N. 1143 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 1996

                                N. 1143
  Ordinanza emessa il  16  marzo  1996  dal  pretore  di  Bolzano  nel
 procedimento  civile  vertente  tra Fogli Andrea e il direttore della
 Ripartizione 23 Sanita' della provincia autonoma di Bolzano
 Sanzioni amministrative - Provincia di Bolzano -  Oblazione  mediante
    pagamento  ridotto,  quando  il  minimo edittale non sia previsto,
    nella sola misura  di  un  terzo  del  massimo  -  Violazione  del
    principio contenuto nella legge statale secondo cui l'oblazione e'
    possibile  anche  mediante  il  pagamento  del doppio del minimo -
    Conseguente violazione dei limiti della competenza  provinciale  -
    Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 152/1995.
 (Legge provincia Bolzano 29 ottobre 1991, n. 30, art. 1).
 (Cost., art. 117).
(GU n.43 del 23-10-1996 )
                              IL PRETORE
   Sciogliendo la riserva che precede;
   Premesso  che  la  Unita'  sanitaria  -  Centro Sud della provincia
 autonoma di Bolzano, con verbale 21 gennaio 1994, aveva contestato  a
 Fogli Andrea la violazione prevista dall'art. 42 d.P.R. 26 marzo 1980
 n.    327 e punita ai sensi dell'art. 17 legge 30 aprile 1962 n. 283,
 con sanzione  determinata  soltanto  nel  massimo  di  L.  1.500.000,
 poiche'  vendeva  generi alimentari senza indossare idoneo copricapo;
 che con il citato verbale si informava il Fogli  della  facolta'  del
 pagamento  di  una somma ridotta, ai sensi dell'art. 6 del t.u. delle
 leggi provinciali sulle norme di procedura per  l'applicazione  delle
 sanzioni  amministrative,  emanato con D.P.G.P. del 25 giugno 1984 n.
 16,  determinata in L.  500.000 - corrispondenti al terzo del massimo
 della sanzione da applicarsi;
   Rilevato che il Fogli,  nell'opporsi  all'ordinanza-ingiunzione  23
 dicembre  1994  del  direttore  della ripartizione 23 della provincia
 autonoma di Bolzano, deduce di  avere  pagato,  prima  dell'emissione
 dell'opposta  ordinanza e a titolo di oblazione, la somma di L. 8.000
 - cosi' determinata in base all'art. 16 della  legge  n.  689/1981  e
 corrispondente  al doppio del minimo edittale (art. 26 c.p.), oltre a
 L.  15.800  -  per  spese  di  notifica;  che  l'opponente  eccepisce
 l'illegittimita'  dell'ordinanza opposta, poiche' la pretesa tendente
 ad ottenere il pagamento della ulteriore somma di L. 729.200 - di cui
 L. 718.200 - a titolo di sanzione pecuniara e L. 11.000 -  per  spese
 di  notifica,  era  basata sul presupposto che con il pagamento della
 somma di L.  8.000 - non fosse intervenuta valida oblazione ai  sensi
 dell'art.      16   della  legge  statale,  ma  che  dovesse  trovare
 applicazione l'art.  1 della legge provinciale 29 ottobre 1991 n. 30,
 norma che, invece, trovasi  in  contrasto  con  la  citata  normativa
 statale e con il dettato costituzionale (art. 117 Cost.);
   Atteso che alla provincia autonoma di Bolzano e' assegnata potesta'
 legislativa  in  materia di igiene e sanita' (art. 9 dello statuto di
 autonomia) nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello  Stato
 (art.  5  dello  stesso  d.P.R.  n.  670/72  e  che alla norma di cui
 all'art. 16 della legge  689  del  1981,  "per  il  suo  rilievo  nel
 contesto   della  disciplina  generale  posta  in  tema  di  sanzioni
 amministrative, va riconosciuto il valore di  principio  suscettibile
 di  vincolare  il  legislatore regionale", come ha stabilito la Corte
 costituzionale con sentenza 4-8 maggio 1995 n. 152;
   Ritenuto che alla luce della citata sentenza n. 152 si dimostra non
 minifestamente infondata la questione di  costituzionalita',  che  si
 presenta analoga a quella gia' risolta con la precisata sentenza e va
 pertanto sottoposta alla Corte costituzionale.
                                P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  nel giudizio e non manifestamente infondata la
 questione  di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   1   legge
 provinciale  29  ottobre  1991  n. 30 in relazione all'art. 117 della
 Costituzione,  laddove,  in  ipotesi  di  violazione   amministrativa
 sanzionata nel solo massimo edittale, non consente all'interessato di
 accedere  alla  oblazione  corrispondendo  anche il doppio del minimo
 edittale da determinarsi a norma dell'art. 26 del c.p.;
   Dichiara la sospensione del presente giudizio  ai  sensi  dell'art.
 23  della  legge  11  marzo 1953, n.87, dispone la trasmissione degli
 atti  alla  Corte  costituzionale  e  la  notifica,  a   cura   della
 cancelleria,  della  presente  ordinanza,  alle  parti  in  causa, al
 presidente  della  Giunta  provinciale  nonche'  al  Presidente   del
 Consiglio provinciale di Bolzano.
     Bolzano, addi' 16 marzo 1996
                    Il pretore: (firma illegibile)
 96C1574