Ulteriori determinazioni in materia di restauro e manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano il patrimonio storico artistico delle regioni e di altri soggetti di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, recante: "Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico artistico".(GU n.257 del 2-11-1996)
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1989, n. 400, istitutivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata "Conferenza"; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua le competenze della Conferenza; Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che a decorrere dal 1 gennaio 1994 gli interventi finanziati con gli stanziamenti recati dalla legge 14 marzo 1968, n. 292, in materia di patrimonio storico-artistico, si intendono di competenza regionale, con conseguente trasferimento delle risorse in questione, previa riduzione del 15%, nella quota variabile del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158; Visto il citato art. 12, comma 3, che ha demandato alla Conferenza di indicare i criteri direttivi per l'esercizio delle trasferite competenze e di provvedere alla verifica periodica per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla ricordata legge n. 292 del 1968; Visto, in particolare la delibera della Conferenza del 23 novembre 1995 che dispone che "le regioni e le province autonome che, entro i termini di cui al punto 4 dei criteri direttivi adottati da questa Conferenza in data 13 ottobre 1994, non hanno provveduto ad approvare il programma degli interventi in materia di restauro e di manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti, di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, ovvero ad approvare e trasmettere alla segreteria di questa Conferenza i medesimi programmi, fanno pervenire gli stessi, regolarmente approvati, alla citata segreteria entro e non oltre il 15 novembre 1995"; Vista la nota prot. n. 8045/6/367/1 del 17 settembre 1996 con la quale la regione Toscana anche a nome delle altre regioni "in relazione alle difficolta' tecnico-amministrative registrate in alcune regioni", ha avanzato richiesta di protrarre nuovamente e sino al 31 dicembre 1996 i termini, previsti dal punto 4 dei criteri direttivi adottati in data 13 ottobre 1994, gia' prorogati al 15 novembre 1995 con la ricordata delibera del 23 novembre 1996, per la approvazione e la trasmissione alla segreteria di questa Conferenza dei programmi in questione; Tenuto conto che il competente Ministero per i beni culturali ed ambientali ha espresso favorevole assenso alla predetta richiesta con nota del 17 settembre 1996; Vista la nota prot. 230 del 26 settembre 1996 del presidente della regione Toscana con la quale si chiede di ritirare la predetta richiesta di rinvio; Tenuto conto di quanto emerso nel corso della seduta odierna; Dispone: 1. Le regioni e le province autonome che, entro i termini di cui alla delibera di questa Conferenza in data 23 novembre 1995 non hanno provveduto ad approvare il programma degli interventi in materia di restauro e di manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti, di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, ovvero ad approvare e trasmettere alla segreteria di questa Conferenza i medesimi programmi, fanno pervenire gli stessi, regolarmente approvati, alla citata segreteria entro e non oltre il 26 settembre 1996. 2. Il presente atto e' trasmesso al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri perche', per il tramite dei commissari del Governo, sia trasmesso alle regioni ed alle province autonome interessate. 3. Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 settembre 1996 Il Presidente: BASSANINI Il segretario: CARPANI