Norme relative alla rappresentanza in giudizio della Regione nei procedimenti giudiziari promossi ai sensi dell'art. 3, V comma del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698(GU n.43 del 2-11-1996)
Titolo I
TRASPORTO SANITARIO
DI INFERMI E INFORTUNATI
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 20 giugno 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Articolo unico 1. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidita' civile, alla cecita' civile al sordomutismo, l'Amministrazione regionale, legittimata passivamente ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, e' rappresentata dai Direttori Generali delle UU.SS.LL. Ouesti ultimi, oltre a resistere alle liti, possono promuovere impugnazioni, ed hanno facolta' di conciliare e transigere ai sensi dell'art. 18 lett. f) del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, nonche' dell'art. 3, sesto comma, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502. 2. In conformita' ai principi stabiliti dall'art. 13 della legge 3 aprile 1979 n. 103, nei procedimenti di cui al comma precedente l'Amministrazione regionale puo' altresi' essere rappresentata da dirigenti del S.S.N., appositamente delegati dal Direttore Generale della U.S.L., presso la quale opera la commissione medica, che ha emanato l'atto impugnato. La presente Legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 10 giugno 1996 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 7 maggio 1996 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 3 giugno 1996.