N. 26 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 giugno 1996
N. 26 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 giugno 1996 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Regione Molise - Impiego pubblico - Personale dell'E.R.S.A.M. (Ente regionale di sviluppo agricolo) inquadrato per effetto della legge regionale n. 40 del 9 novembre 1977 - Riconoscimento per intero, agli effetti giuridici con decorrenza 1 gennaio 1988, e agli effetti economici dall'entrata in vigore della predetta legge, del servizio comunque prestato ai sensi dell'art. 26 stessa legge n. 40 - Mancata considerazione delle specifiche condizioni giuiridiche del servizio pre-ruolo prestato dai singoli (a seconda dei casi, nell'ambito di un rapporto di tirocinio, o nell'espletamento di incarichi di assistenza tecnica o amministrativa, ovvero in base ad altri dei richiesti "titoli") imponenti, nella loro disomogeneita', trattamenti differenziati - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e, di conseguenza, dei limiti della potesta' legislativa regionale. Regione Molise - Impiego pubblico - Personale dell'E.R.S.A.M. (Ente regionale di sviluppo agricolo) - Dipendenti che non abbiano beneficiato di passaggi di livello ai sensi delle precedenti leggi regionali - Inquadramento, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, alle sole condizioni del possesso del diploma di laurea e di un'anzianita' di servizio di dieci anni in carriera non inferiore a quella di concetto, nel livello funzionale ottavo - Deviazione dai principi, fondamentali e di riforma economico-sociale, desumibili dagli artt. 8, 30, 31 e 36 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riguardo al previsto nuovo assetto organizzativo degli uffici e dei rapporti di impiego nelle pubbliche amministrazioni, che subordinano l'accesso e la progressione negli impieghi pubblici alla preventiva organica determinazione delle strutture e delle piante organiche e alla verifica dei carichi di lavoro, nonche' all'adozione di tipicizzati meccanismi di selezione - Conseguente violazione dei limiti della potesta' legislativa regionale con incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione. (Legge regione Molise 7 maggio 1996, art. 1, commi 1 e 2). (Cost., artt. 97 e 117).(GU n.44 del 30-10-1996 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, e' domiciliato, contro il presidente della Giunta della regione Molise per la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge regionale riapprovata il 7 maggio 1996 recante "Disposizioni integrative della legge regionale 9 novembre 1977 n. 40", in relazione agli artt. 177 e 97 della Costituzione, nonche' agli artt. 8, 30, 31 e 36 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29. 1. - Il 12 dicembre 1995 il consiglio regionale del Molise approvava il disegno di legge (n. 54/95) recante disposizioni integrative della legge regionale 9 novembre 1977 n. 40 sull'organizzazione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo. Al dichiarato fine di sanare la situazione di ingiustizia sostanziale determinatasi per alcuni dipendenti dell'ERSAM, inquadrati ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge del 1977, il citato disegno legislativo disponeva all'art. 1, primo comma, l'integrale riconoscimento del servizio comunque prestato - anteriormente all'inquadramento - dal personale utilizzato (ed in attivita' alla data del 17 novembre 1977) per un periodo continuativo superiore a tre mesi, uguale riconoscimento prevedendo, altresi', per il servizio in precedenza prestato presso lo Stato o altri enti pubblici. Il secondo comma dell'articolo disponeva, poi, l'inquadramento nell'ottavo livello funzionale del personale ERSAM che, in possesso di diploma di laurea e di anzianita' di servizio almeno decennale in carriera non inferiore a quella di concetto, non avesse beneficiato di alcun passaggio di livello in base a precedente normativa regionale. Le riferite disposizioni formavano oggetto di rilievo governativo, essendosi considerato - giusta provvedimento di rinvio del 18 gennaio 1996: a) che il riconoscimento del servizio pre-ruolo, come operato dal primo comma senza riguardo alcuno alla distinzione tra servizio precario (a tempo) e di ruolo e - nell'ambito del personale proveniente dallo Stato o altri enti pubblici - tra servizio di ruolo e non di ruolo, contrastasse coi principi generali dell'ordinamento in materia di rapporto di pubblico impiego nonche' con l'art. 97 della Costituzione, violato - altresi' - per effetto dell'efficacia ultrattiva conferita alla norma transitoria di cui all'art. 89 legge regionale n. 11/74; b) che il previsto inquadramento automatico nell'ottavo livello funzionale (di cui al secondo comma della norma rinviata), senza preventiva determinazione della pianta organica e ricognizione degli effettivi carichi di lavoro e senza concorso, si ponesse in contrasto con le disposizioni degli artt. 30, 31 e 36 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, costituenti principi fondamentali nonche' norme di riforma economico-sociale dell'ordinamento. 2. - In data 23 maggio 1996 e' pervenuta notizia dell'avvenuta riapprovazione da parte dell'assemblea regionale, e nell'identico testo, delle norme rinviate che - in conformita' dell'apposita delibera del Consiglio dei Ministri - vengono quindi dedotte ad oggetto del presente ricorso per le considerazioni che seguono. 3. - L'esigenza perequativa cui si propone di dare soddisfazione il primo comma dell'art. 1 della legge impugnata, col disporre il riconoscimento dei servizi pre-ruolo in favore del personale che - in passato - non abbia fruito di tale beneficio, si dimostra assunta dal legislatore regionale in termini indifferenziati ed ugualmente stringenti nei confronti d'una intera categoria di dipendenti ERSAP (immessi in ruolo ex art. 26 l.r. n. 40/1977), in seno al quale, viceversa, le diverse condizioni giuridiche del servizio pre-ruolo prestato dai singoli impongono un differenziato trattamento alla stregua di fondamentali e risalenti principi in materia di pubblico impiego, anche agli effetti del canone dell'art. 97 della Costituzione che fissa nella garanzia di buon andamento dell'amministrazione un indefettibile parametro-guida per le norme organizzative dei pubblici uffici. In tale, corretta prospettiva non puo' - quindi - non risultare illegittima - per contrasto con gli artt. 117 e 97 della Costituzione - la previsione normativa denunciata che, appunto prescindendo in materia assoluta dalla doverosa considerazione delle articolate situazioni da governare, si risolve in una generalizzata ed uniforme ricostruzione d'anzianita' nella quale sono destinate a rimanere senza rilievo (differenziato) le connotazioni, giuridiche e di fatto, che caratterizzavano il servizio pre-ruolo di personale (inquadrato ex lege n. 40/77 cit.) della piu' varia provenienza e provvisto di status corrispondentemente diversi (che il provvedimento di rinvio aveva sottolineato attraverso il richiamo, solo emblematico, alla distinzione tra personale di ruolo o no). E' appena il caso di aggiungere, al riguardo, che proprio la mancanza di un concetto unitario di dipendenti pubblici non di ruolo - cui e' fatto richiamo nella relazione illustrativa della proposta di riapprovazione della norma - avrebbe dovuto rendere avvertito il legislatore regionale della necessita' d'una articolata (e non gia' uniforme) considerazione della (diversa) natura giuridica dei pregressi rapporti d'impiego, unificati invece agli effetti del riconoscimento dell'anzianita' del servizio pre-ruolo (tanto se prestano nell'ambito d'un rapporto di tirocinio, quanto se svolto nell'espletamento di incarichi di assistenza tecnica e amministrativa ovvero in base agli altri "titoli" considerati dall'art. 26 della l.r. n. 40/1977). Ne segue che la richiamata relazione illustrativa, lungi dal consentire il superamento dei rilievi formulati dal Governo ai fini del riesame della norma, finisce col rappresentare implicita ammissione del loro buon fondamento e, cosi', della incongruenza della divisata ricostruzione d'anzianita' come della violazione dell'art. 97 della Costituzione (insita nel disconoscimento delle specificita' proprie dei diversi servizi pre-ruolo, tutte annullate nella indistinta valutazione della prestazione di attivita' lavorativa pur - evidentemente - svolta su presupposti, per titoli e con implicazioni diverse sul piano del complesso dei diritti-doveri rinvenientine, per il dipendente, nelle varie ipotesi). 4. - Per la razionalizzazione e la riforma del pubblico impiego il d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 ha dettato una serie di principi fondamentali, rilevanti anche agli effetti del contenimento della spesa pubblica, intorno ai quali ruota il nuovo assetto organizzativo degli uffici e dei rapporti d'impiego nelle pubbliche amministrazioni. E' stabilito, in particolare, che queste provvedevano alla definizione delle relative piante organiche secondo un criterio di ottimale distribuzione delle risorse umane (art. 30), finalizzato anche alla razionalizzazione delle funzioni dirigenziali (mediante accorpamento degli uffici e conseguente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigente: art. 31), per poi affidare il reclutamento a tipicizzati meccanismi di selezione - concorso pubblico con varie modalita', corso-concorso, prove attitudinali - volti all'accertamento della professionalita' richiesta (art. 36). Con tali principi - che (singolarmente e nella loro coordinata operativita') costituiscono principi fondamentali e di riforma economico-sociale - manifestamente contrasta la disposizione del secondo comma dell'art. 1 della legge impugnata, che prevede un automatico reinquadramento al livello ottavo (dirigenziale) del personale ERSAM laureato e con azianita' decennale di servizio in carriera non inferiore a quella di concetto. Sono cosi' violati l'art. 117 della Costituzione, in conseguenza dell'inosservanza delle regole di cui agli artt. 30, 31 e - specialmente - 36 d.lgs. 29/93 cit., nonche' l'art. 97 della Costituzione, non potendo invero ritenersi assicurato il buon andamento dell'amministrazione da una norma che consenta, al di fuori d'ogni sistema selettivo, un'indiscriminata progressione ope legis a superiori livelli funzionali sulla base del mero possesso d'un diploma di laurea e d'una determinata anzianita' di servizio. Non puo' dirsi, d'altra parte, che la denunciata norma risponda - pur essa - a finalita' perequative (come sarebbe asseverato dalla condizione del non avvenuto conseguimento di precedenti passaggi di livello, stabilita a limitazione del beneficio accordato e qui in esame): una simile esigenza di giustizia sostanziale, ove pur in concreto ravvisabile, non potrebbe, invero, non risultare recessiva a fronte di quella rappresentata dalla migliore organizzazione dell'apparato amministrativo (quale prefigurata sulla base dei principi della riforma del 1993, in maniera vincolante per il legislatore regionale).
Per gli esposti motivi, il ricorrente chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale in epigrafe. Saranno depositati: il testo originario e quello riapprovato della legge impugnata; il provvedimento di rinvio e la delibera 31 maggio 1996 del Consiglio dei Ministri. Roma, addi' 6 giugno 1996 L'avvocato dello Stato: Laporta 96C0921