REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1996, n. 41 

Norme  relative  alla  rappresentanza  in  giudizio della Regione nei
procedimenti giudiziari promossi ai sensi dell'art. 3,  V  comma  del
D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698
(GU n.43 del 2-11-1996)

Titolo I
TRASPORTO SANITARIO
DI INFERMI E INFORTUNATI

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34
                         del 20 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  1. Nei procedimenti giurisdizionali  concernenti  gli  accertamenti
sanitari  relativi  all'invalidita'  civile,  alla  cecita' civile al
sordomutismo, l'Amministrazione regionale,  legittimata  passivamente
ai  sensi  dell'art. 3, quinto comma, del D.P.R. 21 settembre 1994 n.
698, e' rappresentata dai Direttori Generali delle  UU.SS.LL.  Ouesti
ultimi, oltre a resistere alle liti, possono promuovere impugnazioni,
ed  hanno  facolta'  di conciliare e transigere ai sensi dell'art. 18
lett. f) del D. Lgs. 3 febbraio 1993  n.  29,  nonche'  dell'art.  3,
sesto comma, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502.
  2.  In conformita' ai principi stabiliti dall'art. 13 della legge 3
aprile 1979 n. 103, nei  procedimenti  di  cui  al  comma  precedente
l'Amministrazione  regionale  puo'  altresi'  essere rappresentata da
dirigenti del S.S.N., appositamente delegati dal  Direttore  Generale
della  U.S.L.,  presso  la  quale opera la commissione medica, che ha
emanato l'atto impugnato.
  La presente Legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto e dell'art. 127 della Costituzione  ed  entra  in  vigore  il
giorno stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 10 giugno 1996
                                CHITI
  La  presente  legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 7
maggio 1996 ed e' stata vistata dal  Commissario  del  Governo  il  3
giugno 1996.