N. 1188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 1996

                                N. 1188
  Ordinanza  emessa  il 28 giugno 1996 dalla corte militare d'appello,
 sezione distaccata di Verona nel  procedimento  penale  a  carico  di
 Dellanoce Christian
 Reati  militari  -  Rifiuto  del  servizio  militare  per  motivi  di
    coscienza - Adempimento del servizio militare a seguito di rigetto
    della domanda di  ammissione  al  servizio  sostitutivo  civile  o
    militare  non  armato  -  Dedotta  mancata  previsione quale causa
    estintiva del reato - Disparita' di trattamento rispetto a  quanto
    previsto  nel  caso di accoglimento della domanda di ammissione al
    servizio   sostitutivo    civile    -    Incidenza    sull'obbligo
    costituzionale di difesa della Patria.
 (Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, ultimo comma).
 (Cost., artt. 3 e 52, primo comma).
(GU n.44 del 30-10-1996 )
                      LA CORTE MILITARE D'APPELLO
   Ha  pronunciato  in  camera  di consiglio la seguente ordinanza nel
 procedimento penale a carico di Dellanoce Christian, nato il 3 agosto
 1975 a  Milano.  Atto  nas.  n.  804R7/Pisa,  ivi  residente  in  via
 Alessandro  Astesani  n.  45.  Recluta  all'85  rgt. ftr. "Verona" in
 Montorio V.se, transitato nella f.a. del d.m. di Milano. Incensurato,
 libero, in seguito all'appello  proposto  dal  difensore  avverso  la
 sentenza in data 5 marzo 1996 del t.m. di Verona.
                             O s s e r v a
   Nel  giudizio  di appello a carico di Dellanoce Christian, imputato
 del reato di cui all'art. 8, secondo comma, della legge  15  dicembre
 1972,  n.  772,  e'  emerso che il giovane, dopo aver rifiutato il 15
 febbraio 1995 il servizio  militare  adducendo  motivi  di  carattere
 etico-morale  quale  obiettore di coscienza, chiedeva l'ammissione al
 servizio sostitutivo civile non  concessa dal Ministero della  difesa
 e,  quindi,  a  fronte  di tale diniego, si induceva ad accorrere sub
 signis il 12 giugno 1996 per la prestazione del servizio militare  di
 leva, venendo incorporato.
   Il  p.g.  militare  -  non  ritenendo  evidetemente  vincolante  la
 motivazione dell'ordinanza n. 440/1989 della Corte  costituzionale  -
 ha  chiesto  la  conferma  della  condanna dell'imputato per il reato
 ascrittogli.
   Cio' posto, rileva la Corte che l'art.  8  della  legge  citata,  a
 fronte del comportamento criminoso tenuto da chi, avendo rifiutato il
 servizio  militare  di  leva per motivi di coscienza (art. 8, secondo
 comma), presenti domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile
 o militare non armato,  assicura,  in  caso  di  accoglimento,  della
 domanda  e  qualora  non  sia  gia' intervenuta sentenza di condanna,
 l'estinzione del reato, con l'evidente  finalita'  di  incentivare  e
 favorire   l'adempimento  dell'obbligo  costituzionalmente  garantito
 della difesa della Patria, che anche il servizio sostitutivo civile -
 si ritiene - soddisfi.
   Tuttavia, l'analogo effetto dell'estinzione del reato non consegue,
 in base al citato art. 8 ultimo comma, nel caso in  cui  il  soggetto
 dopo  l'esplicitato  rifiuto  per  motivi  di  coscienza, si decida a
 presentare domanda di incorporazione per la prestazione del  servizio
 militare   di   leva,   che   la  legge  considera  modo  tipicamente
 satisfattorio del dovere di cui all'art. 52 della Costituzione.
   E  cio'  vale anche, nell'ipotesi in cui, come quella di specie, il
 soggetto maturi la convinzione di assolvere il servizio militare dopo
 la reiezione della domanda  di  ammissione  al  servizio  sostitutivo
 civile.
   Invero,  seppure  l'art. 8 quinto comma prevede che  "l'imputato ed
 il condannato ai sensi del secondo  comma  possano  fare  domanda  di
 essere  arruolati  nelle forze armate", non vi e' alcuna disposizione
 che  colleghi  all'avvenuto  accoglimento   della   domanda   (o   ad
 equipollente comportamento concludente dell'AM) conseguenze estintive
 rispetto al commesso reato.
   D'altronde,  la  tesi  secondo  cui  la  causa di estinzione di cui
 all'art.  8 ultimo comma possa estendersi in  via  interpretativa  al
 caso  in  esame,  puo'  determinare  differenti  soluzioni  sul piano
 giurisprudenziale, attesa l'eterogeneita' delle situazioni  collegate
 a fatti ed a condotte non riconducibili a medesimo denominatore.
   Per   quanto  sopra  si  ravvisa  un'ingiustificata  disparita'  di
 trattamento tra il soggetto che, dopo il compimento del reato di  cui
 all'art.    8  secondo comma, avendo chiesto l'ammissione al servizio
 sostitutivo  civile,  ottiene  la  liberatoria   conseguenza   penale
 dell'estinzione del reato, rispetto a quello che, pur avendo commesso
 lo  stesso  reato,  pure  adempia  l'obbligo  principale  di prestare
 servizio militare armato ma non possa  ottenere  proscioglimento  per
 specifica causa estintiva.
   L'irrazionalita'  dell'art.  8  ultimo  comma si manifesta pertanto
 nella previsione di un trattamento penale piu' vantaggioso  a  favore
 di  chi  adempi  l'obbligo  alternativo alla prestazione del servizio
 militare, rispetto a chi proprio tale dovere realizzi.
   Di qui l'evidente contrasto dell'art. 8 ultimo  comma  della  legge
 citata con l'art. 3 della Costituzione.
   Sotto   altro  profilo,  si  deve  rilevare  che  tale  trattamento
 deteriore non incentiva il soggetto a prestare il servizio militare -
 e quindi a contribuire all'obbligo  costituzionale  di  difesa  della
 Patria  (art.  52, primo comma, della Costituzione) - dal momento che
 al ravvedimento consistente nell'adempiere all'obbligo  del  servizio
 militare non e' collegato l'effetto estintivo del commesso reato.
   Per  le  esposte  ragioni,  questa Corte ritiene di dover sollevare
 questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  8  ultimo  comma
 della  legge  n.  772/1972 nella parte in cui non prevede, come causa
 estintiva del reato,  di  cui  al  secondo  comma,  l'assunzione  del
 servizio  armato, a seguito di rigetto della domanda di ammissione al
 servizio civile o militare non armato, in relazione agli  artt.  3  e
 52, primo comma della Costituzione.
   La  rilevanza  della  prospettata  questione  nel caso di specie e'
 ravvisabile nell'effetto estintivo, rispetto al commesso  reato,  che
 conseguerebbe     in     dipendenza     della     dichiarazione    di
 incostituzionalita' dell'art. 8 ultimo comma, in parte de qua.
                                P. Q. M.
   Letto l'art. 23 della legge  11  marzo  1953  n.  87  dichiara  non
 manifestamente   infondata  e  rilevante  nel  presente  giudizio  la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8,  ultimo  comma,
 della  legge  15  dicembre 1972 n. 772 nella parte in cui non prevede
 come causa estintiva del reato  l'assunzione  del  servizio  militare
 armato  a  seguito di rigetto della domanda di ammissione al servizio
 civile o militare non armato, in relazione agli artt. 3 e  52,  primo
 comma, della Costituzione;
   Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
   Dispone  la  notifica dell'ordinanza alle parti e al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due  rami
 del Parlamento.
     Verona, addi' 28 giugno 1996
                         Il presidente: Diana
                                           Il giudice estensore: Block
 96C1620