N. 358 SENTENZA 14 - 22 ottobre 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  civile  - Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio
 di merito da  effettuarsi  all'estero  -  Termine  per  l'inizio  del
 giudizio  di  merito - Triplicazione a cura del giudice che ha emesso
 l'ordinanza di accoglimento - Omessa previsione  -  Riferimento  alla
 sentenza  della Corte n. 69/1994 - Modificazione del meccanismo della
 notificazione all'estero a cura  della  intervenuta  declaratoria  di
 incostituzionalita' degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e
 680,  primo  comma, del c.p.c. - Conseguenziale esigenza di una nuova
 interpretazione  dell'art.  669-octies  non  rispettata  dal  giudice
 rimettente - Discrezionalita' legislativa - Non fondatezza.
 
 (C.P.C., art. 669-octies, comma 1).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.44 del 30-10-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: avv. Mauro FERRI;
  Giudici:  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,   dott. Renato
 GRANATA,
  prof. Giuliano VASSALLI,   prof. Francesco  GUIZZI,    prof.  Cesare
 MIRABELLI,  avv. Massimo VARI,  dott. Cesare RUPERTO,  dott. Riccardo
 CHIEPPA,    prof.  Gustavo ZAGREBELSKY,   prof. Valerio ONIDA,  prof.
 Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  669-octies,
 primo  comma,  del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
 emessa l'11 settembre 1995 dal pretore  di  Torino  nel  procedimento
 civile  vertente tra Gandelli Legnami s.r.l. e Casamirra e Kramm GMBH
 s.r.l., iscritta al n. 66 del registro ordinanze  1996  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
 dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  2  ottobre  1996  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con ordinanza emessa in data 11 dicembre 1995, il pretore di
 Torino - autorizzato il sequestro conservativo richiesto dalla s.r.l.
 "Gandelli Legnami" contro la s.r.l. "Casamirra  e  Kramm  GMBH",  con
 sede  in Mannheim (Germania) - ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale dell'art.  669-octies,  primo  comma,  del  codice  di
 procedura civile, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui
 la  notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito debba
 effettuarsi all'estero, il termine dell'inizio del giudizio di merito
 possa essere triplicato dal giudice  che  ha  emesso  l'ordinanza  di
 accoglimento.
   Secondo  il  giudice  a quo, la norma censurata contrasta, in primo
 luogo, con l'art.  3  della  Costituzione,  la'  dove  determina  una
 disparita'   di  trattamento  -  riferita  a  situazioni  processuali
 omogenee quanto alle sottese finalita' di speditezza del procedimento
 e di controllo,  riconnesse  agli  effetti  caducatori  del  concesso
 provvedimento  cautelare  in  caso  di  mancato  rispetto dei termini
 perentori  ivi  rispettivamente  sanciti   -   con   la   fattispecie
 disciplinata  dall'art. 669-sexies dello stesso codice di rito, nella
 quale  ultima  solamente  e'  stabilito,  per  il  caso  in  cui   la
 notificazione  del  provvedimento  emesso inaudita altera parte debba
 effettuarsi all'estero, che il termine  perentorio  massimo  di  otto
 giorni concedibile dal giudice possa essere da questi triplicato.
   Osserva  il rimettente che tale disomogeneita' appare irragionevole
 ove si consideri che, per la predisposizione e la notifica  dell'atto
 introduttivo del giudizio di merito (che e' atto primario del diritto
 di azione e di difesa, dalla cui corretta impostazione dipende spesso
 l'esito  della  lite),  il  legislatore  -  pure se consapevole della
 complessita' dell'attivita' di notificazione all'estero - ha previsto
 un termine massimo superiore solo di pochi giorni rispetto  a  quello
 esteso  ex art. 669-sexies, per la mera opera di notifica del ricorso
 e del pedissequo  decreto.  Tanto  piu'  che  -  immutato  (ai  sensi
 dell'art.   163-bis del codice di procedura civile) il termine di 120
 giorni della vocatio in ius del convenuto sedente all'estero - questi
 puo' tranquillamente attendere l'esito della notificazione e chiedere
 l'inefficacia del provvedimento  cautelare  nell'ipotesi  di  cui  al
 successivo art. 669-novies.
   Da  qui  anche  la  violazione  dell'art. 24 della Costituzione, in
 ragione della conseguente difficolta' di esercizio del  diritto  alla
 difesa,  non  potendosi  revocare in dubbio - secondo il rimettente -
 che il termine massimo  attualmente  sancito  dalla  norma  censurata
 comporti  (nella  speranza  che  il  compimento  della  notificazione
 all'estero, nei tempi e nei modi di cui agli  artt.  142  e  143  del
 codice  di  procedura  civile, non valichi il limite massimo legale o
 concesso dal giudice) "un  piu'  che  probabile  rischio  di  vedersi
 vanificati  gli  effetti  del provvedimento cautelare gia' ottenuto",
 certamente non favorendo l'impostazione del giudizio di merito, cosi'
 rendendo difficoltoso l'esercizio della stessa azione.
   2. - E' intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
 sia   dichiarata   infondata,   poiche'   la  mancata  previsione  di
 un'ulteriore proroga del termine sancito dalla norma de qua (gia'  di
 per  se'  piu'  lungo  di quello triplicato di cui al precedente art.
 669-sexies) sembra rispondere ad un criterio  razionale.  Tanto  piu'
 che  detto  termine  (da  vagliarsi  anche in relazione alle esigenze
 cautelari di un certo tipo di processo) non potrebbe essere  ritenuto
 troppo breve e tale da rendere particolarmente difficile la materiale
 predisposizione dell'atto introduttivo del giudizio, ove si consideri
 che  la  richiesta  di  concessione di un provvedimento cautelare non
 puo' logicamente non essere preceduta dallo  studio  del  merito  del
 processo, cui la tutela e' strumentale.
 Considerato in diritto
   1. -  Il pretore di Torino dubita della legittimita' costituzionale
 del  primo comma dell'art. 669-octies del codice di procedura civile,
 nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui la  notificazione
 dell'atto  introduttivo  del  giudizio  di  merito  debba effettuarsi
 all'estero, il termine per l'inizio  del  giudizio  di  merito  possa
 essere   triplicato   dal   giudice  che  ha  emesso  l'ordinanza  di
 accoglimento. Secondo il rimettente, la norma censurata  si  porrebbe
 in  contrasto  con  l'art.    3  della Costituzione, determinando una
 disparita' di trattamento con la fattispecie  disciplinata  dall'art.
 669-sexies  dello  stesso codice di rito, nella quale ultima soltanto
 e' stabilito, per il caso in cui la notificazione  del  provvedimento
 emesso  inaudita  altera  parte  debba effettuarsi all'estero, che il
 termine  perentorio  massimo  di  otto giorni concedibile dal giudice
 possa essere da questi triplicato.   La norma  violerebbe,  altresi',
 l'art.  24  della  Costituzione,  in  ragione  della  difficolta'  di
 esercizio  del  diritto  di  azione  e  di  difesa  conseguente  alla
 esiguita'  del previsto termine, entro il quale la parte - oltre alla
 gia' di per se' complessa attivita' di  notificazione,  da  eseguirsi
 nei  tempi  e  nei  modi  di  cui  agli artt. 142 e 143 del codice di
 procedura  civile  -  deve  anche  previamente   predisporre   l'atto
 introduttivo  del  giudizio di merito: da cio', il piu' che probabile
 rischio di vedersi vanificati gli effetti del provvedimento cautelare
 gia' ottenuto.
   2. - La questione non e' fondata.
   2.1. - Questa Corte, con la sentenza n. 69 del 1994, pronunciandosi
 in tema di notificazione all'estero dei  provvedimenti  di  sequestro
 emessi ante causam secondo la normativa anteriore alla riforma di cui
 alla   legge   26   novembre   1990,   n.  353,  ha  gia'  dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale  -  per  violazione   degli   stessi
 parametri  ora  evocati  -  degli  artt. 142, terzo comma, 143, terzo
 comma, e 680, primo comma, del  codice  di  procedura  civile,  nella
 parte  in  cui  non  prevedono  che  la  notificazione all'estero del
 sequestro si  perfezioni,  ai  fini  dell'osservanza  del  prescritto
 termine,  con  il  tempestivo  compimento delle formalita' imposte al
 notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt.  30  e  75
 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
   In  quella  sede  la  Corte  ha  ritenuto privo di giustificazione,
 irrazionale e lesivo del diritto di difesa il meccanismo  procedurale
 (predisposto  dagli  artt. 9 e 10 della legge 6 febbraio 1981, n. 42,
 che hanno rispettivamente introdotto e modificato il terzo  comma  di
 ciascuno  dei  citati  artt. 142 e 143 del codice di rito), in virtu'
 del quale la notificazione all'estero si  perfezionava  soltanto  con
 l'arrivo  dell'atto  nella  sfera di conoscibilita' del destinatario.
 L'innovazione legislativa ritenuta illegittima aveva  sostanzialmente
 rovesciato  il  principio  generale,  che  governa  la materia, della
 sempre possibile "scissione soggettiva" fra il momento perfezionativo
 per la parte istante e quello di efficacia per il destinatario  della
 notificazione   all'estero,   precedentemente   sancito  dalla  Corte
 (sentenza  n.  10  del  1978),  secondo  cui  la   necessita'   della
 conoscibilita'  dell'atto  da  parte  del destinatario non pregiudica
 comunque gli interessi del richiedente, "poiche' la notificazione nei
 suoi confronti si perfeziona  e  produce  i  suoi  effetti,  compresi
 quelli impeditivi della decadenza, con il compimento delle formalita'
 indicate nell'art. 142".
   Il  meccanismo della notificazione all'estero, sotto il suo aspetto
 funzionale,    e'    stato    dunque    definitivamente    modificato
 dall'intervenuta  declaratoria  di  incostituzionalita'  di  cui alla
 citata sentenza n.  69 del 1994, la quale assume una valenza generale
 poiche' trascende la specifica fattispecie oggetto di quel giudizio e
 coinvolge il complessivo sistema notificatorio degli atti processuali
 risultante dagli artt. 142 e 143  del  codice  di  procedura  civile,
 delimitandone l'a'mbito di operativita', le modalita' ed i momenti di
 perfezionamento  a  seconda  dei soggetti coinvolti e, soprattutto, a
 prescindere dal contenuto degli atti stessi.
   2.2.    -    L'interpretazione   dell'art.   669-octies,   conforme
 all'intervento di questa Corte,  che  il  rimettente  non  mostra  di
 conoscere, consente allora di ritenere la denunciata norma immune dai
 prospettati vizi di incostituzionalita'.
   Infatti la scissione soggettiva dei momenti di perfezionamento e di
 operativita'  della  notificazione,  ed  il  correlato  principio  di
 sufficienza del compimento di quelle formalita' che non sfuggono alla
 disponibilita'  del  notificante,  elidono   il   supposto   notevole
 aggravamento  derivante  dal  segmento  estero  della notificazione a
 persona non  residente  ne'  dimorante  ne'  domiciliata  in  Italia;
 facendo cosi' ritenere il termine di trenta giorni in esame congruo a
 soddisfare   il   diritto   dell'attore  ad  un'adeguata  e  meditata
 predisposizione dell'atto introduttivo del giudizio  di  merito,  nel
 rispetto   della  generale  esigenza  di  speditezza  ontologicamente
 caratterizzante, anche nei  suoi  esiti,  il  procedimento  cautelare
 uniforme  (v.  sentenza  n.  253  del  1994).  Non  va  in  proposito
 trascurata la funzione di  provvisoria  assicurazione  degli  effetti
 della  futura  decisione  di  merito,  che  e'  propria  della tutela
 cautelare: il rapporto di necessaria strumentalita' tra la cautela  e
 il  diritto da far valere in via ordinaria, comporta che chi richiede
 il provvedimento ex  art.  669-ter  gia'  si  sia  rappresentato  con
 chiarezza  la  prospettazione  della  domanda ed abbia, in tutto o in
 gran parte, esaminato i dati di fatto e di diritto su  cui  impostare
 l'atto introduttivo della causa di merito.
   Ne'  su  tale ponderazione di congruita' puo' influire il confronto
 che il rimettente opera col termine di cui al secondo comma dell'art.
 669-sexies, perche' questo, pur attraverso la triplicazione  prevista
 dall'ultimo  comma  dell'articolo stesso, non potrebbe mai superare i
 ventiquattro giorni e quindi resterebbe comunque inferiore al termine
 previsto dalla denunciata norma.
   2.3. - Codesta apprezzabile differenza quantitativa, insieme con la
 diversa  collocazione  e  specifica  funzione  dei  due  termini   in
 argomento,  rende inoltre del tutto inidoneo il tertium comparationis
 indicato dal rimettente nel prospettare altresi'  la  violazione  del
 principio d'eguaglianza.
   La  norma  dianzi  richiamata e quella denunciata, pur partecipando
 all'uniforme sistema introdotto dalla  legge  26  novembre  1990,  n.
 353,  disciplinano  momenti  procedimentali  differenti, il primo dei
 quali (ex art. 669-sexies) caratterizzato ed influenzato dall'assenza
 di una previa instaurazione  del  contraddittorio,  e  l'altro  (art.
 669-octies) successivo alla definizione della fase sommaria, svoltasi
 in  contraddittorio  tra  le  parti. Sul piano teleologico poi la non
 comparabilita' dei due termini appare evidente ove si  consideri  che
 quello  previsto dall'art. 669-sexies e' da ricollegarsi all'esigenza
 di far proseguire, nel contraddittorio  tra  le  parti,  il  giudizio
 cautelare, onde assicurare il controllo del giudice della cautela sui
 presupposti del decreto emesso inaudita altera parte e la conseguente
 pronuncia  dell'ordinanza  di conferma, modifica o revoca, laddove il
 termine di  cui  all'art.  669-octies  e'  diretto  a  consentire  il
 sollecito  inizio  del  giudizio  di  merito,  rispetto  al  quale il
 provvedimento cautelare si  pone  come  strumentale.  Le  due  norme,
 insomma,  mirano  a realizzare esigenze diverse, entrambe al servizio
 di princi'pi fondamentali, che conservano  intatta  la  loro  portata
 precettiva anche quando i relativi atti o provvedimenti devono essere
 notificati  all'estero.    E  cio' significa che non sono omogenee le
 situazioni  poste  a  confronto  dal  giudice  a quo; con conseguente
 irrilevanza,  ai  fini  dello  scrutinio  ex  art.  3  Cost.,   della
 denunciata   divergenza   fra   i  due  paradigmi  normativi  che  le
 concernono. Divergenza che, dunque, andrebbe semmai vista  come  mera
 disarmonia normativa per la non rispettata relazione simmetrica fra i
 paradigmi  stessi.  Ma,  d'altronde,  si tratterebbe di un'asimmetria
 razionalmente spiegabile con la considerazione che il  legislatore  -
 alla  cui  piena  discrezionalita'  e'  rimessa  la conformazione del
 processo - abbia ritenuto non necessario ne' conveniente, in  ragione
 della congruita' in ogni caso del termine di trenta giorni, conferire
 al  giudice  il  potere  di  triplicazione  attribuitogli  invece con
 riguardo a quello molto piu' breve di otto giorni previsto  dall'art.
 669-sexies,  che  oltretutto  e'  correlato  ad altro termine di soli
 quindici  giorni   (anch'essi   triplicabili)   per   la   fissazione
 dell'udienza di comparizione delle parti.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 669-octies, primo comma, del codice  di  procedura  civile,
 sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
 pretore di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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