N. 1183 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 giugno 1996
N. 1183 Ordinanza emessa il 12 giugno 1996 dalla corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra fallimento Michele Tavella s.r.l. e Magazzini Fiduciari Cariplo Arbitrato - Controversie fra gli esercenti i magazzini generali e i depositanti sull'applicazione delle tariffe - Prevista competenza del consiglio provinciale dell'economia (successivamente camera di commercio, industria e agricoltura) e in secondo grado del Ministro per l'economia nazionale (successivamente Ministro dell'industria e commercio) - Lamentata previsione di arbitrato obbligatorio ex lege - Incidenza sul principio della riserva della funzione giurisdizionale ai giudici ordinari e sul diritto di difesa. (R.D.-L. 1 luglio 1926, n. 2290, art. 18). (Cost., artt. 24 e 102).(GU n.44 del 30-10-1996 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa r.g. 1716/1992 tra fallimento Michele Tavella s.r.l., in persona del curatore dott. Osvaldo Ruggeri, col procuratore domiciliatario avv.to Augusto Colucci, via L. Manara n. 5, Milano, che lo rappresenta e difende, previo decreto di autorizzazione a stare in giudizio del g.d. in data 21 gennaio 1993, per delega in calce al ricorso ex art. 302 c.p.c., appellante e Magazzini Fiduciari Cariplo s.p.a., in persona del presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore prof. Mario Talamona, col procuratore domiciliatario avv.to V. Pansini, via S. Pellico n. 12, Milano, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti L. Frezza di Mantova e Alessandro Piacentini di Cremona, per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello appellata. Ritenuto che il tribunale di Milano, definitivamente pronunciando con sentenza 13 febbraio 1992, non notificata, sulle domande proposte dalla s.r.l. Michele Tavella con atto di citazione notificato il 28 novembre 1983 nei confronti della s.p.a. Magazzini Generali della Cariplo, nel capo terzo ha dichiarato improponibile "le domande di ripetizione di indebito riguardanti i costi assicurativi e le tariffe di magazzinaggio e facchinaggio relativi al formaggio provolone depositato a Cremona" osservando che: a) la convenuta s.p.a. Magazzini Generali Cariplo aveva sollevato eccezione di incompetenza dell'a.g.o. in relazione all'art. 90 del regolamento del deposito presso i predetti magazzini, secondo il quale "La Giunta della camera di Commercio della provincia in cui ha sede il magazzino decide quale arbitro amichevole compositore sulle controversie che potranno sorgere fra il magazzino e i depositanti ed i possessori delle fedi di deposito nell'applicazione della tariffa. Contro le decisioni della Giunta e' ammesso ricorso al Ministero dell'industria e del commercio, il quale decidera' inappellabilmente; b) la trascritta clausola negoziale doveva qualificarsi quale clausola compromissoria per arbitrato libero o irrituale; c) l'eccezione di incompetenza sollevata in relazione a tale clausola doveva correttamente qualificarsi come eccezione di improponibilita' delle domande; Ritenuto che la s.r.l. Michele Tavella con atto notificato il 2 giugno 1992 ha impugnato la sentenza, lamentando, fra l'altro e con specifico riferimento al capo di sentenza sulla improponibilita' della domanda, che il primo giudice era incorso al vizio di ultrapetizione (art. 112 c.p.c.) per aver "trasformato" l'eccezione di incompetenza in eccezione di incompetenza in eccezione di improponibilita' e inoltre che non aveva capito che si trattava "di una questione involgente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto a quello amministrativo e non di incompetenza e tanto meno di improponibilita' delle domande"; Ritenuto che, a seguito del fallimento dell'appellante s.r.l. Michele Tavella, la causa e' stata ritualmente riassunta dal curatore fallimentare, debitamente autorizzato; Ritenuto che preliminare all'esame del motivo e' il rilievo d'ufficio della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 18 del regio decreto-legge 1 luglio 1926 n. 2290 "Ordinamento dei magazzini generali" per contrasto con gli artt. 24 e 102 della Costituzione; Ritenuto che la citata norma dispone: "Le controversie che potessero insorgere fra gli esercenti i magazzini generali e i depositanti sull'applicazione delle tariffe saranno risolte dal competente Consiglio provinciale sull'economia (successivamente: giunta presso la Camera di commercio). Contro le decisioni del consiglio provinciale dell'economia (successivamente: come sopra) e' ammesso ricorso al ministro per l'economia nazionale (successivamente: ministro dell'industria e del commercio), il quale decidera' inappellabilmente"; Ritenuta la natura meramente ricognitiva dell'art. 90 del regolamento del deposito, siccome riproducente (salvo variazioni testuali irrilevanti) la norma di legge e ritenuto, quindi, che si e' in presenza di una eterointegrazione autoritativa del contratto di deposito, comportante la natura obbligatoria dell'arbitrato ivi previsto; Ritenuto, in ordine alla non manifesta infondatezza del dubbio di incostituzionalita' nella specie, che la Corte costituzionale gia' ha ritenuto in passato (Corte costituzionale 14 luglio 1977 n. 127) che il fondamento di qualsiasi arbitrato e' da rinvenirsi nella libera scelta delle parti, in quanto soltanto la scelta dei soggetti (intesa quale uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24 della Costituzione) puo' derogare al precetto contenuto nell'art. 102 Cost., sicche' la "fonte" all'arbitrato non puo' ricercarsi e porsi in una legge ordinaria; ritenuto, in ordine alla rilevanza della questione, che essa e' manifesta, dalla nullita' della clausola compromissoria per inesattezza della fonte attributiva del potere arbitrale difendendo la pronuncia sulla proponibilita' delle domande (o sulla competenza dell'a.g.o.);
P. Q. M. La Corte sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' giudichi sulle legittimita' dell'art. 18 regio decreto-legge 1 luglio 1926 n. 2290 in relazione agli artt. 24 e 102 della Costituzione; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e inoltre che sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, addi' 12 giugno 1996. Il presidente: Martelengo 96E1615