N. 1187 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 settembre 1996
N. 1187 Ordinanza emessa il 9 settembre 1996 dalla corte d'appello di Salerno sull'istanza proposta da Patriarca Francesco Processo penale - Udienza preliminare - Giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilita' del medesimo giudice a partecipare a detta udienza - Omessa previsione - Disparita' di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa e della garanzia costituzionale di imparzialita' del giudice. (C.P.P. 1988, art. 34, comma 2). (Cost., artt. 3, 24 e 25).(GU n.44 del 30-10-1996 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunziato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 7 giugno 1996 nel procedimento camerale n. 64/96 avente ad oggetto l'istanza di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Salerno. Premesso che in data 18 aprile 1996 Patriarca Francesco depositava dichiarazione di ricusazione nei confronti del dott. Giovanni Pentagallo, giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Salerno, motivata dal fatto che nel medesimo procedimento penale lo stesso magistrato, quale giudice per le indagini preliminari, aveva emesso nei suoi confronti ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, eccependo, in subordine, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, n. 2 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; Ritenuta l'ammissibilita' dell'istanza in quanto proposta dall'imputato nei termini e con le forme dell'art. 38 c.p.p. (la dichiarazione di ricusazione e' stata presentata dal Patriarca il 18 aprile 1996 quando il procedimento era stato fissato per il giorno successivo a seguito di rinvio dall'udienza del 10 aprile 1996 alla quale l'imputato non era comparso perche' impedito); O s s e r v a
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1186/1996). 96C1619