N. 29 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 giugno 1996

                                 N. 29
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositato  in
 cancelleria  il  24  giugno  1996  (del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri)
 Sanita' pubblica - Sanzioni amministrative - Applicazione in  materia
    di  igiene  e sanita' pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia
    veterinaria - Sostituzione dell'art. 4, legge regionale 14  aprile
    1983,  n. 11, dichiarato illegittimo con sentenza n. 375 del 1993,
    nella parte  in  cui  individuava  quale  organo  territorialmente
    competente  a  ricevere  il  rapporto  e a irrogare la sanzione il
    sindaco del comune nel  cui  territorio  la  violazione  e'  stata
    accertata,  anziche'  del  comune  in  cui  la violazione e' stata
    commessa - Previsione, nella nuova normativa, della competenza del
    sindaco del comune nel  cui  territorio  la  violazione  e'  stata
    commessa  ma  con  contestuale  statuizione  che  "per luogo della
    violazione deve intendersi quello nel quale e' stata accertata"  -
    Deviazione  dai  principi stabiliti in materia dall'art. 17, comma
    quinto, legge n. 689 del 1981 e  dall'art.  4  della  legge  della
    stessa  regione  n.  45  del 1982 - Genesi della norma da inesatta
    interpretazione della pronuncia delle sez. un. della Cassazione n.
    4131 del 1988 -  Irrazionalita'  -  Violazione  dei  limiti  della
    potesta' legislativa regionale.
 (Legge regione Liguria 28 maggio 1996).
 (Cost., artt. 3, 97 e 117).
(GU n.44 del 30-10-1996 )
   Ricorso  del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui  uffici  in
 Roma,  via  dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato contro il presidente
 della  giunta  della  regione  Liguria  per   la   dichiarazione   di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  unico  della  legge  della
 regione Liguria riapprovata il 28  maggio  1996,  recante  "modifiche
 alla  legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (norme per l'applicazione
 delle sanzioni amministrative  pecuniarie  in  materia  di  igiene  e
 sanita'  pubblica,  vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria)",
 in relazione agli art. 3, 97 e 117 della Costituzione, nella parte in
 cui, dettando un nuovo testo dell'art.  4  della  predetta  legge  n.
 11/1983,  al  secondo  comma  di tale testo dispone che "per luogo di
 commissione della violazione deve intendersi quello nel quale essa e'
 stata accertata".
   1. - Con sentenza 14 ottobre 1993 n. 375 la Corte costituzionale ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  4  legge  reg.
 Liguria 14 aprile 1983 n. 11 (norme per l'applicazione delle sanzioni
 amministrative pecuniarie in materia di igiene e di sanita' pubblica,
 vigilanza  sulle  farmacie e polizia veterinaria), nella parte in cui
 individua quale organo competente all'esercizio delle funzioni di cui
 alla legge reg. 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle
 sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione  o  di
 enti  da  essi  individuati,  delegati  o subdelegati) il sindaco del
 comune nel cui territorio la violazione e' stata  accertata  anziche'
 il sindaco del comune in cui la violazione e' stata commessa.
   Ha  osservato  la  Corte  che  il  legislatore  regionale  non puo'
 sottrarsi  all'osservanza  di   principi   fondamentali   posti   dal
 legislatore  statale,  ai  sensi  dell'art.  117 Cost., e, in tema di
 sanzioni amministrative, l'art. 17 legge 24 novembre 1981 n.  689,  -
 nel   disporre   al  quinto  comma  che  "l'ufficio  territorialmente
 competente (a ricevere il rapporto sulla violazione e a  irrogare  la
 sanzione) e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione"
 -,  introduce  un  principio sugli uffici territorialmente competenti
 che vincola il legislatore regionale, anche a salvaguardia  del  buon
 andamento  dell'azione  amministrativa.    "La  disposizione  di  cui
 all'rt.  4  legge  reg.  n.  11/83  -  ha  proseguito  la   Corte   -
 incongruamente  derogando alla legge generale sull'applicazione delle
 sanzioni amministrative (art. 7, ultimo comma, legge reg. 2  dicembre
 1982 n. 45), introduce un elemento di contraddittorieta' nella stessa
 legislazione della regione, e va dunque censurato anche alla luce del
 canone di razionalita'".
   2.  -  La  legge  regionale  indicata  in  epigrafe  provvede  alla
 sostituzione dell'art. 4 della suddetta legge 11/1983, il  cui  nuovo
 testo  nel  primo  comma dispone che determinate funzioni concernenti
 sanzioni amministrative sono esercitate dal sindaco  del  comune  nel
 cui  territorio  e'  stata commessa la violazione e nel secondo comma
 dispone  che  "per  luogo  di  commissione  della   violazione   deve
 intendersi quello nel quale essa e' stata accertata".
   Si   legge  nella  relazione  illlustrativa  al  disegno  di  legge
 regionale che la ratio dell'art. 4 della legge regionale 11/1983 (nel
 testo originario) andava ricercata nella esigenza di individuare  con
 precisione  il luogo della commissione della violazione, luogo che il
 legislatore regionale aveva ritenuto dover conincidere con  il  luogo
 dell'accertamento.    Questa esigenza sarebbe stata individuata anche
 dalla Corte di cassazione, che, con sentenza Sez. Un. civ. 17  giugno
 1988  n.  4131,  ha  ritenuto  che  il luogo della commissione di una
 violazione amministrativa non puo' essere che quello che nel quale la
 stessa  e'  stata  accertata:    la  legge  689/81,  sulle   sanzioni
 amministrative,   demandando  a  determinati  organi  il  compito  di
 provvedere all'accertamento della  violazione  e  alla  contestazione
 immediata o alla notifica degli estremi della violazione, individuata
 secondo le circostanze di tempo e di luogo accertate, evidenzierebbe,
 secondo  la  suprema Corte, che non vi puo' essere accertamento della
 violaizone se non da parte di quegli organi  e  che,  in  definitiva,
 essa  non  puo'  ritenersi  commessa  se  non  nel  tempo e nel luogo
 risultanti da quell'accertamento.
   Di  conseguenza  -  prosegue  la  relazione  al  disegno  di  legge
 regionale  -  la sentenza   375/93 della Corte costituzionale ha solo
 evidenziato un elemento di contraddittorieta' formale  fra  il  testo
 dell'art.    4  della  legge  reg. 11/1983 e quelli dell'art. 7 della
 legge reg.  45/1982 e dell'art. 17,  comma  quinto,  legge  nazionale
 689/81,  contraddittorieta'  che verrebbe ora eliminata, con il nuovo
 testo dell'art. 4 della legge reg. 11/1893, che esplicitamente indica
 quale e' il luogo della commissione della violazione, identificandolo
 con quello dell'accertamento della stessa, secondo una logica tesa ad
 evitare che  l'organo  amministrativo  sia  costretto  ad  effettuare
 accertamenti   per  individuare  il  luogo  della  commissione  della
 violazione  che  invece,  giusta  l'insegnamento   della   Corte   di
 cassazione,   gia'   risulta   "in   ogni   caso  ed  esclusivamente"
 dall'accertamento.
   3. - Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 11/1983,
 cosi' come riformulato dalla legge regionale  indicata  in  epigrafe,
 ripropone  i  vizi di legittimita' costituzionale gia' denunciati per
 il precedente testo dell'art. 4, in relazione agli artt. 3, 97 e  117
 della  Costituzione.  La nuova formulazione non adegua certo il testo
 normativo alla pronuncia della Corte costituzionale, ma  si  pone  in
 contrasto  in  essa,  limitandone  la  portata  al lume di una errata
 interpretazione di una sentenza della Corte di cassazione.
   La Corte di cassazione, invero, con la pronuncia Sez. Un. 4131/1988
 non ha affatto inteso limitare il principio, sancito dal quinto comma
 dell'art.  17   della   legge   689/1981,   secondo   cui   l'ufficio
 territorialmente  competente  a ricevere il rapporto per un illelcito
 amministrativo e all'irrogazione della relativa sanzione  "e'  quello
 del  luogo  in  cui  e'  stata  commessa la violazione". Essa ha solo
 vuluto  precisare,  magari  con  una  formulazione  che  puo'   avere
 ingenerato   una   qualche  generalizzazione,  che  in  caso  di  una
 violazione a carattere permanente (si  trattava  della  circolazione,
 senza  la  relativa  carta  abilitante,  di autoveicolo che, prima di
 essere fermato da un organo di polizia nel territorio  di  una  certa
 provincia,  aveva  certamente  percorso  nelle  stesse  condizioni di
 difetto il  territorio  di  qualche  altra  provincia)  il  luogo  di
 commissione   non   puo'   essere   identificato  se  non  nel  luogo
 dell'accertamento, non potendosi estendere le regole  del  codice  di
 procedura  penale in una materia che ha caratteristiche diverse e non
 potendosi imporre all'autorita' amministrativa  una  ricerca,  invero
 troppo  laboriosa,  del  luogo in cui sarebbe iniziata la commissione
 dell'illecito.
   Tutto cio' non intacca certo il principio secondo cui la competenza
 all'irrogazione della sanzione spetta pur  sempre  all'autorita'  del
 luogo  di  commissione  dell'illecito,  che  non  coincide  sempre  e
 necessariamente con il luogo dell'accertamento. Proprio in  relazione
 agli  illeciti  nel  campo  dell'igiene e della sanita', non puo' non
 aver rilievo, ad esempio, il luogo della  produzione  per  l'illecito
 commesso  dal  produttore,  che  ben  puo'  essere  diverso dal luogo
 dell'accertamento della violazione.
   Il nuovo testo normativo regionale,  quindi,  si  pone  ancora  una
 volta  in  contrasto  con  l'art.  17,  comma  quinto, della legge n.
 689/1981, nonche' con l'art. 7, ultimo  comma  della  legge  reg.  n.
 45/1982,  donde  la  sua  illegittimita'  costituzionale in relazione
 all'art. 117 e agli artt. 3 e 97 Cost.
   4. - Per  gli  esposti  motivi  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri   ricorrente  chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. unico  della  legge  della  regione  Liguria
 indicata  in  epigrafe  nella parte in cui, sostituendo l'rt. 4 della
 legge regionale 11/1983, al secondo comma del nuovo testo dispone che
 "per luogo di commissione della violazione deve intendersi quello nel
 quale essa e' stata accertata".
   Saranno  depositati: il testo originario e quello riapprovato dalla
 legge impugnata con relativa relazione; il provvedimento di rinvio  e
 la delibera 14 giugno 1996 del Consiglio dei Ministri.
     Roma, addi' 17 giugno 1996
                     Avvocato dello Stato: Fiumara
 96C0979