,  comporta  un  totale  di  almeno
duecento ore/anno di laboratorio e di almeno  trecentoventi  ore/anno
di  lezioni,  esercitazioni  teoriche  e  numeriche,  seminari, corsi
monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove
parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.
Parte  dell'attivita'  pratica  puo'  essere  svolta   anche   presso
laboratori  e centri esterni sotto la responsabilita' del docente del
corso, previa stipula di apposite convenzioni.
  Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale.
  I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati
in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 185.
  L'attivita' didattico-formativa e' di norma organizzata sulla  base
di   annualita'   costituite   da  corsi  ufficiali  di  insegnamento
monodisciplinare o integrati. Gli indirizzi hanno la funzione di  far
approfondire,  in  un particolare campo, sia competenze metodologiche
che teorico-pratiche. Il corso di insegnamento e' di almeno  settanta
ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Il corso di laboratorio e'
di   almeno   novanta  ore  di  attivita'  didattiche.  Il  corso  di
insegnamento integrato e'  costituito  da  non  piu'  di  due  moduli
didattici  coordinati  impartiti da piu' insegnanti e comunque con un
unico esame finale. Della commissione di esame  faranno  parte  tutti
gli insegnanti del corso integrato.
  Per  l'accertamento  finale di profitto, i consigli delle strutture
didattiche,  possono  accorpare  due  corsi  dello   stesso   settore
scientifico-disciplinare in un unico esame. Comunque, nello stabilire
le  prove  di valutazione della preparazione degli studenti, si fara'
ricorso al criterio di continuita', di globalita' e  di  accorpamento
in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 23 e 27.
  Lo  studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea che consiste
nella discussione della tesi sperimentale.
  Superato l'esame di  laurea  lo  studente  consegue  il  titolo  di
dottore  in  chimica,  indipendentemente  dall'indirizzo seguito, del
quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.
  Durante il primo triennio del corso  di  laurea  lo  studente  deve
dimostrare  la  conoscenza  pratica  e  la comprensione di almeno una
lingua  straniera  di  rilevanza   scientifica.   Le   modalita'   di
accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea.
  Il  secondo  semestre  del quinto anno deve essere tenuto libero da
insegnamenti, al fine di consentire  allo  studente  di  dedicarsi  a
tempo  pieno  al  lavoro  di  tesi, che puo' anche essere svolto, con
l'accordo del consiglio di corso  di  laurea,  presso  laboratori  di
ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Universita' secondo le
modalita' riportate al terzo comma del presente articolo.
 Art.  183  (Regolamento  di Ateneo). - Le facolta', nel recepire nel
regolamento di  Ateneo  e  nel  regolamento  didattico  l'ordinamento
didattico  nazionale, indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti
attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati  nell'art.
185.
  Art.  184 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione
del  manifesto  annuale  degli  studi,  i  consigli  delle  strutture
didattiche   determineranno,   con   apposito   regolamento,   quanto
espressamente previsto dal  comma  2  dell'art.  11  della  legge  n.
341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
    a)  definisce,  su  proposta del consiglio di corso di laurea, il
piano di  studi  ufficiale  del  corso  di  laurea,  comprendente  la
denominazione degli insegnamenti da attivare;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
od  integrati)  che  costituiscono  le singole annualita', i cui nomi
dovranno essere desunti dai settori  scientifico-disciplinari,  e  le
denominazioni   dei   corsi   integrati.   Stabilisce,   inoltre,  le
qualificazioni piu' opportune, quali: I, II,  istituzioni,  avanzato,
progredito,   esercitazioni,  laboratorio,  sperimentazioni,  nonche'
tutte le altre  che  giovino  a  differenziare  piu'  esattamente  il
livello ed i contenuti didattici;
    c)  sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei
settori di cui al successivo art. 185;
    d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che
vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata  alle
attivita' teorico-pratiche;
    e)  fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una
medesima annualita' integrata;
    f)  indica  le annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto
l'attestazione di frequenza  e  quali  e  quanti  esami  dovra'  aver
superato   al   fine  di  ottenere  l'iscrizione  all'anno  di  corso
successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita';
    g) indica le annualita' e/o i moduli comuni ai diplomi affini.
  Art. 185 (Articolazione del corso di laurea).
Triennio di base.
  Area A - Matematica.
  Lo studente deve  acquisire  le  conoscenze  di  base  del  calcolo
differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti
dell'algebra  moderna,  dell'algebra lineare, dei metodi numerici per
la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza  di
un adeguato linguaggio di programmazione.
  Sono  obbligatorie  le  seguenti annualita': n. 3 nei settori A01A,
A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A.
  Area B - Fisica.
  Lo studente deve acquisire le nozioni  della  fisica  classica,  le
nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle tecniche del
laboratorio  di  fisica,  le nozioni di base delle proprieta' fisiche
dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni, in particolare
dovra' avere padronanza della meccanica del punto e del  continuo,  e
degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica,
dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.
  Sono  obbligatorie  le  seguenti annualita': n. 3 nel settore B01A,
delle quali n. 1 di laboratorio.
  Area C - Chimica.
  Lo studente deve acquisire i principi  fondamentali  della  chimica
analitica,  della  chimica  fisica,  della  chimica  generale,  della
chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti  teorici
e sperimentali.
  Sono  contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi
e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico;
chimica  nucleare  e  radio  chimica;   termodinamica   chimica;   le
soluzioni;  le  reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas,
liquidi  e   solidi;   cambiamenti   di   fase;   cinetica   chimica;
elettrochimica;   principi   ed   applicazioni  delle  spettroscopie;
principi e tecniche dell'analisi chimica;  principi  ed  applicazioni
della quanto-meccanica; relazioni fra struttura e proprieta'; chimica
degli elementi negli stati di ossidazione bassi medi ed alti; chimica
dei  composti  metallorganici;  meccanismi  di  reazione  in  chimica
inorganica  ed  organica;  gruppi   funzionali   organici;   composti
aromatici;   sistemi   ciclici;   stereochimica;  zuccheri;  peptidi;
macromolecole naturali e di sintesi.
  Lo  studente  deve,  inoltre,  acquisire  i  principi   teorici   e
sperimentali  per  lo  studio  delle principali molecole di interesse
biologico, in  particolare  per  quanto  riguarda  le  relazioni  fra
struttura  e  proprieta'.  Sulla  base di tali conoscenze lo studente
dovra' essere in grado  di  comprendere  i  meccanismi  dei  fenomeni
biologici.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita':
   n. 4 nel settore C01A;
   n. 4 nel settore C02X;
   n. 4 nel settore C03X;
   n. 4 nel settore C05X,
delle sedici annualita' almeno otto saranno di laboratorio;
   n. 1 nel settore E05A.
  Gli  studenti  sono,  inoltre,  tenuti  a  frequentare e superare i
relativi esami di due corsi opzionali,  scelti  tra  quelli  attivati
nelle  facolta' e presenti nei settori che iniziano con le lettere A,
B, C, D o E.
Biennio di indirizzo.
  E' consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto  di  due  soli
esami  del  triennio, che peraltro dovranno essere sostenuti prima di
quelli del biennio.
  Ogni sede potra' inserire a statuto due o piu' indirizzi,  fino  ad
un massimo di cinque, tenendo conto della disponibilita' effettiva di
docenti  in  rapporto  agli  insegnamenti da impartire, nonche' delle
attrezzature e del numero di studenti iscritti al  corso  di  laurea,
scegliendoli  tra quelli sottoindicati o indicandone altri in base ad
esigenze ed esperienze specifiche  e  locali.  In  quest'ultimo  caso
l'organizzazione  degli studi ed il numero degli insegnamenti e degli
esami  dovranno  essere  analoghi  a  quelli  degli  indirizzi  sotto
riportati.
  Gli indirizzi prevedono quattro insegnamenti annuali comuni, di cui
due  di  laboratorio,  scelti  nei  settori  scientifico-disciplinari
indicati come caratterizzanti, e cinque corsi da scegliere tra quelli
attivati nella facolta', e presenti nei settori che iniziano  con  le
lettere A, B, C, D, E o I.
  Sono  indicati, a titolo esemplificativo, i seguenti indirizzi, che
corrispondono ai piu' diffusi  campi  di  attivita'  scientifica  e/o
professionale  del  chimico,  con  i settori scientifico-disciplinari
relativi agli insegnamenti caratterizzanti:
   chimica analitica. Settore: C01A;
   chimica fisica. Settore: C02X;
   chimica inorganica. Settore: C03X;
   chimica organica. Settore: C05X;
   chimica biologica. Settori: C02X, C03X, C05X, E05A;
   chimica dell'ambiente e dei beni culturali. Settori:  C01A,  C03X,
C11X;
   chimica dei materiali. Settori: C01A, C02X, C03X, C04X, C05X;
   chimica degli alimenti. Settori: C01A, C05X, C09X.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Messina, 24 settembre 1996
                                                Il rettore: CUZZOCREA