Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.259 del 5-11-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, recante norme sulla libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale del 18 luglio 1996; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' cosi' ulteriormente modificato: Articolo unico L'art. 53 dello statuto dell'Ateneo relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere e' soppresso e sostituito dal seguente: "Art. 53. - Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalita' sono determinate dal corso di laurea". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 ottobre 1996 Il rettore