N. 1195 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 aprile 1996

                                N. 1195
  Ordinanza  emessa  il  3  aprile  1996  dal tribunale amministrativo
 regionale per  l'Emilia-Romagna  sul  ricorso  proposto  da  Bernardi
 Gabriella contro il Ministero della difesa
 Pensioni  -  Previsione della definitivita' del giudizio del collegio
    medico ospedaliero ai fini del riconoscimento delle infermita' per
    la dipendenza da causa di servizio salvo il  parere  del  comitato
    per   le   pensioni   privilegiate   ordinarie  solo  in  sede  di
    liquidazione delle pensioni privilegiate e dell'equo indennizzo  -
    Possibilita'  di riesame in tale sede delle questioni gia' risolte
    con il provvedimento di riconoscimento dell'infermita' da causa di
    servizio  -  Conseguente  possibilita'  della  coesistenza   della
    valutazione  affermativa  e  negativa della dipendenza da causa di
    servizio  della  infermita'  da  parte  dei  due  organi   tecnici
    (collegio   medico   ospedaliero  e  c.p.p.o.)  -  Irrazionalita',
    disparita' di trattamento di situazioni identiche ed incidenza sui
    principi di imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (Legge 20 novembre 1987, n. 472, art. 5-bis).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.44 del 30-10-1996 )
                      IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  2050/1994
 proposto da Bernardi Gabriella rappresentata e difesa dall'avv. G. De
 Bellis  ed  elettivamente domiciliata presso l'avv. P. F. Zelaschi in
 Bologna, via Castiglione n. 37;  contro  il  Ministero  della  difesa
 (Direzione   generale  per  i  sottufficiali  e  militari  di  truppa
 dell'Esercito)  costituitosi  in  giudizio,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura  dello  Stato di Bologna ed elettivamente domiciliato
 presso la stessa in Bologna, via G. Reni n. 4, per l'annullamento del
 decreto  n.  279  -  posizione  n.  57680/B in data 5 maggio 1994 del
 Direttore generale della Direzione generale per i sottufficiali  e  i
 militari  di  truppa  dell'Esercito del Ministero della difesa con il
 quale e' stata respinta l'istanza della ricorrente di concessione  di
 un  equo  indennizzo  per  l'infermita' che determino' il decesso del
 coniuge maresciallo maggiore "A" Piermartini Basilio,  notificato  in
 data  6  giugno  1994;  di  ogni altro atto antecedente, preordinato,
 presupposto, conseguente o comunque connesso con il decreto impugnato
 sopra, in essi compresi  il  parere  del  comitato  per  le  pensioni
 privilegiate  ordinarie  n. 33844/92 del 30 novembre 1992 sfavorevole
 alla concessione del predetto beneficio per non dipendenza  da  causa
 di  servizio  e la relazione di perizia del collegio medico legale n.
 231/93 in data 21 marzo  1994  confermativa  del  citato  parere  del
 C.P.P.O., non noti e solo citati nel decreto impugnato.
   Visto il ricorso con i relatvi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte intimata;
   Viste  le  memorie  prodotte  dalle  parti a sostegno delle proprie
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Designato, alla pubblica udienza del  3  aprile  1996  il  relatore
 dott. Lelli Bruno;
   Uditi  altresi', l'avv. C. De Bellis per il ricorrente e l'avv.  L.
 Mariani per il resistente;
                               F a t t o
   La ricorrente ha proposto impugnativa  avanti  a  questo  tribunale
 amministrativo  regionale per ottenere  l'annullamento del decreto di
 diniego di liquidazione dell'equo  indennizzo  per  l'infermita'  che
 aveva  determinato  il  decesso  del  coniuge maresciallo Piermartini
 Basilio.
   Il ricorso veniva assunto al n. 2050/94 r.g.  e  con  controricorso
 depositato  in  data  8  novembre 1994 si costituivano in giudizio le
 amministrazioni resistenti con il Ministero della difesa erariale.
   L'Avvocatura dello Stato depositava in giudizio in data 16 dicembre
 1995 i seguenti atti non notificati precedentemente:
     a) parere del comitato per  le  pensioni  privilegiate  ordinarie
 (C.P.P.O.)  n.  33844/92  in  data  30  novembre 1992, sfavorevole al
 riconoscimento della dipendenza da causa di servizio  dell'infermita'
 che aveva causato il decesso del maresciallo Piermartini;
     b)  parere del collegio medico legale (C.M.L.) n. 2317/93 in data
 20  aprile  1994,  anch'esso  sfavorevole  al  riconoscimento   della
 dipendenza suddetta.
   In  relazione a detto deposito la ricorrente ha formulato ulteriori
 censure  nei  confronti  del   diniego   di   liquidazone   dell'equo
 indennizzo,  censure  che  si  aggiungono a quelle gia' formulate col
 ricorso originario.
   L'amministrazione intimata si e' costituita in  giudizio  deducendo
 l'infondatezza del ricorso.
                             D i r i t t o
   La questione fondamentale posta all'attenzione del collgio consiste
 nella  legittimita',  anche  sotto  il profilo della congruita' della
 motivazione, delle decisioni che hanno negato la dipendenza da  causa
 di  servizio  di  una  infermita' ai fini della concessione dell'equo
 indennizzo e della pensione privilegiata sulla scorta del parere  del
 comitato  per  le  pensioni  privilegiate, pur in presenza di opposto
 (favorevole   per   il   ricorrente)   parere   del  collegio  medico
 dell'ospedale militare di Bologna.
   Col primo  motivo  di  ricorso  si  deduce,  fra  l'altro,  che  la
 definitivita'   del   giudizio   espresso  dalla  C.M.O.  di  Bologna
 comportava  l'impossibilita'  per  l'amministrazione  di  discostarsi
 dallo stesso.
   Punto  essenziale  della  controversia,  quindi,  viene  ad  essere
 l'interpretazione  dell'art.  5-bis  della  legge    n.  472/1987  in
 relazione agli artt.  166 e 177 del testo unico n. 1092/1973.
   Come  recentemente  ha  precisato  il  Consiglio di Stato, sez. VI,
 ordinanza n. 466/1995, il suddetto art. 5-bis ha reso  definitivo  il
 giudizio  del  collegio medico ospedaliero ai fini del riconoscimento
 delle infermita' per  la  dipendenza  da  causa  di  servizio  ed  ha
 mantenuto il parere della C.P.P.O. solo in sede di liquidazione della
 pensione privilegiata e dell'equo indennizzo.
   Tale ordinanza n. 466/1995 con cui il Consiglio di Stato, sez.  VI,
 ha   rimesso   alla   Corte   costituzionale   l'accertamento   della
 legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis soprarichiamto  ha  quale
 presupposto    fondamentale    il   formarsi   di   un   orientamento
 giurisprudenziale che ammette  la  sopravvenienza  del  parere  della
 C.P.P.O.  limitatamente alla concessione dell'equo indennizzo e della
 pensione privilegiata restando invece fermo ed immodificabile  (fatto
 salvo  l'annullamento d'ufficio) ad ogni altro fine il riconoscimento
 della dipendenza dell'infermita' da causa di  servizio  disposto  dal
 collegio medico ospedaliero.
   Cio'  posto  il  collegio  condivide  le  ragioni  per  le quali il
 Consiglio di Stato con l'ordinanza sopracitata ha ritenuto  rilevante
 e   non   manifestamente   infondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 5-bis della legge n. 472/1997.
   Si  deve  infatti  ritenere  che  urti  contro  il   principio   di
 uguaglianza,  garantito  dall'art. 3 della Costituzione, la norma che
 rende possibile la coesistenza di atti in uno dei quali si affermi  e
 in un altro si neghi il rapporto di causalita' fra gli stessi fattori
 di  morbilita' e gli stessi fatti di servizio di impiego pubblico con
 una determinata infermita', sia  pure  nel  quadro  articolato  delle
 misure riparatorie delle conseguenze dannose di tale infermita'.
   La  suddetta  situazione,  come  ha  chiarito il Consiglio di Stato
 nell'ordinanza della VI  sezione  gia'  richiamata,  urta  anche  col
 principio  di  ragionevolezza  al  quale  e'  tenuto  il  legislatore
 ordinario  oltre  che  con  l'art.  97  della  Costituzione,  essendo
 contrario  al canone dell'imparzialita' e della buona amministrazione
 (oltre  che  al  principio   di   ragionevolezza),   consentire   che
 l'ordinamento valuti in modo diverso un medesimo fatto riferito ad un
 medesimo soggetto a seconda del tipo di utilizzo che di quel fatto si
 faccia  o  si  possa  fare  in  procedimenti diversamente finalizzati
 previsti dalla legge.
   Come si e' gia' detto la  presente  controversia  non  puo'  essere
 definita  indipendentemente  dalla  risoluzione    della questione di
 legittimita costituzionale dell'art. 5-bis della  legge  n.  472/1987
 che ha convertito in legge il decreto-legge n. 387/1987.
                                P. Q. M.
   Il  tribunale amministrativo per l'Emilia-Romagna, sez. I deferisce
 alla   Corte   costituzionale   la   questione   di      legittimita'
 costituzionale  dell'art.  5-bis  della  legge  n.  472/1987  che  ha
 convertito in legge con modificazioni il decreto-legge n. 387/1987 in
 relazione  agli  artt.  3  e 97 della Costituzione ed al principio di
 ragionevolezza;
   Sospende il giudizio  ed  ordina  l'invio  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
   Ordina  alla  segreteria  di  notificare la presente ordinanza alle
 parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri  e  di
 comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Cosi'   deciso   in   Bologna   il  3  aprile  1996  dal  tribunale
 amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna in camera di consiglio.
                      Il presidente: Castiglione
                              Il consigliere relatore estensore: Lelli
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