N. 362 ORDINANZA 17 - 24 ottobre 1996
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Adozione - Adozione internazionale - Attestato di idoneita' - Esclusione per il giudice del potere di specificare che l'idoneita' si riferisce esclusivamente a minori che siano nati non piu' di quaranta anni prima del piu' anziano dei coniugi dichiarati idonei - Riferimento alla sentenza della Corte n. 303/1996 dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 6 e 30).(GU n.44 del 30-10-1996 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1995 dal Tribunale per i minorenni di Catania sull'istanza proposta da Vincenzo Berretta e Teresa Galfo, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice relatore Cesare Mirabelli; Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Catania, con ordinanza emessa l'11 dicembre 1995 nel corso di un procedimento promosso da coniugi che intendevano ottenere la dichiarazione di idoneita' ad adottare un minore straniero, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 31 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui escluderebbero che il giudice possa, nel rilasciare l'attestato di idoneita' all'adozione internazionale, specificare che quest'ultima si riferisce esclusivamente a minori che siano nati non piu' di quaranta anni prima del piu' anziano dei coniugi dichiarati idonei; che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, richiamando, in una memoria depositata in prossimita' della decisione in camera di consiglio, la sentenza n. 303 del 1996 di questa Corte; Considerato che l'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, denunciato dal Tribunale per i minorenni di Catania, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza n. 303 del 1996), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'eta' di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'eta' dell'adottando, pur rimanendo la differenza di eta' compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore; che risulta cosi' modificato il contenuto normativo della disposizione denunciata ed appare quindi opportuno disporre la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinche' possa valutare se la questione da esso sollevata sia tuttora rilevante (cfr. ordinanze n. 50 del 1996, nn. 510 e 386 del 1995).
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di Catania. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996 Il Presidente: Ferri Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola 96C1703