N. 1188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 1996
N. 1188 Ordinanza emessa il 28 giugno 1996 dalla corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona nel procedimento penale a carico di Dellanoce Christian Reati militari - Rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza - Adempimento del servizio militare a seguito di rigetto della domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile o militare non armato - Dedotta mancata previsione quale causa estintiva del reato - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto nel caso di accoglimento della domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile - Incidenza sull'obbligo costituzionale di difesa della Patria. (Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, ultimo comma). (Cost., artt. 3 e 52, primo comma).(GU n.44 del 30-10-1996 )
LA CORTE MILITARE D'APPELLO Ha pronunciato in camera di consiglio la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Dellanoce Christian, nato il 3 agosto 1975 a Milano. Atto nas. n. 804R7/Pisa, ivi residente in via Alessandro Astesani n. 45. Recluta all'85 rgt. ftr. "Verona" in Montorio V.se, transitato nella f.a. del d.m. di Milano. Incensurato, libero, in seguito all'appello proposto dal difensore avverso la sentenza in data 5 marzo 1996 del t.m. di Verona. O s s e r v a Nel giudizio di appello a carico di Dellanoce Christian, imputato del reato di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e' emerso che il giovane, dopo aver rifiutato il 15 febbraio 1995 il servizio militare adducendo motivi di carattere etico-morale quale obiettore di coscienza, chiedeva l'ammissione al servizio sostitutivo civile non concessa dal Ministero della difesa e, quindi, a fronte di tale diniego, si induceva ad accorrere sub signis il 12 giugno 1996 per la prestazione del servizio militare di leva, venendo incorporato. Il p.g. militare - non ritenendo evidetemente vincolante la motivazione dell'ordinanza n. 440/1989 della Corte costituzionale - ha chiesto la conferma della condanna dell'imputato per il reato ascrittogli. Cio' posto, rileva la Corte che l'art. 8 della legge citata, a fronte del comportamento criminoso tenuto da chi, avendo rifiutato il servizio militare di leva per motivi di coscienza (art. 8, secondo comma), presenti domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile o militare non armato, assicura, in caso di accoglimento, della domanda e qualora non sia gia' intervenuta sentenza di condanna, l'estinzione del reato, con l'evidente finalita' di incentivare e favorire l'adempimento dell'obbligo costituzionalmente garantito della difesa della Patria, che anche il servizio sostitutivo civile - si ritiene - soddisfi. Tuttavia, l'analogo effetto dell'estinzione del reato non consegue, in base al citato art. 8 ultimo comma, nel caso in cui il soggetto dopo l'esplicitato rifiuto per motivi di coscienza, si decida a presentare domanda di incorporazione per la prestazione del servizio militare di leva, che la legge considera modo tipicamente satisfattorio del dovere di cui all'art. 52 della Costituzione. E cio' vale anche, nell'ipotesi in cui, come quella di specie, il soggetto maturi la convinzione di assolvere il servizio militare dopo la reiezione della domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile. Invero, seppure l'art. 8 quinto comma prevede che "l'imputato ed il condannato ai sensi del secondo comma possano fare domanda di essere arruolati nelle forze armate", non vi e' alcuna disposizione che colleghi all'avvenuto accoglimento della domanda (o ad equipollente comportamento concludente dell'AM) conseguenze estintive rispetto al commesso reato. D'altronde, la tesi secondo cui la causa di estinzione di cui all'art. 8 ultimo comma possa estendersi in via interpretativa al caso in esame, puo' determinare differenti soluzioni sul piano giurisprudenziale, attesa l'eterogeneita' delle situazioni collegate a fatti ed a condotte non riconducibili a medesimo denominatore. Per quanto sopra si ravvisa un'ingiustificata disparita' di trattamento tra il soggetto che, dopo il compimento del reato di cui all'art. 8 secondo comma, avendo chiesto l'ammissione al servizio sostitutivo civile, ottiene la liberatoria conseguenza penale dell'estinzione del reato, rispetto a quello che, pur avendo commesso lo stesso reato, pure adempia l'obbligo principale di prestare servizio militare armato ma non possa ottenere proscioglimento per specifica causa estintiva. L'irrazionalita' dell'art. 8 ultimo comma si manifesta pertanto nella previsione di un trattamento penale piu' vantaggioso a favore di chi adempi l'obbligo alternativo alla prestazione del servizio militare, rispetto a chi proprio tale dovere realizzi. Di qui l'evidente contrasto dell'art. 8 ultimo comma della legge citata con l'art. 3 della Costituzione. Sotto altro profilo, si deve rilevare che tale trattamento deteriore non incentiva il soggetto a prestare il servizio militare - e quindi a contribuire all'obbligo costituzionale di difesa della Patria (art. 52, primo comma, della Costituzione) - dal momento che al ravvedimento consistente nell'adempiere all'obbligo del servizio militare non e' collegato l'effetto estintivo del commesso reato. Per le esposte ragioni, questa Corte ritiene di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 ultimo comma della legge n. 772/1972 nella parte in cui non prevede, come causa estintiva del reato, di cui al secondo comma, l'assunzione del servizio armato, a seguito di rigetto della domanda di ammissione al servizio civile o militare non armato, in relazione agli artt. 3 e 52, primo comma della Costituzione. La rilevanza della prospettata questione nel caso di specie e' ravvisabile nell'effetto estintivo, rispetto al commesso reato, che conseguerebbe in dipendenza della dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 8 ultimo comma, in parte de qua.
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, ultimo comma, della legge 15 dicembre 1972 n. 772 nella parte in cui non prevede come causa estintiva del reato l'assunzione del servizio militare armato a seguito di rigetto della domanda di ammissione al servizio civile o militare non armato, in relazione agli artt. 3 e 52, primo comma, della Costituzione; Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la notifica dell'ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Verona, addi' 28 giugno 1996 Il presidente: Diana Il giudice estensore: Block 96C1620