N. 29 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 giugno 1996
N. 29 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 giugno 1996 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Sanita' pubblica - Sanzioni amministrative - Applicazione in materia di igiene e sanita' pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria - Sostituzione dell'art. 4, legge regionale 14 aprile 1983, n. 11, dichiarato illegittimo con sentenza n. 375 del 1993, nella parte in cui individuava quale organo territorialmente competente a ricevere il rapporto e a irrogare la sanzione il sindaco del comune nel cui territorio la violazione e' stata accertata, anziche' del comune in cui la violazione e' stata commessa - Previsione, nella nuova normativa, della competenza del sindaco del comune nel cui territorio la violazione e' stata commessa ma con contestuale statuizione che "per luogo della violazione deve intendersi quello nel quale e' stata accertata" - Deviazione dai principi stabiliti in materia dall'art. 17, comma quinto, legge n. 689 del 1981 e dall'art. 4 della legge della stessa regione n. 45 del 1982 - Genesi della norma da inesatta interpretazione della pronuncia delle sez. un. della Cassazione n. 4131 del 1988 - Irrazionalita' - Violazione dei limiti della potesta' legislativa regionale. (Legge regione Liguria 28 maggio 1996). (Cost., artt. 3, 97 e 117).(GU n.44 del 30-10-1996 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato contro il presidente della giunta della regione Liguria per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. unico della legge della regione Liguria riapprovata il 28 maggio 1996, recante "modifiche alla legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanita' pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria)", in relazione agli art. 3, 97 e 117 della Costituzione, nella parte in cui, dettando un nuovo testo dell'art. 4 della predetta legge n. 11/1983, al secondo comma di tale testo dispone che "per luogo di commissione della violazione deve intendersi quello nel quale essa e' stata accertata". 1. - Con sentenza 14 ottobre 1993 n. 375 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 legge reg. Liguria 14 aprile 1983 n. 11 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e di sanita' pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria), nella parte in cui individua quale organo competente all'esercizio delle funzioni di cui alla legge reg. 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essi individuati, delegati o subdelegati) il sindaco del comune nel cui territorio la violazione e' stata accertata anziche' il sindaco del comune in cui la violazione e' stata commessa. Ha osservato la Corte che il legislatore regionale non puo' sottrarsi all'osservanza di principi fondamentali posti dal legislatore statale, ai sensi dell'art. 117 Cost., e, in tema di sanzioni amministrative, l'art. 17 legge 24 novembre 1981 n. 689, - nel disporre al quinto comma che "l'ufficio territorialmente competente (a ricevere il rapporto sulla violazione e a irrogare la sanzione) e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione" -, introduce un principio sugli uffici territorialmente competenti che vincola il legislatore regionale, anche a salvaguardia del buon andamento dell'azione amministrativa. "La disposizione di cui all'rt. 4 legge reg. n. 11/83 - ha proseguito la Corte - incongruamente derogando alla legge generale sull'applicazione delle sanzioni amministrative (art. 7, ultimo comma, legge reg. 2 dicembre 1982 n. 45), introduce un elemento di contraddittorieta' nella stessa legislazione della regione, e va dunque censurato anche alla luce del canone di razionalita'". 2. - La legge regionale indicata in epigrafe provvede alla sostituzione dell'art. 4 della suddetta legge 11/1983, il cui nuovo testo nel primo comma dispone che determinate funzioni concernenti sanzioni amministrative sono esercitate dal sindaco del comune nel cui territorio e' stata commessa la violazione e nel secondo comma dispone che "per luogo di commissione della violazione deve intendersi quello nel quale essa e' stata accertata". Si legge nella relazione illlustrativa al disegno di legge regionale che la ratio dell'art. 4 della legge regionale 11/1983 (nel testo originario) andava ricercata nella esigenza di individuare con precisione il luogo della commissione della violazione, luogo che il legislatore regionale aveva ritenuto dover conincidere con il luogo dell'accertamento. Questa esigenza sarebbe stata individuata anche dalla Corte di cassazione, che, con sentenza Sez. Un. civ. 17 giugno 1988 n. 4131, ha ritenuto che il luogo della commissione di una violazione amministrativa non puo' essere che quello che nel quale la stessa e' stata accertata: la legge 689/81, sulle sanzioni amministrative, demandando a determinati organi il compito di provvedere all'accertamento della violazione e alla contestazione immediata o alla notifica degli estremi della violazione, individuata secondo le circostanze di tempo e di luogo accertate, evidenzierebbe, secondo la suprema Corte, che non vi puo' essere accertamento della violaizone se non da parte di quegli organi e che, in definitiva, essa non puo' ritenersi commessa se non nel tempo e nel luogo risultanti da quell'accertamento. Di conseguenza - prosegue la relazione al disegno di legge regionale - la sentenza 375/93 della Corte costituzionale ha solo evidenziato un elemento di contraddittorieta' formale fra il testo dell'art. 4 della legge reg. 11/1983 e quelli dell'art. 7 della legge reg. 45/1982 e dell'art. 17, comma quinto, legge nazionale 689/81, contraddittorieta' che verrebbe ora eliminata, con il nuovo testo dell'art. 4 della legge reg. 11/1893, che esplicitamente indica quale e' il luogo della commissione della violazione, identificandolo con quello dell'accertamento della stessa, secondo una logica tesa ad evitare che l'organo amministrativo sia costretto ad effettuare accertamenti per individuare il luogo della commissione della violazione che invece, giusta l'insegnamento della Corte di cassazione, gia' risulta "in ogni caso ed esclusivamente" dall'accertamento. 3. - Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 11/1983, cosi' come riformulato dalla legge regionale indicata in epigrafe, ripropone i vizi di legittimita' costituzionale gia' denunciati per il precedente testo dell'art. 4, in relazione agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione. La nuova formulazione non adegua certo il testo normativo alla pronuncia della Corte costituzionale, ma si pone in contrasto in essa, limitandone la portata al lume di una errata interpretazione di una sentenza della Corte di cassazione. La Corte di cassazione, invero, con la pronuncia Sez. Un. 4131/1988 non ha affatto inteso limitare il principio, sancito dal quinto comma dell'art. 17 della legge 689/1981, secondo cui l'ufficio territorialmente competente a ricevere il rapporto per un illelcito amministrativo e all'irrogazione della relativa sanzione "e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione". Essa ha solo vuluto precisare, magari con una formulazione che puo' avere ingenerato una qualche generalizzazione, che in caso di una violazione a carattere permanente (si trattava della circolazione, senza la relativa carta abilitante, di autoveicolo che, prima di essere fermato da un organo di polizia nel territorio di una certa provincia, aveva certamente percorso nelle stesse condizioni di difetto il territorio di qualche altra provincia) il luogo di commissione non puo' essere identificato se non nel luogo dell'accertamento, non potendosi estendere le regole del codice di procedura penale in una materia che ha caratteristiche diverse e non potendosi imporre all'autorita' amministrativa una ricerca, invero troppo laboriosa, del luogo in cui sarebbe iniziata la commissione dell'illecito. Tutto cio' non intacca certo il principio secondo cui la competenza all'irrogazione della sanzione spetta pur sempre all'autorita' del luogo di commissione dell'illecito, che non coincide sempre e necessariamente con il luogo dell'accertamento. Proprio in relazione agli illeciti nel campo dell'igiene e della sanita', non puo' non aver rilievo, ad esempio, il luogo della produzione per l'illecito commesso dal produttore, che ben puo' essere diverso dal luogo dell'accertamento della violazione. Il nuovo testo normativo regionale, quindi, si pone ancora una volta in contrasto con l'art. 17, comma quinto, della legge n. 689/1981, nonche' con l'art. 7, ultimo comma della legge reg. n. 45/1982, donde la sua illegittimita' costituzionale in relazione all'art. 117 e agli artt. 3 e 97 Cost. 4. - Per gli esposti motivi il Presidente del Consiglio dei Ministri ricorrente chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. unico della legge della regione Liguria indicata in epigrafe nella parte in cui, sostituendo l'rt. 4 della legge regionale 11/1983, al secondo comma del nuovo testo dispone che "per luogo di commissione della violazione deve intendersi quello nel quale essa e' stata accertata".
Saranno depositati: il testo originario e quello riapprovato dalla legge impugnata con relativa relazione; il provvedimento di rinvio e la delibera 14 giugno 1996 del Consiglio dei Ministri. Roma, addi' 17 giugno 1996 Avvocato dello Stato: Fiumara 96C0979