N. 26 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 giugno 1996

                                 N. 26
  Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 17 giugno  1996  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri)
 Regione  Molise  - Impiego pubblico - Personale dell'E.R.S.A.M. (Ente
    regionale di sviluppo agricolo) inquadrato per effetto della legge
    regionale n. 40 del 9 novembre 1977 - Riconoscimento  per  intero,
    agli  effetti  giuridici  con  decorrenza  1  gennaio 1988, e agli
    effetti economici dall'entrata in vigore della predetta legge, del
    servizio comunque prestato ai sensi dell'art. 26 stessa  legge  n.
    40   -   Mancata   considerazione   delle   specifiche  condizioni
    giuiridiche del servizio pre-ruolo prestato dai singoli (a seconda
    dei  casi,  nell'ambito   di   un   rapporto   di   tirocinio,   o
    nell'espletamento   di   incarichi   di   assistenza   tecnica   o
    amministrativa, ovvero in base ad altri  dei  richiesti  "titoli")
    imponenti,  nella loro disomogeneita', trattamenti differenziati -
    Violazione   del   principio  di  buon  andamento  della  pubblica
    amministrazione e,  di  conseguenza,  dei  limiti  della  potesta'
    legislativa regionale.
 Regione  Molise  - Impiego pubblico - Personale dell'E.R.S.A.M. (Ente
    regionale di sviluppo  agricolo)  -  Dipendenti  che  non  abbiano
    beneficiato di passaggi di livello ai sensi delle precedenti leggi
    regionali - Inquadramento, con decorrenza dalla data di entrata in
    vigore  della legge, alle sole condizioni del possesso del diploma
    di laurea e di un'anzianita' di servizio di dieci anni in carriera
    non inferiore a quella di concetto, nel livello funzionale  ottavo
    -   Deviazione   dai   principi,   fondamentali   e   di   riforma
    economico-sociale, desumibili dagli artt.  8,  30,  31  e  36  del
    d.lgs.  3 febbraio 1993, n. 29, riguardo al previsto nuovo assetto
    organizzativo  degli  uffici  e  dei  rapporti  di  impiego  nelle
    pubbliche   amministrazioni,   che   subordinano  l'accesso  e  la
    progressione negli  impieghi  pubblici  alla  preventiva  organica
    determinazione  delle  strutture  e  delle piante organiche e alla
    verifica  dei  carichi  di   lavoro,   nonche'   all'adozione   di
    tipicizzati  meccanismi  di selezione - Conseguente violazione dei
    limiti della potesta'  legislativa  regionale  con  incidenza  sul
    principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
 (Legge regione Molise 7 maggio 1996, art. 1, commi 1 e 2).
 (Cost., artt. 97 e 117).
(GU n.44 del 30-10-1996 )
   Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rapp.to e difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, presso i cui uffici in Roma,
 via dei Portoghesi, 12, e' domiciliato, contro  il  presidente  della
 Giunta  della  regione  Molise  per la dichiarazione d'illegittimita'
 costituzionale dell'art.  1,  primo  e  secondo  comma,  della  legge
 regionale   riapprovata   il  7  maggio  1996  recante  "Disposizioni
 integrative  della  legge  regionale  9  novembre  1977  n.  40",  in
 relazione  agli artt. 177 e 97 della Costituzione, nonche' agli artt.
 8, 30, 31 e 36 del d.lgs.  3 febbraio 1993 n. 29.
   1. -  Il  12  dicembre  1995  il  consiglio  regionale  del  Molise
 approvava  il  disegno  di  legge  (n.  54/95)  recante  disposizioni
 integrative  della  legge   regionale   9   novembre   1977   n.   40
 sull'organizzazione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo.
   Al   dichiarato   fine  di  sanare  la  situazione  di  ingiustizia
 sostanziale   determinatasi   per   alcuni   dipendenti   dell'ERSAM,
 inquadrati  ai  sensi  degli  artt.  26 e 27 della legge del 1977, il
 citato  disegno  legislativo  disponeva  all'art.  1,  primo   comma,
 l'integrale   riconoscimento   del   servizio   comunque  prestato  -
 anteriormente all'inquadramento - dal  personale  utilizzato  (ed  in
 attivita' alla data del 17 novembre 1977) per un periodo continuativo
 superiore a tre mesi, uguale riconoscimento prevedendo, altresi', per
 il  servizio  in  precedenza  prestato  presso  lo Stato o altri enti
 pubblici.
   Il secondo  comma  dell'articolo  disponeva,  poi,  l'inquadramento
 nell'ottavo  livello  funzionale del personale ERSAM che, in possesso
 di diploma di laurea e di anzianita' di servizio almeno decennale  in
 carriera  non  inferiore a quella di concetto, non avesse beneficiato
 di  alcun  passaggio  di  livello  in  base  a  precedente  normativa
 regionale.
    Le riferite disposizioni formavano oggetto di rilievo governativo,
 essendosi considerato - giusta provvedimento di rinvio del 18 gennaio
 1996:
     a) che il riconoscimento del servizio pre-ruolo, come operato dal
 primo  comma  senza  riguardo  alcuno  alla  distinzione tra servizio
 precario  (a  tempo)  e  di  ruolo  e  -  nell'ambito  del  personale
 proveniente dallo Stato o altri enti pubblici - tra servizio di ruolo
 e  non  di ruolo, contrastasse coi principi generali dell'ordinamento
 in materia di rapporto di pubblico  impiego  nonche'  con  l'art.  97
 della  Costituzione,  violato - altresi' - per effetto dell'efficacia
 ultrattiva conferita alla norma transitoria di cui all'art. 89  legge
 regionale n. 11/74;
     b)  che  il previsto inquadramento automatico nell'ottavo livello
 funzionale (di cui al secondo  comma  della  norma  rinviata),  senza
 preventiva  determinazione della pianta organica e ricognizione degli
 effettivi carichi di lavoro e senza concorso, si ponesse in contrasto
 con le disposizioni degli artt. 30, 31 e 36  del  d.lgs.  3  febbraio
 1993  n.  29,  costituenti  principi  fondamentali  nonche'  norme di
 riforma economico-sociale dell'ordinamento.
   2. - In data 23 maggio  1996  e'  pervenuta  notizia  dell'avvenuta
 riapprovazione  da  parte  dell'assemblea  regionale, e nell'identico
 testo, delle  norme  rinviate  che  -  in  conformita'  dell'apposita
 delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  -  vengono quindi dedotte ad
 oggetto del presente ricorso per le considerazioni che seguono.
   3. - L'esigenza perequativa cui si propone di dare soddisfazione il
 primo comma dell'art.  1  della  legge  impugnata,  col  disporre  il
 riconoscimento dei servizi pre-ruolo in favore del personale che - in
 passato - non abbia fruito di tale beneficio, si dimostra assunta dal
 legislatore   regionale  in  termini  indifferenziati  ed  ugualmente
 stringenti nei confronti d'una intera categoria di  dipendenti  ERSAP
 (immessi  in  ruolo  ex  art.  26 l.r. n. 40/1977), in seno al quale,
 viceversa, le diverse condizioni giuridiche  del  servizio  pre-ruolo
 prestato  dai  singoli  impongono  un  differenziato trattamento alla
 stregua di fondamentali e risalenti principi in materia  di  pubblico
 impiego,   anche   agli   effetti   del  canone  dell'art.  97  della
 Costituzione   che   fissa   nella   garanzia   di   buon   andamento
 dell'amministrazione  un  indefettibile  parametro-guida per le norme
 organizzative dei pubblici uffici.
   In tale, corretta prospettiva non puo' -  quindi  -  non  risultare
 illegittima - per contrasto con gli artt. 117 e 97 della Costituzione
 -  la  previsione  normativa  denunciata che, appunto prescindendo in
 materia  assoluta  dalla  doverosa  considerazione  delle  articolate
 situazioni  da governare, si risolve in una generalizzata ed uniforme
 ricostruzione d'anzianita' nella  quale  sono  destinate  a  rimanere
 senza rilievo (differenziato) le connotazioni, giuridiche e di fatto,
 che  caratterizzavano  il servizio pre-ruolo di personale (inquadrato
 ex lege n. 40/77 cit.)  della piu' varia provenienza e  provvisto  di
 status  corrispondentemente  diversi  (che il provvedimento di rinvio
 aveva sottolineato attraverso il  richiamo,  solo  emblematico,  alla
 distinzione tra personale di ruolo o no).
   E'  appena  il  caso  di  aggiungere,  al  riguardo, che proprio la
 mancanza di un concetto unitario di dipendenti pubblici non di  ruolo
 -  cui  e' fatto richiamo nella relazione illustrativa della proposta
 di riapprovazione della norma - avrebbe dovuto rendere  avvertito  il
 legislatore  regionale  della necessita' d'una articolata (e non gia'
 uniforme)   considerazione   della  (diversa)  natura  giuridica  dei
 pregressi rapporti  d'impiego,  unificati  invece  agli  effetti  del
 riconoscimento  dell'anzianita'  del  servizio  pre-ruolo  (tanto  se
 prestano nell'ambito d'un rapporto di  tirocinio,  quanto  se  svolto
 nell'espletamento di incarichi di assistenza tecnica e amministrativa
 ovvero  in  base  agli  altri "titoli" considerati dall'art. 26 della
 l.r. n. 40/1977).
   Ne segue  che  la  richiamata  relazione  illustrativa,  lungi  dal
 consentire  il  superamento dei rilievi formulati dal Governo ai fini
 del  riesame  della  norma,  finisce  col   rappresentare   implicita
 ammissione  del  loro  buon  fondamento  e, cosi', della incongruenza
 della  divisata  ricostruzione  d'anzianita'  come  della  violazione
 dell'art.  97  della  Costituzione  (insita nel disconoscimento delle
 specificita' proprie dei diversi servizi pre-ruolo,  tutte  annullate
 nella   indistinta   valutazione   della   prestazione  di  attivita'
 lavorativa pur - evidentemente - svolta su presupposti, per titoli  e
 con  implicazioni  diverse sul piano del complesso dei diritti-doveri
 rinvenientine, per il dipendente, nelle varie ipotesi).
   4. - Per la razionalizzazione e la riforma del pubblico impiego  il
 d.lgs.  3  febbraio  1993  n.  29  ha  dettato  una serie di principi
 fondamentali, rilevanti anche agli  effetti  del  contenimento  della
 spesa pubblica, intorno ai quali ruota il nuovo assetto organizzativo
 degli    uffici    e   dei   rapporti   d'impiego   nelle   pubbliche
 amministrazioni.
   E'  stabilito,  in  particolare,  che  queste   provvedevano   alla
 definizione  delle  relative  piante organiche secondo un criterio di
 ottimale distribuzione delle risorse  umane  (art.  30),  finalizzato
 anche  alla  razionalizzazione  delle funzioni dirigenziali (mediante
 accorpamento degli uffici e  conseguente  riduzione  delle  dotazioni
 organiche  del  personale  dirigente:   art. 31), per poi affidare il
 reclutamento  a  tipicizzati  meccanismi  di  selezione  -   concorso
 pubblico  con  varie  modalita', corso-concorso, prove attitudinali -
 volti all'accertamento della professionalita' richiesta (art. 36).
   Con tali principi - che  (singolarmente  e  nella  loro  coordinata
 operativita')   costituiscono  principi  fondamentali  e  di  riforma
 economico-sociale -  manifestamente  contrasta  la  disposizione  del
 secondo  comma  dell'art.    1  della legge impugnata, che prevede un
 automatico  reinquadramento  al  livello  ottavo  (dirigenziale)  del
 personale  ERSAM  laureato  e  con azianita' decennale di servizio in
 carriera non inferiore a quella di concetto.
   Sono cosi' violati l'art. 117 della  Costituzione,  in  conseguenza
 dell'inosservanza  delle  regole  di  cui  agli  artt.  30,  31  e  -
 specialmente  -  36  d.lgs.  29/93  cit.,  nonche'  l'art.  97  della
 Costituzione,   non  potendo  invero  ritenersi  assicurato  il  buon
 andamento dell'amministrazione da una norma che consenta, al di fuori
 d'ogni sistema selettivo, un'indiscriminata progressione ope legis  a
 superiori  livelli  funzionali  sulla  base  del  mero  possesso d'un
 diploma di laurea e d'una determinata anzianita' di servizio.
   Non puo' dirsi, d'altra parte, che la denunciata norma  risponda  -
 pur  essa  -  a  finalita' perequative (come sarebbe asseverato dalla
 condizione del non avvenuto conseguimento di precedenti  passaggi  di
 livello,  stabilita  a  limitazione  del beneficio accordato e qui in
 esame): una simile esigenza di  giustizia  sostanziale,  ove  pur  in
 concreto ravvisabile, non potrebbe, invero, non risultare recessiva a
 fronte   di   quella   rappresentata  dalla  migliore  organizzazione
 dell'apparato  amministrativo  (quale  prefigurata  sulla  base   dei
 principi  della  riforma  del  1993,  in  maniera  vincolante  per il
 legislatore regionale).
   Per gli esposti motivi, il ricorrente  chiede  che  sia  dichiarata
 l'illegittimita'   costituzionale  del  primo  e  del  secondo  comma
 dell'art.  1 della legge regionale in epigrafe.
   Saranno depositati: il testo originario e quello riapprovato  della
 legge  impugnata;  il provvedimento di rinvio e la delibera 31 maggio
 1996 del Consiglio dei Ministri.
     Roma, addi' 6 giugno 1996
                    L'avvocato dello Stato: Laporta
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