CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

DELIBERAZIONE 26 settembre 1996 

  Ulteriori determinazioni in  materia  di  restauro  e  manutenzione
straordinaria   degli   immobili   non  statali  che  interessano  il
patrimonio storico artistico delle regioni e di altri soggetti di cui
alla legge 14  marzo  1968,  n.  292,  recante:  "Disposizioni  sulla
competenza   del   Ministero  dei  lavori  pubblici  per  lavori  che
interessano il patrimonio storico artistico".
(GU n.257 del 2-11-1996)

                      LA CONFERENZA PERMANENTE
               PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
             E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
  Visto l'art. 12 della legge 23  agosto  1989,  n.  400,  istitutivo
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  nel seguito indicata
"Conferenza";
  Visto  il  decreto  legislativo  16  dicembre  1989,  n.  418,  che
individua le competenze della Conferenza;
  Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
ha  stabilito,  tra  l'altro,  che a decorrere dal 1 gennaio 1994 gli
interventi finanziati con gli  stanziamenti  recati  dalla  legge  14
marzo  1968,  n.  292, in materia di patrimonio storico-artistico, si
intendono di  competenza  regionale,  con  conseguente  trasferimento
delle  risorse  in  questione,  previa riduzione del 15%, nella quota
variabile del fondo per i programmi  regionali  di  sviluppo  di  cui
all'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158;
  Visto  il citato art. 12, comma 3, che ha demandato alla Conferenza
di indicare i criteri  direttivi  per  l'esercizio  delle  trasferite
competenze   e   di   provvedere   alla  verifica  periodica  per  il
perseguimento degli obiettivi previsti dalla ricordata legge  n.  292
del 1968;
  Visto,  in particolare la delibera della Conferenza del 23 novembre
1995 che dispone che "le regioni e le province autonome che, entro  i
termini  di  cui  al punto 4 dei criteri direttivi adottati da questa
Conferenza in data 13 ottobre 1994, non hanno provveduto ad approvare
il  programma  degli  interventi  in  materia  di   restauro   e   di
manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano
il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti, di
cui  alla  legge  14  marzo  1968,  n.  292,  ovvero  ad  approvare e
trasmettere  alla  segreteria  di  questa   Conferenza   i   medesimi
programmi,  fanno  pervenire gli stessi, regolarmente approvati, alla
citata segreteria entro e non oltre il 15 novembre 1995";
  Vista la nota prot. n. 8045/6/367/1 del 17 settembre  1996  con  la
quale  la  regione  Toscana  anche  a  nome  delle  altre regioni "in
relazione  alle  difficolta'  tecnico-amministrative  registrate   in
alcune regioni", ha avanzato richiesta di protrarre nuovamente e sino
al  31  dicembre  1996  i  termini,  previsti dal punto 4 dei criteri
direttivi adottati in data 13 ottobre  1994,  gia'  prorogati  al  15
novembre  1995 con la ricordata delibera del 23 novembre 1996, per la
approvazione e la trasmissione alla segreteria di  questa  Conferenza
dei programmi in questione;
  Tenuto  conto  che  il competente Ministero per i beni culturali ed
ambientali ha espresso favorevole assenso alla predetta richiesta con
nota del 17 settembre 1996;
  Vista la nota prot. 230 del 26 settembre 1996 del presidente  della
regione  Toscana  con  la  quale  si  chiede  di ritirare la predetta
richiesta di rinvio;
  Tenuto conto di quanto emerso nel corso della seduta odierna;
                              Dispone:
  1.  Le  regioni  e le province autonome che, entro i termini di cui
alla delibera di questa Conferenza in data 23 novembre 1995 non hanno
provveduto ad approvare il programma degli interventi in  materia  di
restauro  e  di manutenzione straordinaria degli immobili non statali
che interessano il patrimonio storico-artistico delle  regioni  e  di
altri  soggetti,  di  cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, ovvero ad
approvare e  trasmettere  alla  segreteria  di  questa  Conferenza  i
medesimi   programmi,   fanno   pervenire  gli  stessi,  regolarmente
approvati, alla citata segreteria entro e non oltre il  26  settembre
1996.
  2.  Il  presente  atto  e' trasmesso al Dipartimento per gli affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri perche', per il
tramite dei commissari del Governo, sia  trasmesso  alle  regioni  ed
alle province autonome interessate.
  3. Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 settembre 1996
                                             Il Presidente: BASSANINI
Il segretario: CARPANI