N. 1192 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 agosto 1996
N. 1192 Ordinanza emessa il 14 agosto 1996 dal giudice conciliatore di Genova nel procedimento civile vertente tra Griggi Remigio e l'U.S.L. XIV - Genova Sanita' pubblica - Regione Liguria - Vendita al dettaglio di funghi freschi spontanei condizionata al preventivo accertamento da parte di esperti micologi della U.S.L. - Previsione per detto controllo della tariffa di lire cinquecento per ogni chilogrammo di funghi secchi o per ogni cassetta di funghi freschi - Illegittima imposizione di una prestazione patrimoniale con legge regionale anziche' statale - Violazione di principio fondamentale in materia sanitaria relativo alla gratuita' delle prestazioni sanitarie nell'interesse collettivo. (Legge regione Liguria 11 settembre 1991, n. 27, art. 3). (Cost., artt. 23, 117 e 119).(GU n.44 del 30-10-1996 )
IL GIUDICE CONCILIATORE Premesso in fatto che con decreto ingiuntivo n. 4059, emesso dal giudice conciliatore di Genova in data 19 ottobre 1992, ad istanza della USL - Unita' sanitaria locale XIV - Genova e notificato in data 23 novembre 1992, al signor Griggi Remigio veniva ingiunto di pagare la somma di L. 416.500 oltre IVA, interessi legali e spese della procedura, a titolo di tariffa per il controllo effettuato da esperti micologi della stessa USL, sui funghi epigei freschi che il signor Griggi doveva mettere in vendita e cio' in esecuzione della legge regionale della Liguria n. 27 dell'11 settembre 1991. Il signor Griggi si opponeva con citazione, notificata in data 14 dicembre 1992, ritenendo sussistere in capo alla regione carenza di potere legislativo oltre che carenza di potesta' impositiva in ordine ai controlli sulle vendite dei funghi epigei. Sul primo punto eccepiva conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato e quelli della regione, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, in quanto la regione si sarebbe attribuita con la legge n. 27/1991 poteri legislativi non riconosciutile dalle leggi dello Stato; sul secondo punto sollevava eccezione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regione Liguria n. 27/1991 per contrasto con gli artt. 23, 117 e 119 della Costituzione. Sollevava inoltre una serie di questioni sul merito del controllo, al cui esame questo giudice puo' giungere solo dopo aver risolto le questioni preliminari esposte. Si costituiva la USL XIV, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, stante la legittimita' della richiesta avanzata, basata appunto su una legge regionale, emessa in piena conformita' con le leggi della Repubblica. La causa perveniva quindi in decisione. D i r i t t o Considerato innanzitutto che il conflitto di attribuzione tra Stato e regioni puo' sorgere solo a seguito dell'emanazione di un provvedimento amministrativo che invade la sfera di competenza altrui e non nel caso in cui sia stato emanato un atto legislativo in violazione della ripartizione di competenza stabilita dalla Costituzione; ritenuto altresi' che alla Regione debba essere riconosciuto potere legislativo in materia di controlli sulla commercializzazione dei funghi, rientrando tale materia nella "assistenza sanitaria" prevista dall'art. 117 della Costituzione, cosi' come specificata dall'art. 27, lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tanto piu' a seguito dell'emanazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, legge quadro riferita alla "raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", per cui e' da respingersi la doglianza in merito sollevata dalla difesa Griggi; questo giudice, di conseguenza, al fine del decidere dovrebbe fare riferimento alla legge regionale Liguria 11 settembre 1991, n. 27, e specificatamente all'art. 3 relativo alla imposta tariffa per il controllo sanitario di cui all'art. 2. Di qui la rilevanza della questione di legittimita' sollevata, proprio perche' la decisione che deve essere adottata dipende dall'applicazione delle norme di cui si e' posta in dubbio la costituzionalita'. Sulla non manifesta infondatezza. L'art. 2 della legge regionale n. 27/1991 impone per la vendita dei funghi epigei un controllo preventivo da effettuarsi da esperti micologi della USL; l'art. 3 prevede per tale controllo il pagamento di una tariffa di L. 500 per ogni kg di funghi secchi o per ogni cassetta di funghi freschi. Certamente tale tariffa non e' un'imposta, trattandosi di un corrispettivo obbligatorio per un servizio pubblico divisibile prestato a richiesta individuale, ma non e' neppure un prezzo, mancando di questo i requisiti essenziali, vale a dire la produzione di un servizio nell'esercizio di attivita' di impresa nell'ambito di un rapporto giuridico paritetico tra cittadino e ente pubblico. Ne consegue che deve essere classificata come tassa, entrata di diritto pubblico, ottenuta dall'Ente pubblico in condizioni di supremazia rispetto ai privati per una attivita' di pubblica utilita', come del resto si evidenzia nella stessa alinea dell'art. 2: "Ai fini della tutela della salute pubblica....". Ora per l'art. 23 della Costituzione nessuna prestazione personale o patrimonale puo' essere imposta se non in base alla legge; e con riferimento specifico alle regioni, dispone l'art. 119 della Costituzione, che attribuisce si' autonomia finanziaria alle stesse, ma nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni; inoltre l'art. 117 della Costituzione, nell'attribuire potesta' legislativa alle regioni, pone il limite dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Sono dunque sempre le leggi dello stato che fondano il potere impositivo delle regioni ed e' in esse di conseguenza che bisogna verificare se il tributo legiferato dalla Regione trova il suo presupposto. Aggiungasi che, mentre la potesta' legislativa, nelle materie indicate, per l'art. 117 della Costituzione trova solo i "limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato", l'autonomia finanziaria si svolge non solo nel rispetto dei limiti, ma anche delle forme stabilite dalle leggi della Repubblica, cio' evidentemente per la considerazione dell'esigenza di unita' del sistema tributario, che fu ben presente ai costituenti, come risulta da lavori preparatori. L'esame della stessa legislazione statale, relativa all'autonomia finanziaria delle regioni, vale a dire la legge 16 maggio 1970, n. 281, integrata dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, conferma, ovviamente allo stato attuale nel quale il proclamato federalismo fiscale non e' ancora stato attuato, una interpretazione circoscritta della potesta' finanziaria delle regioni, con l'esclusione di fatto di una vera potesta' impositiva regionale, riservando alle regioni soltanto la potesta' di determinare aliquote di tributi, gia' compiutamente disciplinati, persino per le procedure di riscossione, dal legislatore statale. L'introduzione, da parte dell'art. 3 della legge regione Liguria n. 27/1991, di una tariffa per il controllo dei funghi di cui all'art. 2, cozza dunque con i principi costituzionali espressi negli artt. 23 e 119 della Costituzione. Cozza altresi' con l'art. 117 della Costituzione, poiche' non sono stati rispettati i principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro in materia, legge 23 agosto 1993, n. 352, principi richiamati nell'art. 1 stessa legge, che, ai sensi dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 e degli artt. 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attribuisce alle regioni il potere di disciplinare con proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei. Proprio l'art. 1 della legge n. 382/1975, alla lettera f), in relazione alle funzioni trasferite dallo Stato alle regioni, prevede la soppressione dei capitoli di bilancio dello stato di previsione della spesa relativa ed al corrispondente incremento delle entrate e dei fondi previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, non dunque ulteriori e diversi tributi propri delle regioni, tanto che, in armonia, l'art. 9 della legge 352/1993 stabilisce che, sempre ai fini della tutela della salute pubblica, le regioni organizzano, nell'ambito delle USL, uno o piu' centri di controllo micologico pubblico, ma avvalendosi delle disponibilita' finanziarie ad esse gia' attribuite e l'art. 15, nel prevedere che la vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei e' consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte della USL locale, non impone alcuna tariffa per il servizio. Ritenuto che il procedimento non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle prospettate questioni di legittimita' costituzionale, le quali non appaiono, per le motivazioni esposte, manifestamente infondate.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina la notifica della presente ordinanza a cura della cancelleria alle parti in causa e al presidente della giunta regionale della Liguria, nonche' la sua comunicazione al presidente del Consiglio regionale della Liguria. Genova, addi' 14 agosto 1996 Il giudice conciliatore: Cingano 96C1624