N. 1187 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 settembre 1996

                                N. 1187
  Ordinanza  emessa  il  9  settembre  1996  dalla  corte d'appello di
 Salerno sull'istanza proposta da Patriarca Francesco
 Processo penale - Udienza  preliminare  -  Giudice  per  le  indagini
    preliminari  che abbia disposto una misura cautelare personale nei
    confronti dell'imputato - Incompatibilita' del medesimo giudice  a
    partecipare  a  detta  udienza - Omessa previsione - Disparita' di
    trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa  e  della
    garanzia costituzionale di imparzialita' del giudice.
 (C.P.P. 1988, art. 34, comma 2).
 (Cost., artt. 3, 24 e 25).
(GU n.44 del 30-10-1996 )
                          LA CORTE D'APPELLO
   Ha  pronunziato  la seguente ordinanza a scioglimento della riserva
 formulata all'udienza del 7 giugno 1996 nel procedimento camerale  n.
 64/96   avente  ad  oggetto  l'istanza  di  ricusazione  del  giudice
 dell'udienza preliminare del tribunale di Salerno.
   Premesso che in data 18 aprile 1996 Patriarca Francesco  depositava
 dichiarazione   di  ricusazione  nei  confronti  del  dott.  Giovanni
 Pentagallo,  giudice  dell'udienza  preliminare  del   tribunale   di
 Salerno,  motivata  dal fatto che nel medesimo procedimento penale lo
 stesso magistrato, quale giudice per le indagini  preliminari,  aveva
 emesso   nei   suoi  confronti  ordinanza  applicativa  della  misura
 cautelare  della  custodia  in  carcere,  eccependo,  in   subordine,
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  n.  2 c.p.p., nella
 parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza
 preliminare del giudice per le  indagini  preliminari  che  abbia  in
 precedenza  applicato  una  misura  cautelare personale nei confronti
 dell'imputato;
   Ritenuta   l'ammissibilita'   dell'istanza   in   quanto   proposta
 dall'imputato  nei  termini  e  con  le forme dell'art. 38 c.p.p. (la
 dichiarazione di ricusazione e' stata presentata dal Patriarca il  18
 aprile  1996  quando  il procedimento era stato fissato per il giorno
 successivo a seguito di rinvio dall'udienza del 10 aprile  1996  alla
 quale l'imputato non era comparso perche' impedito);
                             O s s e r v a
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 1186/1996).
 96C1619