N. 1192 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 agosto 1996

                                N. 1192
  Ordinanza  emessa  il  14  agosto  1996  dal giudice conciliatore di
 Genova nel procedimento civile vertente tra Griggi Remigio e l'U.S.L.
 XIV - Genova
 Sanita' pubblica - Regione Liguria - Vendita al dettaglio  di  funghi
    freschi spontanei condizionata al preventivo accertamento da parte
    di  esperti micologi della U.S.L. - Previsione per detto controllo
    della tariffa di lire cinquecento per ogni chilogrammo  di  funghi
    secchi  o  per  ogni  cassetta  di  funghi  freschi  - Illegittima
    imposizione di una prestazione patrimoniale  con  legge  regionale
    anziche' statale - Violazione di principio fondamentale in materia
    sanitaria  relativo  alla  gratuita'  delle  prestazioni sanitarie
    nell'interesse collettivo.
 (Legge regione Liguria 11 settembre 1991, n. 27, art. 3).
 (Cost., artt. 23, 117 e 119).
(GU n.44 del 30-10-1996 )
                        IL GIUDICE CONCILIATORE
   Premesso  in  fatto  che con decreto ingiuntivo n. 4059, emesso dal
 giudice conciliatore di Genova in data 19 ottobre  1992,  ad  istanza
 della USL - Unita' sanitaria locale XIV - Genova e notificato in data
 23  novembre 1992, al signor Griggi Remigio veniva ingiunto di pagare
 la somma di L. 416.500 oltre IVA,  interessi  legali  e  spese  della
 procedura, a titolo di tariffa per il controllo effettuato da esperti
 micologi  della  stessa  USL, sui funghi epigei freschi che il signor
 Griggi doveva mettere in vendita e cio'  in  esecuzione  della  legge
 regionale della Liguria n. 27 dell'11 settembre 1991.
   Il  signor  Griggi si opponeva con citazione, notificata in data 14
 dicembre 1992, ritenendo sussistere in capo alla regione  carenza  di
 potere legislativo oltre che carenza di potesta' impositiva in ordine
 ai controlli sulle vendite dei funghi epigei.
   Sul  primo  punto  eccepiva  conflitto di attribuzione fra i poteri
 dello Stato e quelli della regione,  ai  sensi  dell'art.  134  della
 Costituzione, in quanto la regione si sarebbe attribuita con la legge
 n.  27/1991  poteri  legislativi non riconosciutile dalle leggi dello
 Stato;  sul  secondo  punto  sollevava  eccezione   di   legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  2  e  3  della legge regione Liguria n.
 27/1991 per contrasto con gli artt. 23, 117 e 119 della Costituzione.
   Sollevava inoltre una serie di questioni sul merito del  controllo,
 al  cui  esame questo giudice puo' giungere solo dopo aver risolto le
 questioni preliminari esposte.
   Si costituiva  la  USL  XIV,  chiedendo  la  conferma  del  decreto
 ingiuntivo,  stante  la legittimita' della richiesta avanzata, basata
 appunto su una legge regionale, emessa in piena  conformita'  con  le
 leggi della Repubblica.
   La causa perveniva quindi in decisione.
                             D i r i t t o
   Considerato innanzitutto che il conflitto di attribuzione tra Stato
 e   regioni  puo'  sorgere  solo  a  seguito  dell'emanazione  di  un
 provvedimento amministrativo che invade la sfera di competenza altrui
 e non nel caso in cui  sia  stato  emanato  un  atto  legislativo  in
 violazione   della   ripartizione   di   competenza  stabilita  dalla
 Costituzione;  ritenuto  altresi'  che  alla  Regione  debba   essere
 riconosciuto   potere  legislativo  in  materia  di  controlli  sulla
 commercializzazione  dei  funghi,  rientrando  tale   materia   nella
 "assistenza  sanitaria"  prevista  dall'art.  117 della Costituzione,
 cosi' come specificata  dall'art.  27,  lett.  e),  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977, n. 616, tanto piu' a
 seguito dell'emanazione della legge 23 agosto  1993,  n.  352,  legge
 quadro  riferita  alla  "raccolta  e  commercializzazione  dei funghi
 epigei freschi e conservati", per cui e' da respingersi la  doglianza
 in   merito   sollevata  dalla  difesa  Griggi;  questo  giudice,  di
 conseguenza, al fine del  decidere  dovrebbe  fare  riferimento  alla
 legge  regionale Liguria 11 settembre 1991, n. 27, e specificatamente
 all'art. 3 relativo alla imposta tariffa per il  controllo  sanitario
 di cui all'art. 2.
   Di  qui  la  rilevanza  della  questione di legittimita' sollevata,
 proprio  perche'  la  decisione  che  deve  essere  adottata  dipende
 dall'applicazione  delle  norme  di  cui  si  e'  posta  in dubbio la
 costituzionalita'.
   Sulla non manifesta infondatezza.
   L'art. 2 della legge regionale n. 27/1991 impone per la vendita dei
 funghi  epigei  un  controllo  preventivo  da  effettuarsi da esperti
 micologi della USL; l'art. 3 prevede per tale controllo il  pagamento
 di  una  tariffa  di  L.  500 per ogni kg di funghi secchi o per ogni
 cassetta di funghi freschi.
   Certamente tale  tariffa  non  e'  un'imposta,  trattandosi  di  un
 corrispettivo   obbligatorio  per  un  servizio  pubblico  divisibile
 prestato a richiesta  individuale,  ma  non  e'  neppure  un  prezzo,
 mancando  di questo i requisiti essenziali, vale a dire la produzione
 di un servizio nell'esercizio di attivita' di impresa nell'ambito  di
 un rapporto giuridico paritetico tra cittadino e ente pubblico.
   Ne  consegue  che  deve  essere classificata come tassa, entrata di
 diritto  pubblico,  ottenuta  dall'Ente  pubblico  in  condizioni  di
 supremazia   rispetto  ai  privati  per  una  attivita'  di  pubblica
 utilita', come del resto si evidenzia nella stessa  alinea  dell'art.
 2: "Ai fini della tutela della salute pubblica....".
   Ora  per l'art. 23 della Costituzione nessuna prestazione personale
 o patrimonale puo' essere imposta se non in base alla  legge;  e  con
 riferimento   specifico   alle  regioni,  dispone  l'art.  119  della
 Costituzione, che attribuisce si' autonomia finanziaria alle  stesse,
 ma  nelle  forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica,
 che la coordinano con la finanza dello Stato, delle  province  e  dei
 comuni;   inoltre  l'art.  117  della  Costituzione,  nell'attribuire
 potesta' legislativa  alle  regioni,  pone  il  limite  dei  principi
 fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
   Sono  dunque  sempre  le  leggi  dello  stato che fondano il potere
 impositivo delle regioni ed e' in esse  di  conseguenza  che  bisogna
 verificare  se  il  tributo  legiferato  dalla  Regione  trova il suo
 presupposto.
   Aggiungasi che,  mentre  la  potesta'  legislativa,  nelle  materie
 indicate, per l'art. 117 della Costituzione trova  solo i "limiti dei
 principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato", l'autonomia
 finanziaria  si  svolge    non solo nel rispetto dei limiti, ma anche
 delle  forme   stabilite   dalle   leggi   della   Repubblica,   cio'
 evidentemente    per  la  considerazione  dell'esigenza di unita' del
 sistema tributario, che fu ben presente ai costituenti, come  risulta
 da lavori preparatori.
   L'esame della stessa legislazione statale,  relativa  all'autonomia
 finanziaria  delle  regioni,  vale a dire la legge 16 maggio 1970, n.
 281,  integrata  dalla  legge  14  giugno  1990,  n.  158,  conferma,
 ovviamente  allo  stato  attuale  nel quale il proclamato federalismo
 fiscale non e' ancora stato attuato, una interpretazione circoscritta
 della potesta' finanziaria delle regioni, con l'esclusione  di  fatto
 di  una  vera  potesta' impositiva regionale, riservando alle regioni
 soltanto  la  potesta'  di  determinare  aliquote  di  tributi,  gia'
 compiutamente  disciplinati, persino per le procedure di riscossione,
 dal legislatore statale.
   L'introduzione, da parte dell'art. 3 della legge regione Liguria n.
 27/1991, di una tariffa per il controllo dei funghi di  cui  all'art.
 2,  cozza  dunque  con i principi costituzionali espressi negli artt.
 23 e 119 della Costituzione.
   Cozza  altresi' con l'art. 117 della Costituzione, poiche' non sono
 stati rispettati i principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro
 in materia,  legge  23  agosto  1993,  n.  352,  principi  richiamati
 nell'art.    1 stessa legge, che, ai sensi dell'art. 1 della legge 22
 luglio 1975, n. 382 e degli artt. 66 e 69 del decreto del  Presidente
 della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attribuisce alle regioni il
 potere  di  disciplinare  con  proprie  leggi  la   raccolta   e   la
 commercializzazione dei funghi epigei spontanei.
   Proprio  l'art.  1  della  legge  n.  382/1975, alla lettera f), in
 relazione alle funzioni trasferite dallo Stato alle regioni,  prevede
 la  soppressione  dei  capitoli di bilancio dello stato di previsione
 della spesa relativa ed al corrispondente incremento delle entrate  e
 dei  fondi  previsti  dalla  legge 16 maggio 1970, n. 281, non dunque
 ulteriori e diversi tributi  propri  delle  regioni,  tanto  che,  in
 armonia, l'art. 9 della legge 352/1993 stabilisce che, sempre ai fini
 della   tutela   della   salute  pubblica,  le  regioni  organizzano,
 nell'ambito delle USL, uno o  piu'  centri  di  controllo  micologico
 pubblico,  ma  avvalendosi  delle  disponibilita' finanziarie ad esse
 gia' attribuite  e  l'art.  15,  nel  prevedere  che  la  vendita  al
 dettaglio   dei   funghi   freschi  spontanei  e'  consentita  previa
 certificazione di avvenuto controllo da parte della USL  locale,  non
 impone alcuna tariffa per il servizio.
   Ritenuto   che   il   procedimento   non   possa   essere  definito
 indipendentemente dalla risoluzione delle   prospettate questioni  di
 legittimita'   costituzionale,   le   quali   non  appaiono,  per  le
 motivazioni esposte,  manifestamente infondate.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della  legge  11  marzo
 1953,  n.  87, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina  la  notifica  della  presente  ordinanza   a   cura   della
 cancelleria  alle  parti  in  causa  e  al  presidente  della  giunta
 regionale della Liguria, nonche' la sua comunicazione  al  presidente
 del Consiglio regionale della Liguria.
    Genova, addi' 14 agosto 1996
                   Il giudice conciliatore: Cingano
 96C1624