N. 1143 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 1996
N. 1143 Ordinanza emessa il 16 marzo 1996 dal pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Fogli Andrea e il direttore della Ripartizione 23 Sanita' della provincia autonoma di Bolzano Sanzioni amministrative - Provincia di Bolzano - Oblazione mediante pagamento ridotto, quando il minimo edittale non sia previsto, nella sola misura di un terzo del massimo - Violazione del principio contenuto nella legge statale secondo cui l'oblazione e' possibile anche mediante il pagamento del doppio del minimo - Conseguente violazione dei limiti della competenza provinciale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 152/1995. (Legge provincia Bolzano 29 ottobre 1991, n. 30, art. 1). (Cost., art. 117).(GU n.43 del 23-10-1996 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede; Premesso che la Unita' sanitaria - Centro Sud della provincia autonoma di Bolzano, con verbale 21 gennaio 1994, aveva contestato a Fogli Andrea la violazione prevista dall'art. 42 d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 e punita ai sensi dell'art. 17 legge 30 aprile 1962 n. 283, con sanzione determinata soltanto nel massimo di L. 1.500.000, poiche' vendeva generi alimentari senza indossare idoneo copricapo; che con il citato verbale si informava il Fogli della facolta' del pagamento di una somma ridotta, ai sensi dell'art. 6 del t.u. delle leggi provinciali sulle norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative, emanato con D.P.G.P. del 25 giugno 1984 n. 16, determinata in L. 500.000 - corrispondenti al terzo del massimo della sanzione da applicarsi; Rilevato che il Fogli, nell'opporsi all'ordinanza-ingiunzione 23 dicembre 1994 del direttore della ripartizione 23 della provincia autonoma di Bolzano, deduce di avere pagato, prima dell'emissione dell'opposta ordinanza e a titolo di oblazione, la somma di L. 8.000 - cosi' determinata in base all'art. 16 della legge n. 689/1981 e corrispondente al doppio del minimo edittale (art. 26 c.p.), oltre a L. 15.800 - per spese di notifica; che l'opponente eccepisce l'illegittimita' dell'ordinanza opposta, poiche' la pretesa tendente ad ottenere il pagamento della ulteriore somma di L. 729.200 - di cui L. 718.200 - a titolo di sanzione pecuniara e L. 11.000 - per spese di notifica, era basata sul presupposto che con il pagamento della somma di L. 8.000 - non fosse intervenuta valida oblazione ai sensi dell'art. 16 della legge statale, ma che dovesse trovare applicazione l'art. 1 della legge provinciale 29 ottobre 1991 n. 30, norma che, invece, trovasi in contrasto con la citata normativa statale e con il dettato costituzionale (art. 117 Cost.); Atteso che alla provincia autonoma di Bolzano e' assegnata potesta' legislativa in materia di igiene e sanita' (art. 9 dello statuto di autonomia) nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 5 dello stesso d.P.R. n. 670/72 e che alla norma di cui all'art. 16 della legge 689 del 1981, "per il suo rilievo nel contesto della disciplina generale posta in tema di sanzioni amministrative, va riconosciuto il valore di principio suscettibile di vincolare il legislatore regionale", come ha stabilito la Corte costituzionale con sentenza 4-8 maggio 1995 n. 152; Ritenuto che alla luce della citata sentenza n. 152 si dimostra non minifestamente infondata la questione di costituzionalita', che si presenta analoga a quella gia' risolta con la precisata sentenza e va pertanto sottoposta alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Dichiara rilevante nel giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 legge provinciale 29 ottobre 1991 n. 30 in relazione all'art. 117 della Costituzione, laddove, in ipotesi di violazione amministrativa sanzionata nel solo massimo edittale, non consente all'interessato di accedere alla oblazione corrispondendo anche il doppio del minimo edittale da determinarsi a norma dell'art. 26 del c.p.; Dichiara la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.87, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica, a cura della cancelleria, della presente ordinanza, alle parti in causa, al presidente della Giunta provinciale nonche' al Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano. Bolzano, addi' 16 marzo 1996 Il pretore: (firma illegibile) 96C1574