N. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 giugno 1996
N. 28 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 giugno 1996 (della regione Veneto) Agricoltura - Limiti alla produzione lattiera - Modifiche alle disposizioni nazionali per l'applicazione della normativa comunitaria sulle "quote latte" - Reiterazione del d.-l. 15 marzo 1996, n. 124 - Prevista pubblicazione da parte dell'AIMA, entro il 31 marzo 1996, di appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo 1995-96 - Attribuzione a tali bollettini, integralmente sostitutivi di quelli precedenti, della efficacia di accertamento definitivo delle posizioni individuali con effetto vincolante, altresi', anche nei confronti degli acquirenti, ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto - Possibilita', per gli interessati di agire avverso le determinazioni dei bollettini, innanzi all'autorita' giurisdizionale competente, previa, pero', opposizione, con ricorso documentato, all'AIMA, entro quindici giorni dalla pubblicazione del bollettino, ricorso da intendersi peraltro respinto, in applicazione del silenzio-rigetto, se entro i successivi trenta giorni non si sara' avuta comunicazione della decisione dell'organo adito - Sospensione, fino al 31 marzo 1997, della efficacia delle disposizioni dell'art. 2 del decreto-legge n. 727/1994 (convertito, con modificazioni, in legge n. 46/1995) circa la facolta' dei produttori, in caso di contenzioso, di avvalersi di una autocertificazione delle produzioni, e, a loro volta, degli acquirenti di farvi richiamo nelle proprie denunce - Evidente insussistenza della "straordinaria necessita'" richiesta per poter far ricorso alla decretazione d'urgenza - Mancata previsione di una partecipazione regionale, quanto meno nella forma della richiesta di parere, nel procedimento, anche se abbreviato e incentrato sull'AIMA, di riduzione delle quote individuali, in contrasto con il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni e con ingiustificata compressione delle autonomie e competenze regionali - Contestata retroattivita' della normativa in ordine al riferimento della stessa alla gia' conclusa campagna lattiera 1995-1996, e nell'imposizione del gia' scaduto termine del 31 marzo 1996, in contrasto con i criteri di programmazione fissati nei regolamenti CEE e con il principio che impone il controllo e l'indirizzo della produzione a fini sociali - Incertezze ed estrema onerosita' per gli operatori derivanti dal previsto sistema di impugnazioni, non conciliabili oltretutto con i principi costituzionali del processo amministrativo - Richiamo a sentenze nn. 29/1995, 32/1960, 64 e 183 del 1987, 272 e 302 del 1988, 87/1996, 520/1995 e ad ordinanza n. 165/1995. (D.-L. 16 maggio 1996, n. 260, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4). (Cost., artt. 3, 5, 11, 24, 41, 47, 77, 113, 117 e 118).(GU n.44 del 30-10-1996 )
Ricorso della regione del Veneto, in persona del presidente pro-tempore della Giunta regionale, on. Giancarlo Galan, rappresentata a difesa, come da delega a margine del presente atto, ed in virtu' di deliberazione di g.r. n. 2563 dell'11 giugno 1996 di autorizzazione a stare in giudizio, degli avv. proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani e dell'avv. Romano Morra, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del d.-l. 16 maggio 1996, n. 260, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 113 del 16 maggio 1996, "Regime comunitario di produzione lattiera" (all. 1), nel suo insieme, nonche' in specie quanto all'art. 1, primo e quarto comma, nella parte in cui si prescrive che i bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori da pubblicarsi dall'AIMA entro il 31 marzo 1996 costituiscono accertamento definitivo delle posizioni individuali, sostituiscono ad ogni effetto i bollettini precedentemente pubblicati e vincolano gli acquirenti ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare; all'art. 1, secondo comma, nella parte in cui tale disposizione sospende fino al 31 marzo 1997 l'efficacia dell'art. 2-bis del d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni in legge 24 febbraio 1995, n. 46; all'art. 1, terzo comma, nella parte in cui tale disposizione introduce un sistema di ricorsi estremamente oneroso per gli operatori.
Tranne i punti (n. 3 della parte premessa ai "Motivi") in cui si fa cenno al ricorso della regione Lombardia (n. 22/1995) contro la legge n. 46/1995, in luogo del ricorso della regione Veneto (n. 23/1995) e viceversa, il seguito del testo del ricorso e' perfettamente eguale a quello del ricorso pubblicato in precedenza (n. 27 r.r. 1996). 96C0931