N. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 giugno 1996

                                 N. 28
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositato  in
 cancelleria il 21 giugno 1996 (della regione Veneto)
 Agricoltura  -  Limiti  alla  produzione  lattiera  -  Modifiche alle
    disposizioni  nazionali   per   l'applicazione   della   normativa
    comunitaria  sulle "quote latte" - Reiterazione del d.-l. 15 marzo
    1996, n. 124 - Prevista pubblicazione da parte dell'AIMA, entro il
    31 marzo 1996,  di  appositi  bollettini  di  aggiornamento  degli
    elenchi  dei  produttori  titolari  di quota e dei quantitativi ad
    essi  spettanti  nel  periodo  1995-96  -  Attribuzione   a   tali
    bollettini,  integralmente sostitutivi di quelli precedenti, della
    efficacia  di  accertamento definitivo delle posizioni individuali
    con  effetto  vincolante,  altresi',  anche  nei  confronti  degli
    acquirenti, ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo
    supplementare   eventualmente   dovuto  -  Possibilita',  per  gli
    interessati di agire avverso  le  determinazioni  dei  bollettini,
    innanzi  all'autorita'  giurisdizionale competente, previa, pero',
    opposizione, con ricorso  documentato,  all'AIMA,  entro  quindici
    giorni  dalla  pubblicazione del bollettino, ricorso da intendersi
    peraltro respinto, in applicazione del silenzio-rigetto, se  entro
    i  successivi trenta giorni non si sara' avuta comunicazione della
    decisione dell'organo adito - Sospensione, fino al 31 marzo  1997,
    della  efficacia delle disposizioni dell'art.  2 del decreto-legge
    n. 727/1994 (convertito, con modificazioni, in legge  n.  46/1995)
    circa  la  facolta'  dei  produttori,  in  caso di contenzioso, di
    avvalersi di una autocertificazione delle produzioni,  e,  a  loro
    volta,  degli acquirenti di farvi richiamo nelle proprie denunce -
    Evidente insussistenza della "straordinaria necessita'"  richiesta
    per  poter  far  ricorso  alla  decretazione  d'urgenza  - Mancata
    previsione di una  partecipazione  regionale,  quanto  meno  nella
    forma  della  richiesta  di  parere,  nel  procedimento,  anche se
    abbreviato  e  incentrato  sull'AIMA,  di  riduzione  delle  quote
    individuali, in contrasto con il principio di leale collaborazione
    tra  Stato  e  regioni  e  con  ingiustificata  compressione delle
    autonomie e competenze regionali - Contestata retroattivita' della
    normativa in ordine al riferimento della stessa alla gia' conclusa
    campagna lattiera 1995-1996, e nell'imposizione del  gia'  scaduto
    termine  del  31  marzo  1996,  in  contrasto  con  i  criteri  di
    programmazione fissati nei regolamenti CEE e con il principio  che
    impone  il controllo e l'indirizzo della produzione a fini sociali
    - Incertezze ed estrema onerosita' per gli operatori derivanti dal
    previsto sistema di impugnazioni, non conciliabili oltretutto  con
    i principi costituzionali del processo amministrativo - Richiamo a
    sentenze  nn.  29/1995,  32/1960, 64 e 183 del 1987, 272 e 302 del
    1988, 87/1996, 520/1995 e ad ordinanza n. 165/1995.
 (D.-L. 16 maggio 1996, n. 260, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4).
 (Cost., artt. 3, 5, 11, 24, 41, 47, 77, 113, 117 e 118).
(GU n.44 del 30-10-1996 )
   Ricorso  della  regione  del  Veneto,  in  persona  del  presidente
 pro-tempore   della   Giunta    regionale,   on.   Giancarlo   Galan,
 rappresentata a difesa, come da delega a margine del  presente  atto,
 ed  in virtu' di deliberazione di g.r. n. 2563 dell'11 giugno 1996 di
 autorizzazione a stare in giudizio, degli avv. proff. Giuseppe Franco
 Ferrari e Massimo Luciani e dell'avv. Romano Morra, ed  elettivamente
 domiciliata  presso lo studio del secondo, in Roma, Lungotevere delle
 Navi n.  30, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri  per  la
 dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale del d.-l. 16 maggio
 1996, n. 260, pubblicato in Gazzetta Ufficiale,  serie  generale,  n.
 113  del  16 maggio 1996, "Regime comunitario di produzione lattiera"
 (all. 1), nel suo insieme, nonche' in specie quanto all'art. 1, primo
 e quarto comma, nella parte in cui si prescrive che i  bollettini  di
 aggiornamento  degli  elenchi dei produttori da pubblicarsi dall'AIMA
 entro il 31 marzo 1996 costituiscono  accertamento  definitivo  delle
 posizioni  individuali,  sostituiscono  ad  ogni effetto i bollettini
 precedentemente pubblicati e vincolano gli acquirenti ai  fini  della
 trattenuta  e  del versamento del prelievo supplementare; all'art. 1,
 secondo  comma, nella parte in cui tale disposizione sospende fino al
 31 marzo 1997 l'efficacia dell'art. 2-bis del d.-l. 23 dicembre 1994,
 n. 727, convertito con modificazioni in legge 24  febbraio  1995,  n.
 46;  all'art.  1,  terzo  comma, nella parte in cui tale disposizione
 introduce  un  sistema  di  ricorsi  estremamente  oneroso  per   gli
 operatori.
   Tranne i punti (n. 3 della parte premessa ai "Motivi") in cui si fa
 cenno al ricorso della regione Lombardia (n. 22/1995) contro la legge
 n.  46/1995, in luogo del ricorso della regione Veneto (n. 23/1995) e
 viceversa, il seguito del testo del ricorso e' perfettamente eguale a
 quello del ricorso pubblicato in precedenza (n. 27 r.r. 1996).
 96C0931