N. 342 SENTENZA 14 - 18 ottobre 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Regione - Regione Sicilia - Interventi urgenti per l'economia e norme
 in  materia  di  impresa, agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e
 pesca - Ius superveniens: legge regione Sicilia 18  maggio  1996,  n.
 33,  che  ha  omesso  le  disposizioni  impugnate  - Cessazione della
 materia del contendere.
 
 (Delibera legislativa approvata  dall'assemblea  regionale  siciliana
 nella  seduta  del  24 marzo 1996, artt. 10, comma 2, 27, 30, 31, 33,
 35, 52, 53 e 56).
 
(GU n.43 del 23-10-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: avv. Mauro FERRI;
  Giudici:  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,   dott. Renato
 GRANATA,
  prof. Giuliano VASSALLI,   prof. Francesco  GUIZZI,    prof.  Cesare
 MIRABELLI,    prof. Fernando SANTOSUOSSO,   avv. Massimo VARI,  dott.
 Cesare RUPERTO,  dott. Riccardo CHIEPPA,  prof. Gustavo ZAGREBELSKY,
  prof. Valerio ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  10,  secondo
 comma,  27,  30,  31,  33, 35, 52, 53 e 56 della delibera legislativa
 approvata dall'Assemblea regionale  siciliana  nella  seduta  del  24
 marzo  1996  (Interventi  urgenti per l'economia. Norme in materia di
 impresa,  agricoltura,  artigianato,   lavoro,   turismo   e   pesca.
 Disposizioni  su  altre  materie, modifiche ed abrogazioni di norme),
 promosso con ricorso del  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
 Siciliana, notificato il 1 aprile 1996, depositato il 9 successivo ed
 iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1996.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
   Udito  nell'udienza  pubblica del 9 luglio 1996 il giudice relatore
 Cesare Mirabelli;
   uditi l'avvocato dello Stato Claudio Linda per il ricorrente, e gli
 avvocati Giovanni Pitruzzella  e  Giovanni  Lo  Bue  per  la  Regione
 Siciliana.
                           Ritenuto in fatto
   1. -  Con ricorso notificato il 1 aprile 1996, il Commissario dello
 Stato  per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimita'
 costituzionale di  alcune  disposizioni  della  delibera  legislativa
 approvata  dall'Assemblea  regionale  nella  seduta del 24 marzo 1996
 (Interventi urgenti per l'economia.  Norme  in  materia  di  impresa,
 agricoltura,  artigianato,  lavoro,  turismo e pesca. Disposizioni su
 altre materie, modifiche ed abrogazioni  di  norme),  denunciando  in
 particolare:
     a)  l'art.  10,  secondo  comma,  che,  rimettendo  ad un decreto
 dell'assessore competente la definizione delle modalita'  di  accesso
 ai   benefici   previsti  per  i  consorzi  di  filiera  del  settore
 florovivaistico, violerebbe l'attribuzione al Governo  regionale  del
 potere  di  emanare  regolamenti (art. 12, terzo comma, dello statuto
 della Regione Siciliana approvato con regio  decreto  legislativo  15
 maggio  1946,  n.  455,  convertito  nella  legge  costituzionale  26
 febbraio 1948, n. 2);
     b)  l'art.  27,  che,  prevedendo  nuove  fattispecie di illecito
 amministrativo in materia di artigianato e disciplinando le procedure
 e gli organi competenti ad  irrogare  le  relative  pene  pecuniarie,
 violerebbe  i principi di legalita' delle sanzioni e di imparzialita'
 e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 25 e 97  della
 Costituzione);
     c)  gli  artt.  30  e  31,  che,  disponendo il trasferimento dei
 dipendenti in esubero di societa' a partecipazione regionale ad altre
 societa'  a  partecipazione  pubblica,  violerebbero  i  principi  di
 eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione (artt.
 3  e  97  della Costituzione), mancherebbero di copertura finanziaria
 (art.  81, quarto comma, della Costituzione) e sarebbero in contrasto
 con l'art. 51 della Costituzione;
     d)  gli  artt.  33  e  35   che,   prevedendo,   rispettivamente,
 l'inserimento  nei  ruoli  regionali  di  personale del corpo statale
 delle miniere e l'assunzione a contratto di personale  da  parte  dei
 consorzi  ASI  di  Siracusa  e Palermo, violerebbero, da un lato, gli
 artt. 3, 51 e 97 della  Costituzione,  dall'altro,  in  relazione  ai
 limiti  della  competenza  legislativa  regionale  posti dall'art. 14
 dello  statuto  della  Regione  Siciliana,  il  principio,  stabilito
 dall'art.  2,  lettera  r),  della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che
 vieta di effettuare nuove assunzioni  senza  previa  rideterminazione
 delle piante organiche;
     e)  gli  artt.  52  e  53, che, disciplinando i registri speciali
 degli esercenti le attivita', rispettivamente, di ottico e di tecnico
 audioprotesista, interverrebbero in materia di professioni sanitarie,
 riservata allo Stato, e violerebbero l'art. 120  della  Costituzione,
 ponendo  limiti  al  diritto  di  esercitare  attivita' professionali
 sull'intero territorio nazionale. Le stesse  disposizioni  sarebbero,
 inoltre,  in  contrasto  con  il  principio,  enunciato  dall'art. 6,
 lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e vincolante per  la
 legislazione  regionale  (art.  17,  lettera  b), dello statuto della
 Regione  Siciliana),   che   riserva   allo   Stato   le   competenze
 amministrative relative alle professioni sanitarie;
     f)   l'art.   56,   che,   attribuendo   alle  guardie  forestali
 un'automatica progressione in carriera e  rimettendo  ad  un  decreto
 dell'assessore  competente  la disciplina del relativo inquadramento,
 violerebbe l'art.  97 della Costituzione ed  i  principi,  vincolanti
 per  la  legislazione regionale, posti in materia di pubblico impiego
 dall'art. 2, lettera o), della legge  n.  421  del  1992.  La  stessa
 disposizione sarebbe inoltre in contrasto con l'art. 12 dello statuto
 della Regione Siciliana, prevedendo che la disciplina attuativa della
 legge sia emanata con decreto dell'assessore competente, anziche' con
 regolamento del Governo regionale.
   2.  -  Si e' costituita in giudizio la Regione Siciliana, chiedendo
 che le questioni  di  legittimita'  costituzionale  siano  dichiarate
 inammissibili o infondate nel merito.
   La   Regione   non  condivide,  in  particolare,  le  premesse  che
 vorrebbero  la  legge   regionale   limitata   da   indirizzi   della
 legislazione  statale  in  materia di pubblico impiego, i quali o non
 avrebbero  carattere  vincolante  per  la  Regione  o  non  sarebbero
 applicabili   ai   casi   disciplinati  dalla  legge  regionale,  che
 riguardano  rapporti  di  lavoro  di  diritto  privato,  relativi   a
 dipendenti di societa' a partecipazione pubblica.
   Ad  avviso della Regione, sarebbe anche errato considerare privi di
 copertura finanziaria gli oneri che derivano dalla legge, giacche' vi
 sarebbe capienza nei capitoli del bilancio regionale cui le  relative
 spese  devono  essere  imputate.  Neppure  sarebbe  violata  la norma
 statutaria che attribuisce al  Governo  regionale  la  competenza  ad
 adottare   regolamenti,   in  quanto  i  decreti  che  gli  assessori
 dovrebbero emanare in base alle disposizioni denunciate non avrebbero
 carattere di regolamento.  Non sarebbero, inoltre, introdotti  limiti
 all'esercizio di professioni sanitarie, essendo stata solo assicurata
 una maggiore trasparenza in questo settore. La Regione ritiene infine
 non  pertinente  invocare  l'art. 25 della Costituzione, in quanto la
 disciplina di illeciti amministrativi, disposta con  norme  regionali
 che   specificano  disposizioni  esistenti  a  livello  statale,  non
 toccherebbe la materia penale, alla quale quel parametro si riferisce
 e che rimane riservata allo Stato.
   3. - Successivamente all'instaurazione del giudizio di legittimita'
 costituzionale, il Presidente della Regione Siciliana  ha  promulgato
 la  legge  regionale  18  maggio 1996, n. 33, riguardante la delibera
 legislativa oggetto del presente ricorso, pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 21 maggio 1996, omettendo
 le disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato.
   In  udienza  le parti hanno concordemente concluso chiedendo che, a
 seguito di cio', venga dichiarata cessata la materia del contendere.
                        Considerato in diritto
   1. -   Le questioni di  legittimita'  costituzionale  promosse  dal
 Commissario  dello Stato per la Regione Siciliana investono gli artt.
 10, secondo comma, 27, 30, 31, 33, 35, 52, 53  e  56  della  delibera
 legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta
 del  24  marzo  1996  (Interventi  urgenti  per  l'economia. Norme in
 materia di  impresa,  agricoltura,  artigianato,  lavoro,  turismo  e
 pesca.  Disposizioni  su  altre  materie, modifiche ed abrogazioni di
 norme). Quali parametri del giudizio di  legittimita'  costituzionale
 il ricorrente ha indicato gli artt. 3, 25, 51, 81, quarto comma, 97 e
 120  della  Costituzione, l'art. 12, terzo comma, dello statuto della
 Regione Siciliana e, in relazione ai principi stabiliti  dalla  legge
 23  ottobre  1992,  n.   421 (art. 2, lettere o e r) e dalla legge 23
 dicembre 1978, n. 833 (art. 6, lettera q), gli artt. 14  e  17  dello
 statuto.
   2. - Si deve preliminarmente rilevare che, dopo l'instaurazione del
 giudizio  di  legittimita'  costituzionale,  la  delibera legislativa
 denunciata e' stata promulgata, come legge 18  maggio  1996,  n.  33,
 omesse  le  disposizioni  o  le  parti  di disposizione impugnate dal
 Commissario dello Stato. L'esercizio  del  potere  di  promulgazione,
 proprio  del  Presidente  della  Regione, si e' cosi' definitivamente
 esaurito, senza che  permanga  la  possibilita'  di  una  successiva,
 autonoma   promulgazione   delle   disposizioni   o  delle  parti  di
 disposizione omesse (sentenza  n.  205  del  1996).  Ne'  vengono  in
 discussione  questioni  che  si  possano eventualmente prospettare in
 relazione  alla  promulgazione   parziale   delle   leggi   regionali
 siciliane,   effettuata  a  seguito  dell'impugnazione  proposta  dal
 Commissario dello Stato nei confronti di una parte  di  esse,  ed  ai
 limiti   del   potere  del  Presidente  della  Regione,  quanto  alla
 promulgazione parziale anche in rapporto alla volonta' dell'Assemblea
 (sentenza n. 306 del 1996).
   Non  avendo  le  norme  denunciate,  in  difetto  di promulgazione,
 prodotto alcun effetto nell'ordinamento ne' essendo piu' in grado  di
 produrne,   ricorrono   i  presupposti  per  dichiarare,  come  hanno
 concordemente richiesto le parti in udienza, cessata la  materia  del
 contendere (sentenze nn. 261, 262 e 306 del 1996).
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
 cui in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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