N. 1183 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 giugno 1996

                                N. 1183
  Ordinanza emessa il 12 giugno 1996 dalla corte d'appello  di  Milano
 nel  procedimento  civile  vertente  tra  fallimento  Michele Tavella
 s.r.l. e Magazzini Fiduciari Cariplo
 Arbitrato - Controversie fra gli esercenti i magazzini generali  e  i
    depositanti  sull'applicazione delle tariffe - Prevista competenza
    del consiglio provinciale dell'economia (successivamente camera di
    commercio,  industria  e  agricoltura)  e  in  secondo  grado  del
    Ministro   per   l'economia  nazionale  (successivamente  Ministro
    dell'industria e commercio) - Lamentata  previsione  di  arbitrato
    obbligatorio ex lege - Incidenza sul principio della riserva della
    funzione  giurisdizionale  ai  giudici  ordinari  e sul diritto di
    difesa.
 (R.D.-L. 1 luglio 1926, n. 2290, art. 18).
 (Cost., artt. 24 e 102).
(GU n.44 del 30-10-1996 )
                          LA CORTE D'APPELLO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa r.g. 1716/1992 tra
 fallimento  Michele  Tavella  s.r.l.,  in  persona del curatore dott.
 Osvaldo  Ruggeri,  col  procuratore  domiciliatario  avv.to   Augusto
 Colucci,  via  L.  Manara n. 5, Milano, che lo rappresenta e difende,
 previo decreto di autorizzazione a stare in giudizio del g.d. in data
 21 gennaio 1993, per delega in calce al ricorso ex art.  302  c.p.c.,
 appellante  e  Magazzini  Fiduciari  Cariplo  s.p.a.,  in persona del
 presidente del Consiglio di amministrazione e  legale  rappresentante
 pro-tempore  prof.  Mario  Talamona,  col  procuratore domiciliatario
 avv.to V. Pansini, via S. Pellico n. 12, Milano, che la rappresenta e
 difende unitamente agli avv.ti L.  Frezza  di  Mantova  e  Alessandro
 Piacentini  di  Cremona,  per  delega  in calce alla copia notificata
 dell'atto di citazione in appello appellata.
   Ritenuto che il tribunale di Milano,  definitivamente  pronunciando
 con sentenza 13 febbraio 1992, non notificata, sulle domande proposte
 dalla  s.r.l.  Michele Tavella con atto di citazione notificato il 28
 novembre 1983 nei confronti della  s.p.a.  Magazzini  Generali  della
 Cariplo,  nel  capo  terzo ha dichiarato improponibile "le domande di
 ripetizione di indebito riguardanti i costi assicurativi e le tariffe
 di magazzinaggio  e  facchinaggio  relativi  al  formaggio  provolone
 depositato a Cremona" osservando che:
    a)  la convenuta s.p.a. Magazzini Generali Cariplo aveva sollevato
 eccezione di incompetenza dell'a.g.o. in relazione  all'art.  90  del
 regolamento  del  deposito  presso  i  predetti magazzini, secondo il
 quale "La Giunta della camera di Commercio della provincia in cui  ha
 sede  il  magazzino decide quale arbitro amichevole compositore sulle
 controversie che potranno sorgere fra il magazzino e i depositanti ed
 i possessori delle fedi di deposito nell'applicazione della  tariffa.
 Contro  le  decisioni  della  Giunta  e' ammesso ricorso al Ministero
 dell'industria e del commercio, il quale decidera' inappellabilmente;
    b) la trascritta  clausola  negoziale  doveva  qualificarsi  quale
 clausola compromissoria per arbitrato libero o irrituale;
    c)  l'eccezione  di  incompetenza  sollevata  in  relazione a tale
 clausola  doveva  correttamente  qualificarsi   come   eccezione   di
 improponibilita' delle domande;
   Ritenuto  che  la  s.r.l.  Michele Tavella con atto notificato il 2
 giugno 1992 ha impugnato la sentenza, lamentando, fra l'altro  e  con
 specifico  riferimento  al  capo  di  sentenza sulla improponibilita'
 della  domanda,  che  il  primo  giudice  era  incorso  al  vizio  di
 ultrapetizione  (art.  112 c.p.c.) per aver "trasformato" l'eccezione
 di  incompetenza  in  eccezione  di  incompetenza  in  eccezione   di
 improponibilita'  e  inoltre che non aveva capito che si trattava "di
 una questione involgente il  difetto  di  giurisdizione  del  giudice
 ordinario  rispetto  a  quello amministrativo e non di incompetenza e
 tanto meno di improponibilita' delle domande";
   Ritenuto che,  a  seguito  del  fallimento  dell'appellante  s.r.l.
 Michele Tavella, la causa e' stata ritualmente riassunta dal curatore
 fallimentare, debitamente autorizzato;
   Ritenuto  che  preliminare  all'esame  del  motivo  e'  il  rilievo
 d'ufficio della questione di illegittimita' costituzionale  dell'art.
 18  del  regio  decreto-legge  1 luglio 1926 n. 2290 "Ordinamento dei
 magazzini generali" per contrasto  con  gli  artt.  24  e  102  della
 Costituzione;
   Ritenuto   che  la  citata  norma  dispone:  "Le  controversie  che
 potessero insorgere fra  gli  esercenti  i  magazzini  generali  e  i
 depositanti  sull'applicazione  delle  tariffe  saranno  risolte  dal
 competente  Consiglio  provinciale  sull'economia   (successivamente:
 giunta  presso  la  Camera  di  commercio).  Contro  le decisioni del
 consiglio provinciale dell'economia (successivamente: come sopra)  e'
 ammesso    ricorso    al    ministro    per    l'economia   nazionale
 (successivamente: ministro dell'industria e del commercio), il  quale
 decidera' inappellabilmente";
   Ritenuta   la   natura   meramente  ricognitiva  dell'art.  90  del
 regolamento del  deposito,  siccome  riproducente  (salvo  variazioni
 testuali irrilevanti) la norma di legge e ritenuto, quindi, che si e'
 in  presenza  di  una eterointegrazione autoritativa del contratto di
 deposito,  comportante  la  natura  obbligatoria  dell'arbitrato  ivi
 previsto;
   Ritenuto,  in  ordine alla non manifesta infondatezza del dubbio di
 incostituzionalita' nella specie, che la Corte costituzionale gia' ha
 ritenuto in passato (Corte costituzionale 14 luglio 1977 n. 127)  che
 il  fondamento  di  qualsiasi arbitrato e' da rinvenirsi nella libera
 scelta delle parti, in quanto soltanto la scelta dei soggetti (intesa
 quale uno dei possibili modi di disporre, anche  in  senso  negativo,
 del  diritto  di cui all'art. 24 della Costituzione) puo' derogare al
 precetto  contenuto  nell'art.  102   Cost.,   sicche'   la   "fonte"
 all'arbitrato  non  puo'  ricercarsi  e porsi in una legge ordinaria;
 ritenuto, in ordine alla  rilevanza  della  questione,  che  essa  e'
 manifesta,   dalla   nullita'   della   clausola  compromissoria  per
 inesattezza della fonte attributiva del potere  arbitrale  difendendo
 la  pronuncia  sulla proponibilita' delle domande (o sulla competenza
 dell'a.g.o.);
                                P. Q. M.
   La Corte sospende il giudizio e ordina la trasmissione  degli  atti
 alla   Corte   costituzionale  perche'  giudichi  sulle  legittimita'
 dell'art.  18 regio decreto-legge 1 luglio 1926 n. 2290 in  relazione
 agli artt.  24 e 102 della Costituzione;
   Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata alle parti e al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e inoltre che sia comunicata ai
 presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Milano, addi' 12 giugno 1996.
                       Il presidente: Martelengo
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