Adempimenti propedeutici alla definizione delle modalita' di remunerazione dei capitali investiti nel settore delle opere pubbliche.(GU n.255 del 30-10-1996)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con particolare riferimento agli articoli 1 e 10; Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373; Visto l'art. 1, comma 83, della legge 22 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 351; Viste le proprie delibere in data 21 settembre 1993, 7 dicembre 1994, 21 dicembre 1995 e 26 giugno 1996 con le quali sono state adottate determinazioni per il settore autostradale ai sensi del citato art. 11 della legge n. 498/1992; Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, recante "linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'"; Viste le proprie delibere in data 8 maggio, 26 giugno e 18 settembre 1996, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee-guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS); Considerato che nei comparti autostradale, aeroportuale, idrico e, piu' in generale, nell'intero settore delle opere pubbliche si sta delineando un processo di progressiva privatizzazione con conseguente trasferimento del costo degli investimenti a carico del gestore; Considerato che, in tale contesto, le tariffe devono tendere al recupero di costi, ma nel rispetto dei criteri di efficienza e produttivita' propri del metodo del "price-cap" e nel rispetto altresi' degli specifici criteri previsti dalla normativa di settore; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Il NARS entro il 30 novembre 1996 formulera' a questo Comitato una proposta relativa ai criteri per la determinazione delle modalita' di remunerazione dei capitali investiti con particolare riferimento ai settori citati in premessa. 2. E' conseguentemente differito al 31 dicembre 1996 il termine di cui al punto 1 della delibera adottata da questo Comitato il 26 giugno 1996 e contenente determinazioni in materia tariffaria. Roma, 9 ottobre 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI